Seguici su:






Delibera 13 giugno 2001

Delibera/Provvedimento 126/01

Osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo di imposta di consumo, di addizionale regionale all'imposta di consumo alle forniture di gas metano e di imposta sul valore aggiunto per la somministrazione di gas metano usato come combustibile e per la somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petroli liquefatti

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 giugno 2001,

Premesso che:

  • ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), "in quanto autorità nazionale competente per la regolazione e il controllo, svolge attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria";
  • ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera a) della legge n. 481/95, l'Autorità "formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie";
  • il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 292 dell'11 novembre 1972 (di seguito: dPR n. 633/72), istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto (di seguito: IVA) ed, in particolare, la parte III, numero 127 bis, tabella A dello stesso dPR n. 633/72, stabilisce, tra l'altro, che è soggetta all'applicazione dell'IVA del dieci per cento la somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi del 26 giugno 1986, n. 37; la somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petroli liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda;
  • il decreto legge 15 settembre 1990, n. 261 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1990, n. 219 e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, legge 12 novembre 1990, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge n.331/90), fissa le aliquote delle accise per le forniture del gas metano per combustione per usi civili, suddivise per zona geografica e tipologia di consumo;
  • il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 28 dicembre 1990 (di seguito: decreto legislativo n. 398/90), al capo II, istituisce e disciplina l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane;
  • la legge 23 dicembre 2000, n.388 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) dà disposizioni, al capo V, articoli 24 e 27, in materia di tassazione dei consumi di gas metano;

Visti:

  • la legge n.331/90;
  • la legge n. 481/95;
  • la legge 23 dicembre 1998, n.448;
  • la legge 23 dicembre 2000, n.388;
  • il decreto legislativo n.398/90;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n.164/00);

Visti:

  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 26 giugno 1986, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 dell'1 luglio 1986 (di seguito: provvedimento CIP n. 37/86);
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento CIP n. 16/93);
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994);

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario (di seguito: deliberazione n. 237/00);

Considerato che:

  • l'imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo sulle forniture di gas metano, sono oggi diversificate per aree geografiche e per destinazione d'uso;
  • le aliquote IVA per la somministrazione di gas metano usato come combustibile e per la somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petroli liquefatti sono diversificate per destinazione d'uso;
  • le suddette differenziazioni determinano disomogeneità dei prezzi sul territorio nazionale e distorsioni sul mercato finale;
  • a partire dall'1 luglio 2001, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione n. 237/00, le tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato non saranno più differenziate secondo gli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda (T1), uso riscaldamento individuale (T2), altri usi civili (riscaldamento centralizzato e usi artigianali T3) e usi piccole industrie (T4), come previsto dal provvedimento CIP n. 37/86, dal provvedimento CIP n. 16/93 e dal decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994.
  • dalla predetta data le tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato saranno articolate dagli esercenti il servizio secondo fasce di consumo;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di formulare osservazioni e proposte da trasmettere al Governo affinché l'ordinamento fiscale concernente imposta di consumo, addizionale regionale all'imposta di consumo nelle forniture di gas metano, e imposta sul valore aggiunto per la somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas metano usato come combustibile e di gas di petroli liquefatti, sia modificato e reso coerente con gli obiettivi della liberalizzazione del mercato del gas naturale di cui al decreto legislativo n.164/00 e tenga conto del nuovo ordinamento tariffario delle attività di distribuzione del gas e di fornitura al mercato vincolato di cui alla deliberazione n.237/00;

DELIBERA

Di approvare il documento "Osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo in materia di imposta di consumo, di addizionale regionale all'imposta di consumo sulle forniture di gas metano e di imposta sul valore aggiunto per la somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas metano usato come combustibile e di gas di petroli liquefatti" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato A);

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, e per competenza, al Ministro delle finanze.

 


Allegati: