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Delibera 21 giugno 2001

Delibera/Provvedimento 133/01

Avvio di istruttoria conoscitiva sullo sviluppo della concorrenza nell'offerta di energia elettrica ai fini della liberalizzazione del mercato e su alcune iniziative dell'Electricite de France in Italia

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 giugno 2001,

Premesso che:

  • l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha, tra le altre, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e 2, comma 12, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), la finalità di garantire la promozione della concorrenza nei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas, e che la stessa Autorità formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sulle forme di mercato dei servizi, nei limiti delle leggi esistenti, anche proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle condizioni di mercato e all'evoluzione delle normative comunitarie;
  • l'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, e che la stessa Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge n. 481/95, studia l'evoluzione dei settori e dei singoli servizi, anche per modificare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento e all'erogazione dei medesimi;

Premesso che:

  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato dell'energia elettrica prevede che le attività di produzione, importazione ed esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico e che le attività di trasmissione, dispacciamento e distribuzione sono svolte in regime di concessione;
  • lo stesso decreto legislativo n. 79/99, anche allo scopo di favorire la formazione di un'offerta di energia elettrica diversificata e competitiva, prevede, tra l'altro, all'articolo 8, comma 1, che a decorrere d.all'1 gennaio 2003 a nessun soggetto sia consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente più del 50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta o importata in Italia e a tale fine, entro la stessa data, l'Enel Spa cede non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva;
  • la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale e la sua integrazione nel mercato europeo richiedono condizioni di offerta dell'energia elettrica concorrenziali e competitive nel confronto internazionale, basate su norme che favoriscano l'ingresso di nuovi operatori e gli investimenti per la modernizzazione delle infrastrutture esistenti e la realizzazione di nuovi impianti; e che, ad oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, l'Enel Spa e le società da questa controllate conservano una posizione dominante nelle attività di produzione, importazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, e sua vendita sul mercato dei clienti vincolati;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale prevede che le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere;

Premesso che:

  • l'Autorità con deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01, ha definito condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'Autorità con deliberazione 30 aprile 2001, n. 96/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 138 del 16 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 96/01), ha emanato disposizioni generali in materia di mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 prevedendo principi, indirizzi e condizioni che devono essere rispettati nella gestione e nel funzionamento del mercato elettrico al fine di rispondere agli interessi generali della promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dell'energia elettrica;

Premesso inoltre che:

  • l'Electricité de France, ente interamente controllato e posseduto dallo Stato francese, operante in posizione di monopolio di fatto nel settore dell'energia elettrica di quel Paese e principale esportatore di energia elettrica verso l'Italia, ha acquisito, direttamente o indirettamente o per interposte persone, partecipazioni azionarie significative in imprese italiane attive nella produzione, nell'importazione e distribuzione dell'energia elettrica e del gas; e che tali partecipazioni potrebbero essere incrementate e ampliate anche mediante un'offerta pubblica a termine o in via differita;
  • con decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 120 del 25 maggio 2001 (di seguito: decreto-legge 25 maggio 2001), recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici, con riferimento al rilascio o al trasferimento dei provvedimenti autorizzativi o concessori previsti dai decreti legislativi n. 79/99, in materia di mercato interno dell'energia elettrica, e n. 164/00, in materia di mercato interno del gas naturale, vengono posti limiti al diritto di voto che può essere esercitato da soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati nei mercati finanziari regolamentati i quali acquisiscano, direttamente o indirettamente o per interposta persona, anche mediante un'offerta pubblica a termine o in via differita, partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di società operanti nei settori dell'elettricità e del gas;

Visti:

  • la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva europea 96/92/CE);
  • la direttiva 98/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas (di seguito: direttiva europea 98/92/CE);
  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo n. 79/99;
  • il decreto legislativo n. 164/00;
  • il decreto-legge 25 maggio 2001;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 292 del 14 dicembre 1999, recante direttive per l'attuazione di norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 262 del 9 novembre 2000, recante modalità di alienazione delle partecipazioni azionarie detenute dall'Enel Spa in Eurogen Spa, Elettrogen Spa ed Interpower Spa;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 20 novembre 2000, recante cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali da parte dell'Enel Spa alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 124 del 30 maggio 2001, recante indirizzi necessari alla società Acquirente unico, anche al fine di predisporre le strutture interne necessarie alla sua operatività;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 maggio 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 134 della Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 127 del 4 giugno 2001, recante disciplina del mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visti:

  • la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 137/00 recante osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'attuazione del sistema delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la delibera dell'Autorità 27 febbraio 2001, n. 38/01 recante segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato su possibili effetti di iniziative dell'Enel Spa nel settore delle telecomunicazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità n. 95/01;
  • la deliberazione dell'Autorità n. 96/01;

Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria conoscitiva sullo sviluppo dell'offerta di energia elettrica ai fini della liberalizzazione del mercato e su alcune iniziative dell'Electricité de France in Italia" (PROT.AU/01/186);

Considerato che:

  • i costi medi di produzione dell'energia elettrica in Italia sono in generale più elevati degli analoghi costi rilevati o dichiarati in altri Stati membri dell'Unione europea ed è urgente e necessaria una loro riduzione anche attraverso lo sviluppo di un mercato concorrenziale e nuovi investimenti sia nel settore dell'energia elettrica che in quello del gas naturale;
  • le operazioni per l'ammodernamento e il rinnovo degli impianti di generazione esistenti e per la realizzazione di nuovi impianti di generazione elettrica, alimentati sia con fonti convenzionali di energia, sia con nuove fonti rinnovabili, comportano procedure complesse e tali da richiedere tempi in generale lunghi e comunque poco prevedibili;
  • gli impianti di generazione che l'Enel Spa intende cedere richiedono significativi interventi di ammodernamento e rinnovo; e che la possibilità che l'energia prodotta da tali impianti concorra ad alimentare la concorrenza nelle attività di produzione e di importazione di energia elettrica, e quindi nel mercato delle offerte, si realizzerà solo dopo un congruo periodo successivo alla loro cessione;
  • con provvedimenti del Governo sono state precisate le modalità di alienazione delle partecipazioni detenute dall'Enel Spa nelle società Eurogen Spa, Elettrogen Spa, ed Interpower Spa, ma la cessione di dette partecipazioni non è fino ad oggi conclusa e per gran parte neppure iniziata;
  • l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento n. 9268 adottato in data 28 febbraio 2001, pubblicato nel Bollettino della stessa Autorità garante, ha disposto, anche in relazione alla segnalazione dell'Autorità di cui alla delibera n. 38/01, in merito ai possibili effetti di iniziative di Enel Spa nel settore delle telecomunicazioni l'autorizzazione dell'operazione di concentrazione ENEL/WIND/INFOSTRADA a condizione che l'Enel Spa ceda almeno 5500 MW della propria capacità di generazione con riferimento ad impianti che dovranno essere per non meno del 60% di modulazione e di picco; e che tale cessione avvenga entro novanta giorni dalla data di perfezionamento delle analoghe operazioni di cessione imposte dal richiamato articolo 8 del decreto legislativo n. 79/99;
  • alla data del 31 dicembre 2000 la capacità massima disponibile per importazioni da altri paesi con contratti di lungo o di breve periodo era di circa 5.700 MW nel periodo invernale; e che circa la metà di tale capacità risulta impegnata da contratti di importazione di lungo periodo di energia elettrica proveniente da impianti di generazione ubicati nel territorio francese, e la capacità di importazione complessiva non può essere aumentata in modo significativo nel breve termine a motivo dei tempi richiesti per la realizzazione di nuove interconnessioni;
  • in base alle circostanze sopra richiamate, il grado di concentrazione dell'offerta di energia elettrica appare destinato a restare elevato per alcuni anni, e il meccanismo di formazione dei prezzi all'offerta è condizionato dalle importazioni di energia elettrica e soprattutto dalla disponibilità di impianti di generazione cosiddetti di modulazione e di punta, e dalla loro localizzazione sul territorio nazionale;
  • l'esame del mercato elettrico degli Stati membri dell'Unione europea, in cui vi è piena concorrenza nell'offerta di energia elettrica, indica che tale regime richiede la presenza contemporanea di una pluralità di soggetti con dimensioni che consentano di offrire energia elettrica in condizioni comparabili, mentre l'organizzazione del mercato che si potrà determinare in Italia, dopo il completamento del previsto programma di cessioni degli impianti di generazione da parte dell'Enel Spa, potrebbe non essere ancora compatibile con la piena concorrenza;

