Scheda tecnica
Modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 188/2012/E/com, in materia di accesso dei prosumer alla procedura di risoluzione delle controversie tra operatori economici
Deliberazione 338/2017/E/com
19 maggio 2017
Con la delibera 338/2017/E/com, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico amplia le possibilità di tutela dei prosumer permettendo loro, indipendentemente dal fatto che la potenza dei propri impianti sia superiore o inferiore a 0,5 MW, la duplice opzione di presentare un reclamo direttamente all'Autorità (ai sensi della delibera 188/2012/E/com) oppure di rivolgersi, in prima battuta, al Servizio Conciliazione e, ove la controversia non venga in questa sede in tutto in parte risolta, presentare poi reclamo all'Autorità.
In particolare, la delibera 338/2017/E/com elimina le preesistenti differenziazioni tra prosumer riguardo alle modalità di adire la procedura giustiziale ex delibera 188/2012/E/com. Infatti, tale procedura era accessibile in modo diretto solo dai prosumer con impianti di potenza superiore a 0,5 MW, mentre quelli con impianti di potenza sino a 0,5 MW dovevano prima formalizzare un reclamo allo Sportello per il Consumatore (il quale peraltro dal 1° gennaio 2017 non ne accetta più, essendo stato abrogato il suo Regolamento dalla delibera 383/2016/E/com) oppure attivare il Servizio Conciliazione.
In pratica, con la delibera 338/2017/E/com, per i prosumer dotati di impianti con potenza sino a 0,5 MW, lo strumento della conciliazione da obbligatorio diventa facoltativo.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.