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Scheda tecnica

Orientamenti in relazione al riconoscimento parametrico dei costi per le imprese distributrici di energia elettrica di minori dimensioni e primi orientamenti in materia di promozione delle aggregazioni

Consultazione 580/2017/R/eel

07 agosto 2017

 in formato pdf 

Con il documento per la consultazione  580/2017/R/eel  l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli  orientamenti in materia di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese di distribuzione di energia elettrica che servono fino a 100.000 punti di prelievo e i primi orientamenti relativi ai meccanismi di promozione delle aggregazioni relativi alle medesime imprese.

Nel documento, che fa seguito al documento per la consultazione 428/2016/R/eel e a incontri del tavolo di lavoro, considerato il quadro di riferimento relativo al periodo di regolazione 2016-2023, l'Autorità propone di rivedere rispetto a quanto precedentemente prospettato, le modalità di applicazione del regime parametrico, prevedendo in particolare:

  • per le imprese che servono oltre 25.000 punti di prelievo e fino a 100.000, l'ammissione al regime puntuale, salvo istanza di applicazione del regime parametrico;
  • di applicare il regime parametrico alle imprese che servono fino a 25.000 punti di prelievo.

La soluzione prospettata, peraltro, risulta in linea con le disposizioni contenute nel DDL Concorrenza, appena approvato e in corso di pubblicazione, relative all'applicazione di tariffe parametriche alle imprese distributrici con meno di 25.000 punti di prelievo.

L'Autorità intende comunque fare salva, la possibilità, per le imprese che servono oltre 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, di richiedere l'ammissione al regime parametrico di riconoscimento dei costi.

La consultazione prevede, inoltre, l'introduzione di forme di gradualità nella transizione verso il nuovo regime di riconoscimento dei costi, prospettando un percorso per il passaggio da una tariffa specifica per impresa verso modalità esclusivamente parametriche di riconoscimento dei costi. A tal fine, l'Autorità è orientata a riconoscere, in ciascun anno tariffario del periodo fino al 2019, e per ciascuna impresa che serve fino a 25.000 punti di prelievo (o fino a 100.000, su istanza), una tariffa di riferimento di transizione determinata come media ponderata tra il valore riconosciuto applicando le logiche pregresse di riconoscimento puntuale dei costi relative al precedente periodo di regolazione, opportunamente aggiornate con modalità parametriche, e il valore che sarebbe riconosciuto nel medesimo anno in base alle logiche di riconoscimento puramente parametrico.

In particolare, l'Autorità intende prevedere l'applicazione di un peso progressivamente decrescente alla tariffa d'impresa (rispettivamente a 75% nel 2017, 50% nel 2018 e 25% nel 2019) e di un peso specularmente crescente alla tariffa parametrica, fino ad arrivare ad un sistema basato sulla sola tariffa parametrica a partire dall'anno 2020. In tale prospettiva, per l'anno 2016, l'Autorità è orientata a confermare in via definitiva le tariffe provvisorie relative al servizio di distribuzione (inclusa la commercializzazione) e al servizio di misura approvate con deliberazione 734/2016/R/eel.

Per quanto riguarda il trattamento tariffario per le imprese che servono oltre 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, l'Autorità è orientata:

  • per l'anno tariffario 2016, a confermare in via definitiva i valori delle tariffe di riferimento provvisorie di cui alla deliberazione 734/2016/R/eel, lasciando tuttavia alle medesime imprese la possibilità di richiedere una nuova determinazione tariffaria sulla base della metodologia applicata alle imprese di maggiori dimensioni ammesse al regime puntuale;
  • per gli anni successivi al 2016, ad aggiornare le suddette tariffe secondo quanto previsto dal TIT, in relazione all'aggiornamento delle componenti delle tariffe di riferimento per le imprese in regime puntuale.

Con riferimento ai criteri di riconoscimento parametrico dei costi a regime, l'Autorità conferma di non ritenere opportuno differenziare i costi operativi riconosciuti in funzione della dimensione delle imprese. Per la determinazione dei costi riconosciuti per il regime parametrico, l'Autorità, conferma inoltre gli orientamenti espressi nella consultazione 428/2016/R/eel, ossia di procedere alla differenziazione dei riconoscimenti tariffari per tener conto degli effetti delle variabili esogene che incidono sul livello dei costi del servizio. I risultati delle analisi finalizzate alla definizione delle variabili da tenere in considerazione nella determinazione delle tariffe parametriche saranno oggetto di un ulteriore documento per la consultazione.

Infine, nel documento sono illustrati i primi orientamenti relativi ai meccanismi di promozione delle aggregazioni. La definizione dei criteri di riconoscimento parametrico dei costi è, infatti, considerata propedeutica all'adozione delle scelte che saranno effettuate in tema di promozione delle aggregazioni tra imprese distributrici, nonché ai fini della definizione di possibili meccanismi per la correzione del valore degli asset da attivare in occasione di dette aggregazioni. Sono, quindi, delineate casistiche rilevanti in tema di aggregazioni societarie, considerando in particolare le modalità di determinazione del capitale investito per i perimetri oggetto di cessione e i primi orientamenti per la possibile correzione delle RAB disallineate rispetto alle medie di settore (c.d. "RAB depresse"), da effettuare eventualmente in occasione dei processi di aggregazione.

Al fine dell'adozione finale del provvedimento entro il mese di dicembre 2017, e in vista di  un'ulteriore consultazione relativa agli orientamenti finali, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 29 settembre 2017.

 

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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