Scheda tecnica
Disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di recesso nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento
Consultazione 178/2019/R/tlr
09 maggio 2019
Con il documento di consultazione 178/2019/R/tlr, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) presenta i propri orientamenti per il completamento delle modalità di esercizio del diritto di recesso nel settore del telecalore.
Il provvedimento intende: promuovere la concorrenza nel mercato dei servizi di climatizzazione, attraverso il superamento di eventuali barriere di carattere contrattuale; assicurare la salvaguardia degli investimenti effettuati dagli esercenti; prevedere un livello di tutela differenziato in funzione della tipologia di utilizzo dell'energia termica fornita e della natura dell'utente (residenziale domestico/non domestico) e, conseguentemente, della sua forza contrattuale e competenze tecnico-economiche.
In sintesi, il documento di consultazione 178/2019/R/tlr prospetta l'introduzione delle seguenti modifiche e integrazioni alle modalità di recesso attualmente definite dal Testo unico della regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso (TUAR):
A) Per i contratti di fornitura stipulati dalla data di entrata in vigore del TUAR (dal 1° giugno 2018):
- Utenti residenziali domestici, non soci di cooperative:
Estensione del corrispettivo di salvaguardia (di cui all'art. 9 del TUAR) da 3 fino a massimo 5 anni (solo costi di allaccio al netto di eventuali contributi pubblici); - Utenti diversi dai residenziali domestici, utenti soci di cooperative, utenti con potenza contrattualizzata minore o uguale a 1.200 kW:
Corrispettivo di salvaguardia (di cui all'art. 9 del TUAR) potenziato da 3 fino a massimo 10 anni (costi di allaccio, costi di estensione e/o potenziamento rete e eventuali interventi in centrale di produzione al netto di eventuali contributi pubblici); - Utenti con potenza contrattualizzata maggiore di 1.200 kW:
Esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni del TUAR in tema di recesso, restando invece soggetti alle disposizioni in tema di allacciamento; - Obblighi di informazione nei confronti degli utenti:
Obbligo di indicare nel preventivo, sul sito internet e nel contratto di fornitura le modalità per l'esercizio del diritto di recesso; - Obblighi di informazione nei confronti dell'Autorità:
Obbligo di comunicare annualmente all'Autorità il numero e le caratteristiche (entità del corrispettivo e tipologia di utente) dei corrispettivi di salvaguardia applicati nei nuovi contratti di fornitura.
B) Per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del TUAR (fino al 31 maggio 2018):
- Utenti con potenza contrattualizzata maggiore di 350 kW:
le clausole di recesso rimangono valide fino alla naturale scadenza dei contratti e comunque fino al 31 dicembre 2028; - Utenti con potenza contrattualizzata minore o uguale a 350 kW:
le clausole di recesso rimangono valide fino alla naturale scadenza dei contratti e comunque fino al 31 dicembre 2023.
L'Autorità intende adottare il provvedimento finale nel mese di giugno 2019.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 31 maggio 2019.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale