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Delibera 05 luglio 2001

Delibera/Provvedimento 150/01

Prescrizione alla società Enel Distribuzione Spa di modalita' di determinazione degli oneri di allacciamento degli impianti di produzione alla rete elettrica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 luglio 2001,

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera c), e comma 20, lettera d);

Visti altresì:

  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 30 luglio 1986, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 181 del 6 agosto 1986 (di seguito: provvedimento Cip n. 42/86), come modificato dal provvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 24 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/93) e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 172 del 24 luglio 1996;
  • il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92) ed in particolare i titoli VII, lettera A), VIII, lettera C), punto 3, IX, lettera C), e X, lettera A), punto 3;
  • la "Convenzione-tipo per la cessione, lo scambio, il vettoriamento e la produzione per conto di energia elettrica ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9" (di seguito: "Convenzione-tipo di cessione") approvata con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235, del 6 ottobre 1992 (di seguito: decreto ministeriale 25 settembre 1992);
  • il provvedimento Cip n. 15/93;

Premesso che:

  • numerosi soggetti produttori di energia elettrica, sia direttamente che attraverso le proprie associazioni rappresentative, hanno inviato all'Autorità segnalazioni in cui evidenziano l'eccessiva onerosità dei corrispettivi richiesti dalla società Enel distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma, già Enel Spa, (di seguito: Enel distribuzione), per l'allacciamento degli impianti di produzione alla rete elettrica;
  • in particolare le segnalazioni di cui al precedente alinea attengono all'imposizione, da parte dell'Enel distribuzione, degli oneri di allacciamento relativi alle "opere già anticipate dall'impresa fornitrice", o "opere pregresse", di cui al capitolo IV, comma 7, secondo periodo, del provvedimento Cip n. 15/93 e lamentano, altresì, che detta imposizione costituisca abuso di posizione dominante dell'Enel distribuzione a danno dei soggetti produttori di energia elettrica, posizione ravvisata nell'estensione sul territorio nazionale della rete elettrica di cui l'Enel distribuzione è titolare;
  • in esito agli approfondimenti e alle verifiche relative alla disciplina applicata da parte dell'Enel distribuzione agli oneri di allacciamento degli impianti di produzione alla rete elettrica di cui ai precedenti alinea, gli uffici dell'Autorità, con lettera in data 12 giugno 2001 (prot.PB/M01/1158/ea), hanno richiesto all'Enel distribuzione di fornire, entro il 18 giugno 2001, informazioni relative alla normativa applicata in materia di determinazione e attribuzione degli oneri di allacciamento degli impianti di produzione alla rete elettrica;
  • con lettera in data 19 giugno 2001 (prot.ris AD/264) l'Enel distribuzione ha richiesto all'Autorità una proroga del termine di cui al precedente alinea al fine di effettuare approfondimenti necessari per fornire i chiarimenti richiesti;
  • con lettera in data 21 giugno 2001 (prot.PB/M01/1235/ea) l'Autorità ha accordato la proroga di cui al precedente alinea e stabilito che le informazioni di cui sopra fossero inviate entro il 25 giugno 2001;
  • con nota in data 25 giugno 2001 (prot.DD/P2001008783) l'Enel distribuzione ha dichiarato, tra l'altro, che la determinazione della spesa relativa agli oneri di allacciamento degli impianti di produzione alla rete elettrica comprende sia i costi relativi alle opere di nuova realizzazione, sia gli oneri relativi alle cosiddette opere pregresse;

Premesso, inoltre, che:

  • ai sensi del titolo VII, lettera A), del titolo VIII, lettera C), punto 3, del titolo IX, lettera C), e del titolo X, lettera A), punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92, nonché della "Convenzione-tipo di cessione" la disciplina inerente alla determinazione degli oneri di allacciamento degli impianti di produzione alla rete elettrica pone a carico del soggetto produttore l'intera spesa necessaria per le sole nuove opere da realizzare;
  • in particolare l'articolo 10, comma 4, della "Convenzione-tipo di cessione" prevede che "gli oneri relativi alle opere da realizzarsi per consentire il ritiro dell'energia elettrica ceduta dal produttore sono regolati a norma del provvedimento Cip n.6/92";

Considerato che:

  • le verifiche e gli approfondimenti di cui in premessa hanno evidenziato la violazione, da parte dell'Enel distribuzione, delle norme relative alla determinazione degli oneri di allacciamento degli impianti di produzione alla rete elettrica, ciò in conseguenza del fatto che l'Enel distribuzione, in luogo della disciplina dettata dal provvedimento Cip n. 6/92, relativa alla determinazione degli oneri per i nuovi collegamenti alla rete elettrica, applica la disciplina prevista dal titolo V, punto 3, del provvedimento Cip n. 42/86 e dal capitolo IV, comma 7, secondo periodo, del provvedimento Cip n. 15/93, che si riferiscono al diverso caso dei contributi di allacciamento relativi alle forniture di energia elettrica da parte delle imprese distributrici alle utenze finali;
  • l'Enel distribuzione determina gli oneri di allacciamento per le connessioni in media tensione degli impianti di produzione alla rete elettrica applicando la disciplina prevista dal capitolo IV, comma 7, secondo periodo, del provvedimento Cip n. 15/93, che si riferisce al diverso caso dei contributi inerenti gli allacciamenti in alta tensione;
  • lo sviluppo ed il potenziamento delle reti elettriche di trasmissione e distribuzione è assicurato dal sistema vigente di prezzi, tariffe e contributi relativi all'uso e accesso alle reti elettriche;
  • i proventi derivanti dalla corresponsione degli oneri di allacciamento degli impianti di produzione alla rete elettrica non dispiegano una significativa incidenza sul finanziamento delle predette attività di sviluppo e potenziamento;

Ritenuto che:

  • il comportamento dell'Enel distribuzione produca effetti pregiudizievoli sia con riferimento ai diritti degli utenti, che ne vengono lesi, sia al processo di liberalizzazione dell'attività di produzione di energia elettrica, specie in ragione della posizione dominante rivestita dall'Enel distribuzione nell'attività di distribuzione dell'energia elettrica;
  • sia necessario e urgente, stanti la persistenza e l'attualità del predetto comportamento, imporre all'Enel distribuzione la cessazione dei comportamenti lesivi rilevati e ordinare alla medesima Enel distribuzione l'applicazione della disciplina relativa alla determinazione degli oneri di allacciamento degli impianti di produzione alla rete elettrica definita dal provvedimento Cip n. 6/92, che pone a carico del produttore cedente unicamente gli oneri per i nuovi collegamenti alla rete elettrica;

ORDINA

Alla società Enel distribuzione Spa, descritta in premessa, di porre fine ai comportamenti lesivi indicati in motivazione e di determinare gli oneri di allacciamento degli impianti di produzione alla rete elettrica applicando il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n.6/92.

DELIBERA

Di notificare il presente provvedimento alla società Enel distribuzione Spa mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

 

Il presente provvedimento è impugnabile innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.