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Scheda tecnica

Orientamenti in tema di responsabilizzazione dell’impresa di distribuzione nella gestione del delta in-out delle reti di distribuzione

Consultazione 357/2021/R/gas

04 agosto 2021

Con il documento di consultazione 357/2021/R/gas, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) propone l'introduzione di meccanismi di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione circa i volumi a copertura della differenza tra i quantitativi immessi ai punti di uscita della rete di trasporto interconnessi con reti di distribuzione (city gate) e i quantitativi prelevati dai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione (c.d.: deltaIO).

Il provvedimento segue la delibera 72/2018/R/gas, con la quale l'Autorità ha approvato la nuova disciplina in materia di settlement gas, proprio rinviando a successivo provvedimento l'introduzione di tali meccanismi di responsabilizzazione.

In particolare, il DCO 357/2021/R/gas, nelle more di approfondire ulteriormente lo studio delle componenti che portano alla formazione del deltaIO per definire un modello parametrico, propone di adottare un approccio semplificato per la valutazione delle performance delle imprese di distribuzione e la definizione di un meccanismo di responsabilizzazione basato su incentivi economici che prevede:

  • la suddivisione dei city gate in raggruppamenti omogenei secondo la dimensione, ovvero sulla base dei volumi di OUT, e la collocazione geografica;
  • l'individuazione di un livello di riferimento oltre il quale i livelli di deltaIO sono considerati non efficienti. Più nel dettaglio si possono individuare i city gate i cui valori di deltaIO si scostano in misura rilevante dal comportamento del raggruppamento omogeneo di city gate cui appartengono;
  • il confronto tra il valore di deltaIO rilevato presso il city gate (DIOeffettivo) e i valori di riferimento ammissibili (minimo e massimo) e calcolo della penalizzazione economica in proporzione alla differenza di questi due valori;
  • il calcolo del (DIOeffettivo) su un orizzonte di tre anni (sulla base dei dati relativi alla più recente sessione di aggiustamento pluriennale per il primo e il secondo anno e sulla base dell'ultima sessione di aggiustamento annuale per il terzo anno del triennio) e al netto delle perdite localizzate e dei prelievi fraudolenti rilevati nel triennio (per sterilizzare gli effetti legati a fenomeni eccezionali ed incentivare le imprese di distribuzione alla ricerca dei prelievi fraudolenti);
  • una valorizzazione economica che si basi sul medesimo valore adottato, nel caso della rete di trasporto, nell'ambito del meccanismo di responsabilizzazione nella gestione del Gas Non Contabilizzato - GNC (di cui all'articolo 30bis, comma 1 della RTTG). Tale valore è pari a 3,33 €/MWh.

Inoltre, il DCO 357/2021/R/gas prospetta un'integrazione del quadro regolatorio relativo ai prelievi fraudolenti e alle perdite localizzate (gas fuoriuscito nei casi di emergenza di servizio o nei casi di danneggiamento di condotte o impianti della rete di distribuzione).

In particolare, chiarisce che, nella misura in cui prelievi fraudolenti e perdite localizzate sono quantificati, e non attribuibili ad un utente della distribuzione (UdD), essi debbano essere comunicati al Responsabile del bilanciamento (RdB) e assegnati all'impresa di distribuzione (come gas di bilanciamento della propria rete). L'attribuzione della titolarità di queste partite all'impresa di distribuzione, per quanto ricostruite, comporta la loro sottrazione dal deltaIO ed individua conseguentemente il soggetto che ha titolo a intraprendere le azioni volte al recupero del costo del gas prelevato. I costi dell'impresa di distribuzione per l'approvvigionamento del gas così attribuitole potrebbero essere coperte mediante il conto oneri del settlement e sul medesimo conto le imprese di distribuzione dovrebbero versare gli eventuali costi recuperati dai terzi (ad esempio dal soggetto che ha prelevato il gas in maniera fraudolenta o il soggetto che ha causato la perdita localizzata).

È prevista l'adozione del provvedimento entro la fine dell'anno 2021, nonché l'applicazione del meccanismo, sulla base dei ricalcoli effettuati nell'ambito delle sessioni di aggiustamento che si terranno il prossimo anno, con riferimento al triennio 2019 - 2021.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 10 ottobre 2021.

 

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale

 

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