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Delibera 14 febbraio 2001

Delibera/Provvedimento 21/01

Definizione di modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2001 in presenza di insufficiente capacità di trasporto che si renda disponibile a seguito della possibilità di distacco istantaneo di carico delle utenze e modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 219/00

G.U. serie generale n. 45 del 23 febbraio 2001

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 febbraio 2001,

Premesso che:

  • l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede che, con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), siano individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 290 del 13 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 219/00), definisce modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti e che tali importazioni vengano assegnate su base annuale e su base mensile;
  • il Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: Gestore della rete) in data 7 dicembre 2000 ha pubblicato sul proprio sito internet (www.grtn.it) un avviso per l'assegnazione della capacità sull'interconnessione con l'estero per l'anno 2001 che riporta la capacità di interconnessione disponibile, in attuazione delle disposizioni della deliberazione n. 219/00, per l'importazione da ciascuno dei paesi confinanti;
  • il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha adottato la direttiva 21 dicembre 2000 (di seguito: direttiva 21 dicembre 2000) recante ulteriori direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale per l'avvio di un programma di sperimentazione che consenta di individuare l'eventuale incremento della capacità di interconnessione con l'estero conseguibile, nel rispetto della sicurezza del sistema elettrico nazionale, nel caso in cui uno o più utenti si rendano disponibili a distacchi di carico istantanei (di seguito: ulteriore capacità);
  • il Gestore della rete con lettera in data 19 gennaio 2001 (prot. AD/P/20010008), ha comunicato, con riferimento alle direttive di cui al precedente alinea, l'avvio in via sperimentale di un programma che, fermi restando i valori della capacità di interconnessione dichiarati dal medesimo Gestore per l'anno 2001, consenta di utilizzare capacità di trasporto addizionale non prevedibile e non garantita, purché l'energia importata attraverso l'impiego di tale capacità provenga da impianti di generazione che possano essere distaccati in tempo reale e sia destinata esclusivamente a clienti finali disponibili a distacchi istantanei di carico;
  • il Gestore della rete, nella medesima lettera, ha ritenuto, in prima approssimazione, pari a circa 100 MW l'eventuale valore di capacità destinata a clienti disponibili a distacchi istantanei di carico e che detta capacità fosse a tal scopo impiegabile a partire dal mese di febbraio 2001;
  • il Gestore della rete con lettera in data 26 gennaio 2001 (prot. AD/P/20010018) ha delineato alcune soluzioni che consentirebbero di poter impiegare, una volta verificati gli strumenti di interruzione istantanea del carico, 100 MW di capacità di interconnessione ulteriore rispetto a quanto rappresentato nel precedente alinea, a condizione di reperire una ulteriore capacità di interconnessione di circa 300 MW da destinarsi ad utenti disponibili a distacco di carico in tempo reale;
  • il Gestore della rete con lettera in data 6 febbraio 2001, ricevuta dall'Autorità il successivo 7 febbraio 2001 (prot. Autorità 002482), ha trasmesso la sintesi di uno studio preliminare, condotto dal medesimo Gestore, nel quale viene affermata la possibilità, nell'ambito del programma di sperimentazione di cui ai precedenti alinea, di incrementare di un ammontare complessivo pari a 200 MW la capacità di interconnessione disponibile rispetto alla capacità dichiarata dal medesimo Gestore in attuazione delle disposizioni della deliberazione n. 219/00, a condizione che uno o più utenti si rendano disponibili a distacchi istantanei di carico pari a circa 900 MW e che tali utenti siano localizzati nella parte settentrionale dell'Italia;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo n. 79/99;

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188 del 9 novembre 1999;
  • la deliberazione n. 219/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2000, n. 223/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 296 del 20 dicembre 2000;

Vista la direttiva 21 dicembre 2000;

Considerato che:

  • il programma di sperimentazione richiamato nella direttiva 21 dicembre 2000 potrebbe consentire, per l'anno 2001, un incremento di capacità di interconnessione rispetto a quella assegnabile in attuazione della deliberazione n. 219/00;
  • il programma di sperimentazione di cui al precedente alinea presuppone l'accordo tra il Gestore della rete e gli operatori di sistema confinanti in merito all'ulteriore capacità e alle procedure di assegnazione;
  • l'adozione di procedure per l'assegnazione dell'ulteriore capacità basate su criteri di ripartizione pro-quota porterebbe ad una eccessiva parcellizzazione della capacità stessa e che, date le quantità e le caratteristiche di tale capacità, detta parcellizzazione comporterebbe consistenti problemi di gestione della risorsa tali da pregiudicarne l'efficace utilizzo;

Ritenuto che:

  • sia opportuno definire modalità e condizioni per l'assegnazione dell'ulteriore capacità rispetto a quella assegnabile in attuazione della deliberazione n. 219/00 che si rendesse disponibile a seguito del programma di sperimentazione che prevede la disponibilità di distacco istantaneo di carichi;
  • sia opportuno riconoscere al Gestore della rete adeguati margini di flessibilità sia nella individuazione dell'ulteriore capacità sia nella definizione delle procedure per l'assegnazione di detta ulteriore capacità, al fine di promuovere la stipula degli accordi con gli operatori di sistema confinanti,
  • sia opportuno che l'Autorità approvi le procedure per l'assegnazione di cui al precedente alinea;
  • sia opportuno che le suddette procedure per l'assegnazione emulino la modalità di ordinamento, su prezzi crescenti, delle offerte di cessione dell'energia elettrica in un sistema di mercato e che tale impostazione sia aderente alle esigenze tecniche di cui all'ultimo alinea del considerato e, allo stesso tempo, eviti l'incremento dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica importata;
  • le assegnazioni effettuate in applicazione delle procedure di cui al precedente alinea avvengano secondo il seguente schema:
    1. assegnazione di parte dell'ulteriore capacità su base pluri-mensile per l'intero periodo 1 aprile 2001 - 31 dicembre 2001;
    2. assegnazione su base mensile della rimanente parte dell'ulteriore capacità dichiarata disponibile per lo stesso mese dal gestore della rete;
  • nelle more dell'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 79/99, il Gestore della rete possa destinare la capacità di interconnessione non assegnata su base annuale in attuazione del disposto della deliberazione n. 219/00 all'allocazione per tutto l'arco temporale disponibile dell'anno 2001 sulla base delle modalità previste dalla medesima deliberazione per l'assegnazione su base annuale;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate come segue:

  1. assegnatario è il soggetto che acquisisce la disponibilità di una quota parte della ulteriore capacità di interconnessione disponibile;
  2. l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  3. decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  4. deliberazione n. 13/99 è la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, come successivamente modificata ed integrata;
  5. deliberazione n. 91/99 è la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188 del 12 agosto 1999;
  6. deliberazione n. 219/00 è la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 290 del 13 dicembre 2000;
  7. deliberazione n. 223/00 è la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2000, n. 223/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 296 del 20 dicembre 2000;
  8. direttiva 21 dicembre 2000 è la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 2000 recante ulteriori direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale;
  9. frontiera è l'insieme delle linee di interconnessione con ciascuno dei seguenti stati: Austria, Francia, Slovenia e Svizzera;
  10. Gestore della rete è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
  11. operatore di sistema confinante è ciascun gestore di una rete di trasmissione interconnessa alla frontiera con la rete di trasmissione nazionale;
  12. potenza interrompibile è la quota di potenza resa disponibile per il distacco istantaneo di carico in un sito di connessione alla rete per il quale sono verificati i requisiti di interrompibilità specificati dal Gestore della rete ai sensi del successivo articolo 4.
  13. programma di sperimentazione è l'insieme delle azioni poste in essere dal Gestore della rete in attuazione della direttiva 21 dicembre 2000;
  14. ulteriore capacità di interconnessione disponibile è la capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero per l'importazione di energia elettrica in Italia eccedente le quantità di capacità di interconnessione dichiarate dal Gestore della rete in attuazione del disposto della deliberazione n. 219/00 e che si rende disponibile durante l'anno 2001 a fronte della possibilità di distacchi di carico istantanei nell'ambito del programma di sperimentazione di cui alla direttiva 21 dicembre 2000;
Articolo 2
Accordi tra Gestore della rete e operatori di sistema confinanti
2.1 Ai fini dell'assegnazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile, il Gestore della rete provvede alla stipula di accordi con gli operatori di sistema confinanti aventi ad oggetto:
  1. l'individuazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile;
  2. le procedure per l'assegnazione congiunta della ulteriore capacità di interconnessione disponibile;
  3. l'applicazione di condizioni tecnico-economiche per il trasporto dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia non discriminatorie e che comunque non comportino una ingiustificata riduzione per gli operatori del valore economico della capacità di interconnessione;
  4. le condizioni per la disponibilità alla frontiera della potenza complessivamente prevista nei programmi orari di cui al successivo articolo 5, comma 5.2.
2.2 Il Gestore della rete definisce le procedure per l'assegnazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile di cui al precedente comma 2.1, lettera b), secondo un criterio di priorità basato sui prezzi crescenti di acquisto dell'energia elettrica importata.
2.3 Anteriormente alla stipula degli accordi di cui al precedente comma 2.1, il medesimo Gestore sottopone all'Autorità per l'approvazione delle procedure per l'assegnazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile. Qualora l'Autorità non si pronunci entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le procedure si intendono approvate.
2.4 Il Gestore della rete trasmette all'Autorità copia degli accordi di cui al precedente comma 2.1 e, nel caso in cui accerti la violazione di tali accordi, ne dà tempestiva comunicazione alla medesima Autorità.
Articolo 3
Ulteriore capacità di interconnessione disponibile e prestazione del servizio di interrompibilità di carico
3.1 Il Gestore della rete pone in essere, nel rispetto di criteri di trasparenza e non discriminazione, le azioni necessarie all'individuazione di utenti disponibili a stipulare convenzioni aventi ad oggetto i distacchi di carico al fine di individuare l'ulteriore capacita di interconnessione disponibile di cui al successivo articolo 4. A tal fine, il Gestore della rete pubblica sul proprio sito internet le modalità per l'acquisizione della disponibilità degli strumenti ritenuti idonei, in base al programma di sperimentazione, a conseguire l'incremento della capacità di interconnessione.
3.2 La potenza interrompibile oggetto delle convenzioni di cui al precedente comma non deve essere subordinata a clausole di interrompibilità in forza di precedenti impegni di distacco del carico, assunti a seguito dell'assegnazione della capacità produttiva di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettere a) e b), della deliberazione n. 223/00.
3.3 Il Gestore della rete individua l'ulteriore capacità di interconnessione disponibile, articolandola in:
  1. capacità di interconnessione, differenziata per i periodi invernale, estivo e per il mese di agosto, resa disponibile ed assegnata dal Gestore medesimo per l'intero periodo 1 aprile 2001 - 31 dicembre 2001;
  2. capacità di interconnessione dichiarata e resa disponibile su base mensile ed assegnata dal Gestore medesimo per un periodo temporale pari ad un mese.
3.4 Qualora il Gestore della rete individui, per l'anno 2001 e secondo quanto previsto nei commi precedenti, ulteriore capacità di interconnessione disponibile su una o più frontiere, comunica, mediante pubblicazione sul proprio sito internet:
  1. i valori di tale capacità, determinata in conformità agli accordi di cui al precedente articolo 2, indicando le frontiere ed i periodi dell'anno 2001 per cui la ulteriore capacità di interconnessione disponibile si rende disponibile;
  2. la potenza complessiva delle utenze disponibili a distacchi istantanei di carico necessaria per consentire l'utilizzo di detta capacità nel rispetto della sicurezza del sistema elettrico nazionale;
  3. eventuali requisiti tecnici ulteriori, per le utenze e per i gestori delle reti a cui le utenze medesime sono connesse, ritenuti necessari per consentire l'utilizzo di detta capacità nel rispetto della sicurezza del sistema elettrico nazionale;
  4. i requisiti tecnici richiesti ai soggetti disponibili a distacchi istantanei di carico.
3.5 Nella comunicazione di cui al precedente comma 3.4, il Gestore della rete indica anche la data entro la quale devono essere presentate le richieste per l'assegnazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile mediante le modalità di cui al successivo articolo 4.
Articolo 4
Procedure per l'assegnazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile per l'anno 2001
4.1 Il Gestore della rete rende note, mediante pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet, le procedure per la richiesta e per l'assegnazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile.
4.2 Nell'avviso di cui al precedente comma 4.1, il Gestore della rete specifica eventuali modalità per l'utilizzazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile, quale a titolo esemplificativo la possibilità di ridurre il programma di cui al successivo articolo 5, comma 5.2, durante i periodi in cui si debba procedere all'interruzione di carichi.
4.3 Le procedure di cui al presente articolo devono garantire che gli impegni assunti in forza delle convenzioni di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, nonché l'assegnazione e l'utilizzazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile non comportino complessivamente oneri per la generalità dell'utenza del sistema elettrico.
Articolo 5
Diritti e obblighi degli assegnatari di bande
5.1 L'assegnatario di ulteriore capacità di interconnessione disponibile:
  1. è tenuto ad assicurare che sia consegnata all'operatore del sistema confinante una potenza corrispondente, ai sensi della disciplina del trasporto e della riconciliazione dell'energia elettrica in vigore nello stato confinante, al programma orario di cui al successivo comma 5.2;
  2. acquisisce l'impegno dell'operatore del sistema confinante a rendere disponibile alla frontiera italiana la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 5.2;
  3. acquisisce l'impegno del Gestore della rete a prelevare dall'operatore del sistema confinante ed a rendere disponibile la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 5.2;
  4. acquisisce il diritto a prelevare energia elettrica secondo la disciplina di cui alla deliberazione n. 13/99; per l'applicazione di tale disciplina, per potenza impegnata ed energia elettrica immessa nel punto di consegna si considerano, rispettivamente, l'ampiezza della ulteriore capacità di interconnessione disponibile assegnata e l'energia elettrica vettoriata, determinata con riferimento al programma orario di immissione di cui al successivo comma 5.2.
5.2 Con cadenza settimanale, l'assegnatario di ulteriore capacità di interconnessione disponibile comunica all'operatore del sistema confinante ed al Gestore della rete un programma orario di importazione. Tale programma non può prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore alla ulteriore capacità di interconnessione disponibile assegnata in quell'ora.
5.3 La ricomposizione tra la potenza effettivamente trasferita attraverso la frontiera e la somma delle potenze indicate nei programmi di importazione, come eventualmente modificati per effetto delle modalità di cui al precedente articolo 4, comma 4.2, non comporta oneri per gli assegnatari.
Articolo 6
Modificazione della deliberazione n. 219/00
6.1 L'articolo 3, comma 3.4, secondo periodo, della deliberazione n. 219/00 è sostituito dal seguente periodo: "La rimanente capacità di interconnessione assegnabile per ciascuna frontiera, nonché la capacità di interconnessione assegnabile che non sia stata assegnata su base annuale, vengono assegnate dal Gestore della rete per il periodo temporale compreso tra l'1 aprile ed il 31 dicembre 2001 utilizzando, in quanto applicabili, le modalità e condizioni previste nei successivi articoli 5 e 6.".
6.2 I soggetti assegnatari di bande in seguito all'assegnazione di cui all'articolo 3, comma 3.4, secondo periodo, della deliberazione n. 219/00 acquisiscono i diritti e gli obblighi previsti all'articolo 7 della medesima deliberazione.
Articolo 7
Disposizioni transitorie e finali
7.1 Il Gestore della rete pubblica mensilmente nel proprio sito internet le statistiche relative al numero ed alla durata di interruzioni della fornitura di energia elettrica dallo stesso attuate avvalendosi della clausola di interrompibilità delle utenze. Con analoga cadenza, il Gestore della rete invia all'Autorità una relazione su dette interruzioni di fornitura, specificando, in particolare, le condizioni tecniche e economiche che hanno determinato in ciascun caso il ricorso all'interrompibilità.
7.2 Il Gestore della rete trasmette all'Autorità rapporti mensili relativi all'eventuale assegnazione di ulteriore capacità di interconnessione disponibile.
7.3 Per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione si applicano, ove compatibili, le disposizioni della deliberazione n. 219/00.
7.4 La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

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