Considerato inoltre che:

  • con riferimento alle nuove iniziative dell'Electricité de France richiamate in premessa, queste provengono da un soggetto che si configura come "établissement d'intérêt public" di diritto francese ed è pertanto sottoposto nel proprio mercato nazionale a norme di comportamento e responsabilità diverse e non comparabili con quelle che si applicano alle imprese dei settori dell'energia elettrica e del gas, quotate in mercati finanziari regolamentati, che operano sui mercati aperti alla concorrenza;
  • la posizione dominante, di fatto di monopolio, di cui l'Electricité de France usufruisce sul territorio francese appare anche rafforzata da un processo di liberalizzazione del mercato elettrico della Francia (definito dalla "loi no. 2000 - 18 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au developpement du service public de l'électricité", e norme successive), che procede secondo modalità attuative e tempi diversi da quanto previsto dal decreto legislativo n. 79/99 e non assicura la salvaguardia della condizioni di reciprocità;
  • la Francia non ha ancora attuato nel proprio ordinamento la direttiva europea 98/30/CE e assunto le conseguenti decisioni di apertura del mercato nazionale del gas;
  • le direttive europee 96/92/CE e 98/30/CE includono disposizioni per evitare squilibri e asimmetrie nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica e del gas degli Stati membri e prevedono uno spazio senza frontiere, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

Ritenuta l'esigenza di avviare un'istruttoria conoscitiva sullo stato e sui possibili sviluppi della concorrenza nelle attività di produzione e di importazione di energia elettrica al fine di individuare nell'ambito delle proprie competenze misure e interventi che promuovano la concorrenza e l'efficienza nell'offerta, e di formulare osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento, tenendo conto delle esigenze di liberalizzazione del mercato elettrico e del mercato del gas nazionali, e della loro integrazione nel mercato interno europeo;

Ritenuta in particolare l'esigenza di individuare misure e interventi che l'Autorità, potrebbe adottare o proporre, tenendo conto di possibili misure e interventi concorrenti di altre amministrazioni, affinché, a parità di altre condizioni, il costo di produzione dell'energia elettrica in Italia si avvicini ai valori medi europei;

Ritenuta altresì l'esigenza di definire, anche ai sensi della deliberazione n. 96/01, regole e norme atte a promuovere la concorrenza in relazione al funzionamento del mercato elettrico, a fronte del possibile esercizio di potere di mercato, garantendo condizioni di certezza e trasparenza, e prevedendo l'attuazione di interventi strutturali finalizzati ad assicurare l'apprestamento di nuova capacità di generazione, e l'equilibrio tra l'offerta e la domanda di energia elettrica nel lungo termine;

Ritenuta prioritaria e urgente, nell'ambito della stessa istruttoria conoscitiva, l'esigenza di individuare e proporre misure e interventi che, con riferimento alle nuove iniziative dell'Electricité de France (o di altri soggetti ritenuti rilevanti), contrastino operazioni di concentrazione e di espansione che abbiano come risultato una riduzione del grado di concorrenza nell'offerta di energia elettrica e dei servizi ad essa collegati sul mercato nazionale, imponendo eventualmente a tale soggetto (o agli altri soggetti ritenuti rilevanti), condizioni e obblighi, tenendo conto dei possibili misure e interventi concorrenti di altre amministrazioni, affinchè vengano adeguatamente indirizzate, ovvero vengano vincolate e avversate, iniziative in cui non siano rispettati i principi della trasparenza anche societaria, della non discriminazione e concorrenza tra soggetti produttori e importatori di energia elettrica, con considerazione della normativa comunitaria in materia, e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;

