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Scheda tecnica

Disposizioni alle imprese distributrici e ai venditori per le imprese a forte consumo di energia elettrica in ordine a fatturazione e rateizzazione dei conguagli relativi agli anni 2014 e 2015 e misure per la riduzione degli oneri finanziari dei venditori

Deliberazione 629/2017/R/eel

15 settembre 2017

 in formato pdf 

Con la delibera 629/2017/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico dà disposizioni alle imprese distributrici e ai venditori in ordine alla fatturazione e rateizzazione dei conguagli di competenza degli anni 2014 e 2015 relativi all'applicazione della componente AE, nonché delle aliquote delle componenti A dovute per i consumi mensili superiori agli 8 (per la media tensione) o 12 GWh/mese (per l'alta e altissima tensione) per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
In particolare, la delibera 629/2017/R/eel stabilisce:

  • (agli articoli 1 e 2): Conguagli delle componenti A e disposizioni alle imprese distributrici per i conguagli 2014 e 2015.
    I conguagli calcolati, sia per l'anno 2014 che per l'anno 2015 sulla base dei rispettivi elenchi pubblicati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), devono essere effettuati secondo le modalità di rettifica della fatturazione previste attualmente dal Codice di rete. Pertanto, le imprese distributrici devono:
    • provvedere ad un aggiornamento dell'ammontare dei conguagli di competenza 2014 e al calcolo dei conguagli 2015;
    • trasmettere questi dati, entro il 30 novembre 2017, agli utenti del trasporto i quali, nel corso dell'anno 2014 e del 2015, erano i titolari del contratto di fornitura con i clienti finali che, per il medesimo biennio, risultano debitori o creditori verso il sistema elettrico;
    • emettere, nei confronti dei medesimi utenti del trasporto, le fatture relative agli importi, in maniera distinta per ciascun anno di competenza (entro il mese successivo dall'invio della suddetta comunicazione).
  • La delibera prevede altresì che, con cadenza bimestrale, a partire dal 31 gennaio 2018, le imprese distributrici provvedano a effettuare quanto sopra anche in relazione ad eventuali nuovi soggetti o ad altre possibili modifiche intervenute a seguito dell'aggiornamento degli elenchi dei medesimi anni 2014 e 2015.
  • (all'articolo 3): Disposizioni per i venditori e modalità di rateizzazione.
    A loro volta i venditori devono liquidare gli importi delle fatture emesse dai distributori entro 30 giorni dall'emissione delle stesse.Qualora il cliente risulti debitore, il medesimo cliente ha diritto di richiedere una rateizzazione se, almeno in un anno, l'importo complessivo di cui risulta debitore è superiore alla soglia fissa di 25.000 euro. A tutela dei Clienti finali, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di fatture emesse dal venditore, e comunque non inferiore a due per ciascun anno.
  • (agli articoli 4, 5 e 6): Anticipazione degli importi rateizzati per i venditori e meccanismo riconoscimento crediti non riscossi.
    Per ridurre le potenziali criticità finanziarie ed economiche a carico dei venditori interessati, i medesimi possono richiedere un anticipo sugli importi per i quali è prevista la rateizzazione. La delibera definisce anche un apposito meccanismo a copertura del rischio morosità in caso di mancato pagamento da parte dei clienti delle somme dovute, fornendo disposizioni alla CSEA in merito alla gestione del meccanismo stesso.

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.