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Scheda tecnica

Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura. Orientamenti nell’ambito del procedimento di revisione dei corrispettivi del servizio idrico integrato

Consultazione 422/2017/R/idr

09 giugno 2017

 in formato pdf 

Con il documento di consultazione 422/2017/R/Idr,  l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra ulteriori aspetti di definizione della tariffa di collettamento e depurazione per i reflui industriali, a seguito degli approfondimenti svolti, tenuto conto delle osservazioni pervenute in risposta ai precedenti documenti di consultazione (DCO 299/2014/ R/Idr  e DCO 620/2014/ R/Idr ) e della disciplina dell'unbundling in via di implementazione.

Dopo che, con il DCO 620/2014/R/Idr, è stata presentata una proposta di tariffa da applicare alle utenze industriali, in modo uniforme per ciascun ATO, caratterizzata da una struttura binomia, ossia articolata in una quota fissa unica per fognatura e depurazione e una quota variabile distinta per i due servizi, con il DCO 577/2015/R/idr l'Autorità ha prospettato la definizione, per il secondo periodo regolatorio, di una tariffa di collettamento e depurazione con struttura trinomia, ossia articolata in una quota fissa, una quota fissa di "capacità" legata all'impegno dell'impianto di depurazione e una quota variabile, funzione di quantità e qualità del refluo scaricato.

Con il presente documento, si sottopongono a consultazione ulteriori aspetti di definizione della tariffa di collettamento e depurazione per i reflui industriali, a seguito degli ulteriori approfondimenti e studi effettuati, tenuto conto delle osservazioni pervenute in risposta ai precedenti documenti di consultazione e della disciplina dell'unbundling in via di implementazione, con la duplice finalità di superare le difformità di trattamento tra scarichi aventi il medesimo profilo inquinante ed evitare l'instaurarsi di sussidi incrociati fra le diverse tipologie di utenza cui sono associati differenti impatti ambientali, cercando al contempo di perseguire il pieno rispetto del principio eurounitario "chi inquina paga" e un'allocazione dei costi efficiente e non distorsiva.

In particolare viene articolata e dettagliata una tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali impostata secondo una struttura trinomia, prevedendo:

  • una quota fissa a copertura dei costi specifici delle utenze industriali, ovvero dei costi di stipula del contratto, di misura dei volumi scaricati e delle verifiche di qualità sui reflui; al riguardo si ritiene inoltre opportuno identificare corrispettivi distinti per il servizio di fognatura e depurazione, in considerazione della possibile fornitura da parte di gestori diversi e per la corretta redazione dei bilanci di unbundling. L'Autorità è, inoltre, orientata a prevedere un limite massimo alla incidenza del ricavo da quota fissa nell'ambito degli introiti complessivi da fognatura e depurazione per utenze industriali, valutando quale soglia opportuna il valore del 5%;
  • una quota fissa di "capacità" avente l'obiettivo di ristabilire una corretta attribuzione dei costi, in particolare in tutti quei casi, oltremodo frequenti, in cui volumi e concentrazioni dei parametri inquinanti riportati nelle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura sono sovradimensionati rispetto ai livelli effettivamente scaricati e utilizzati per la valorizzazione della quota variabile. In altri termini, la quota capacità tiene conto del fatto che l'impianto di depurazione è dimensionato per accogliere la portata e i carichi di picco del refluo complessivo, e intende pertanto allocarne coerentemente i costi. Al riguardo vengono prospettati due modelli alternativi:
    1. famiglia 1 - che evidenzia lo scostamento tra le concentrazioni autorizzate e quelle effettivamente scaricate;
    2. famiglia 2 - che attribuisce la quota di costo sulla base dei valori assoluti (di volume e concentrazioni) autorizzati.
  • Per la quota capacità viene previsto un limite massimo di incidenza pari al 20% nell'ambito degli introiti complessivi da fognatura e depurazione per utenze industriali, al fine di lasciare una quota rilevante della spesa alla quota variabile, cui è principalmente demandato il compito di fornire i necessari segnali di efficienza, rafforzando, con la cost-reflectivity, l'applicazione del principio "chi inquina paga";
  • una quota variabile proporzionale ai volumi scaricati per i servizi di fognatura e di depurazione, nonché alla qualità dei reflui - per il solo servizio di depurazione - valutata in base a quattro parametri inquinanti principali (lasciando la possibilità di aggiungerne di ulteriori, localmente rilevanti) a cui sono attribuite le relative percentuali di costo di trattamento, derivanti da un modello analitico sviluppato ad hoc. Con riferimento alla valorizzazione delle concentrazioni dei diversi inquinanti del refluo di riferimento vengono presentate due opzioni:
    1. refluo di riferimento calcolato per ciascun ATO;
    2. refluo di riferimento unico nazionale.

L'effetto finale dell'applicazione della nuova formula - omogenea nell'impostazione e nelle principali componenti di articolazione su tutto il territorio nazionale, attualmente caratterizzato da elevata eterogeneità - sarà comunque mitigato sia dal limite di incremento posto sul totale dei costi da recuperare dalle utenze industriali (posto pari al 10%), sia da specifici elementi di gradualità che possono essere introdotti dal soggetto competente, sia, infine, dal limite previsto alla crescita della spesa del singolo utente industriale (analogamente posto al 10%). Quest'ultimo elemento rappresenta una ulteriore garanzia di sostenibilità, rafforzando le tutele già previste dalla regolazione vigente.

Infine, il documento illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito alla determinazione dei volumi scaricati (con riferimento al servizio di misura) e della qualità dei reflui (attraverso determinazioni analitiche sulla base dei valori ottenuti da rilevazioni effettuate sul campo).

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 10 luglio 2017.

 

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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