Su proposta del prof. Sergio Garribba

DELIBERA

  1. Di avviare un'istruttoria conoscitiva sullo stato e sui possibili sviluppi della concorrenza nelle attività produzione e di importazione di energia elettrica al fine di individuare misure e interventi che promuovano la concorrenza e l'efficienza, anche formulando osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento che tengano conto delle esigenze di liberalizzazione del mercato elettrico nazionale e della sua integrazione nel mercato europeo;

  2. Di esaminare e valutare nel corso dell'istruttoria conoscitiva in oggetto, con riferimento agli anni fino al 2005 e alla capacità di produzione e importazione esistenti e nuove:

    1. il grado di competitività dell'offerta di energia elettrica nazionale nel confronto con i maggiori paesi dell'Unione europea in termini di costi industriali di produzione, di costi di gestione e di costi relativi alle materie prime energetiche, tenendo conto delle norme di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, e sue modifiche e integrazioni, e degli obiettivi generali di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;
    2. le misure e gli interventi che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, potrebbe adottare o proporre, considerando possibili misure e interventi concorrenti di altre amministrazioni, affinché, a parità di altre condizioni, il costo di produzione dell'energia elettrica si avvicini ai valori medi europei;
    3. il grado di concorrenza atteso nell'offerta di energia elettrica in relazione alle esigenze di efficace funzionamento del mercato elettrico, ivi inclusa la contrattazione bilaterale, e di controllo e contenimento del possibile esercizio di potere di mercato;
    4. le condizioni che assicurano equilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica nel lungo periodo e l'effetto degli obblighi derivanti dall'immissione nel sistema elettrico nazionale di nuova energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
  3. Di esaminare e valutare ai fini di cui al precedente punto 2:

    1. con riferimento alla prevista cessione di capacità produttiva dell'Enel Spa, i tempi e le modalità del processo di cessione degli impianti di generazione elettrica, nonché gli interventi che potrebbero essere attuati affinché le scadenze delle cessioni degli impianti e le iniziative conseguenti siano coerenti con i tempi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico nazionale e vengano assicurate alle imprese e ai nuovi entranti condizioni di trasparenza e non discriminazione;
    2. con riferimento ai progetti per la realizzazione di nuovi impianti di generazione alimentati da fonti convenzionali, e per il ripotenziamento e ammodernamento degli impianti esistenti, lo stato di avanzamento dei progetti, la loro dimensione e prospettive di mercato, la loro collocazione territoriale e i tempi per l'entrata in servizio, i costi di generazione attesi e le fonti energetiche impiegate nelle diverse soluzioni tecnologiche anche cogenerative; in particolare di esaminare e valutare le azioni che dovrebbero essere intraprese, anche per gli impianti di cui alla precedente lettera a) a cessione avvenuta, affinché gli impianti di generazione siano posti in grado di produrre energia elettrica in condizioni economiche e ambientali competitive nel confronto europeo, individuando possibili ostacoli da rimuovere e misure da attuare connesse con la riduzione dei tempi di realizzazione, la semplificazione degli adempimenti autorizzativi, le esigenze di connessione alle reti e le possibilità di immissione in rete e dispacciamento dell'energia elettrica prodotta;
    3. con riferimento alle importazioni di energia elettrica, e alle interconnessioni con le reti elettriche di altri paesi, le possibilità di incrementare gli scambi, migliorando le loro condizioni economiche, il grado di utilizzo delle interconnessioni e lo stato di avanzamento dei progetti per il loro eventuale potenziamento; in particolare di esaminare e valutare le possibilità di gestione coordinata delle reti, di realizzazione di linee dedicate senza obbligo di connessione di terzi, tenendo conto della formazione di mercati dell'energia elettrica all'ingrosso nei paesi confinanti con l'Italia e degli obiettivi di sviluppo della concorrenza;
  4. Di esaminare e valutare, in via prioritaria e urgente, nell'ambito e in coerenza con l'istruttoria conoscitiva in oggetto, con riferimento alle nuove e recenti iniziative dell'Electricité de France, ovvero di altri soggetti ritenuti rilevanti ai fini della presente istruttoria conoscitiva (richiamati nel seguito nel loro insieme come: Electricité de France), volte all'acquisizione di partecipazioni o quote azionarie significative in imprese dei settori dell'energia elettrica e del gas operanti sul mercato italiano, le condizioni generali che devono essere rispettate per promuovere la concorrenza tra una pluralità di operatori, garantire l'efficienza del sistema tutelando gli interessi di consumatori e utenti, favorire nuovi investimenti anche in considerazione di possibili effetti sinergici derivanti da possibili interazioni tra mercato dell'energia elettrica e mercato del gas, e da interazioni ed integrazioni tra mercato nazionale e mercati di altri Stati membri dell'Unione europea; in particolare di esaminare e valutare in questa prospettiva, formulando ove opportuno osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento:
    1. condizioni e obblighi che potrebbero essere proposti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, considerando possibili misure e interventi concorrenti di altre amministrazioni, per indirizzare ovvero per vincolare e contrastare comportamenti che configurino ipotesi di concentrazione dell'offerta, di non trasparenza societaria, di discriminazione nei confronti di altri soggetti esercenti i servizi, ovvero comunque interessati ad entrare nel mercato, con conseguenti riduzione del grado di concorrenza nell'offerta di energia elettrica e di servizi connessi sul mercato nazionale e azione di freno del processo di liberalizzazione;
    2. indirizzi e condizioni speciali che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della prevenzione e del controllo dell'esercizio di potere di mercato, ai sensi dell'articolo 3 della propria deliberazione 30 aprile 2001, n. 96/01, potrebbe definire nei confronti dell'Electricité de France, in quanto soggetto in posizione di impresa operante in regime di monopolio di fatto in Francia e impegnato da solo o con altri, direttamente o indirettamente, in attività di importazione di energia elettrica e in attività di produzione sul territorio nazionale;
    3. disposizioni che potrebbero essere adottate allo scopo di evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica e del gas italiano e francese in termini di importazioni, di esportazioni e libero accesso al sistema, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e del titolo IX del decreto legislativo 24 maggio 2000, n. 164;
    4. garanzie speciali di separazione contabile e amministrativa e di trasparenza societaria che dovrebbero essere fornite dall'Electricité de France, nella sua posizione di soggetto impegnato da solo o con altri, direttamente o indirettamente, in attività di importazione di energia elettrica ed eventualmente in altre attività del settore elettrico nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; nonché di esaminare e valutare norme a cui l'Electricité de France, in quanto soggetto in posizione dominante nel proprio mercato nazionale e non quotato in mercati finanziari regolamentati, dovrebbe attenersi ai fini del rispetto degli obblighi di immissione nel sistema elettrico nazionale di quote di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  1. Di prevedere, qualora ciò fosse opportuno, l'avvio e l'organizzazione di apposite analisi e valutazioni anche con il supporto, per alcuni aspetti della presente istruttoria conoscitiva, di servizi di consulenza esterni;
  2. Di conferire mandato al dott. Piergiorgio Berra e al dott. Antonio Molteni, nelle loro posizioni rispettivamente di direttori dell'Area elettricità e del Servizio legale e legislativo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di procedere alle convocazioni e all'organizzazione degli incontri ritenuti necessari fissandone le modalità in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell'istruttoria conoscitiva in oggetto;
  3. Di conferire mandato al Presidente affinché il Governo, il Parlamento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e la Commissione delle Comunità europee siano informati circa l'avvio della presente istruttoria conoscitiva e i suoi esiti, con speciale riferimento alle materie attinenti la promozione e la tutela della concorrenza;
  4. Di conferire mandato al Presidente affinché la presente delibera sia pubblicata nel sito internet e nel Bollettino dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e per le ulteriori azioni a seguire.