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Delibera 03 maggio 2001

Delibera/Provvedimento 100/01

Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Enel Distribuzione Spa per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 202/00

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 maggio 2001,

Premesso che:

  • l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con deliberazione 28 dicembre 1999, n. 202/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/99) ha emanato una direttiva concernete i livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'Autorità con delibera 3 agosto 2000, n. 144/00 (di seguito: delibera n. 144/00) ha determinato i livelli effettivi base e i livelli tendenziali di continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000-2003, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 202/99, nonché la media nazionale dei livelli tendenziali di continuità del servizio per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.4, della medesima deliberazione n. 202/99;
  • l'Autorità con delibera 13 dicembre 2000, n. 225/00 (di seguito: delibera n. 225/00), ha avviato una istruttoria formale nei confronti della società Enel distribuzione Spa (di seguito: l'Enel distribuzione), con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per avere fornito alla medesima Autorità informazioni non veritiere in merito ai valori degli indicatori di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica previsti dall'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione 202/99, relativi alle regioni Calabria, Campania e Sicilia per gli anni 1998 e 1999;
  • l'Autorità con delibera 13 dicembre 2000, n. 226/00 (di seguito: delibera n. 226/00) ha avviato una istruttoria conoscitiva nei confronti dell'Enel distribuzione in merito ai dati di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica comunicati alla medesima Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3 della deliberazione dell'Autorità n. 202/99, formulando richieste di informazioni e documenti a cui l'Enel distribuzione ha risposto con lettera in data 29 gennaio 2001 (prot. DD/P2001001397);
  • l'Autorità con delibera 3 maggio 2001, n. 99/01 ha chiuso l'istruttoria formale avviata con la delibera n. 225/00 irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dell'Enel distribuzione per aver fornito alla medesima Autorità dati non veritieri;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità, e in particolare l'articolo 4 della medesima delibera;

Viste:

  • la deliberazione n. 202/99;
  • la delibera n. 144/00;
  • la delibera n. 225/00;
  • la delibera n. 226/00;

Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria formale nei confronti della Società Enel distribuzione Spa per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99 (PROT.AU/01/137);

Considerato che gli elementi emersi nell'ambito dell'istruttoria formale avviata con la delibera n. 225/00 rendono necessaria la modifica della delibera n. 144/00, per la parte interessata dalle informazioni non veritiere;

Considerata la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria conoscitiva avviata con la delibera n. 226/00;

Ritenuto che sia necessario, prima dell'emanazione del provvedimento di modifica della delibera n. 144/00 per la parte interessata dalle informazioni non veritiere, assicurare alla società Enel distribuzione la garanzia del contraddittorio su uno schema di provvedimento contenente l'indicazione di nuovi livelli di continuità del servizio;

Ritenuto che sia opportuno definire criteri campionari per i controlli tecnici relativi all'Enel distribuzione previsti dall'articolo 5 della deliberazione n. 202/99;

Su proposta del dott. Roberto Malaman

DELIBERA

Di avviare un'istruttoria formale, ai sensi dell'articolo 4 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 1997 n. 61/97, nei confronti della società Enel distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma, ai fini dell'adozione di un provvedimento di modifica della delibera della medesima Autorità 3 agosto 2000, n. 144/00, per la parte interessata dalle informazioni non veritiere;

Di approvare il documento "Schema di provvedimento individuale in materia di continuità del servizio di distribuzione nei confronti della società Enel distribuzione Spa", che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato A);

Di stabilire che il procedimento venga concluso entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della presente delibera;

Di fissare in giorni 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della presente delibera il termine entro il quale possono essere presentate memorie scritte e documenti da parte della società Enel distribuzione Spa ed entro cui la stessa società può richiedere una audizione;

Di designare il prof. Pippo Ranci quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Di attribuire al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale e organizzativo necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it la presente delibera, dando comunicazione del termine di cui al punto precedente, affinché eventuali soggetti interessati possano presentare osservazioni scritte, entro il predetto termine;

Di comunicare la presente delibera mediante fax con ricevuta di riscontro alla società Enel distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma;

Di dare mandato al Presidente per le ulteriori azioni a seguire.


Allegati: