Seguici su:






Scheda tecnica

Diritti di trasmissione di lungo termine tra zone d’offerta interne al mercato elettrico italiano: decisione ai sensi dell’articolo 30, comma 30.1, del Regolamento (UE) 2016/1719

delibera 333/2017/R/eel

12 maggio 2017

 formato pdf 

Con la delibera 333/2017/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico dispone - sulla base del Regolamento (UE) 2016/1719 ("Forward Capacity Allocation",   FCA) - stabilisce che:

  • Terna non emetta diritti di trasmissione di lungo termine ("Long Term Transmission Rights", LT TR) fra zone di offerta interne al mercato italiano, in quanto non rispecchianti le effettive esigenze di copertura dei partecipanti al mercato;
  • siano mantenuti in vigore gli strumenti correnti per quanto concerne i prodotti di copertura a carattere locale (CCC e CCP).

Infatti, l'articolo 30 del Regolamento FCA impone l'obbligo di offerta, da parte dei TSO, di diritti di LT TR sui confini tra zone di offerta ("bidding zones"), cioè diritti "zona-zona" con la finalità di offrire uno strumento di copertura dal rischio rappresentato dalla variabilità del differenziale di prezzo tra le medesime zone in esito al mercato del giorno prima ("day ahead market coupling").

A tal riguardo, la delibera 333/2017/R/eel - previa consultazione degli operatori di mercato (delibera 110/2017/R/eel) e dell'Autorità di regolazione greca RAE che appartiene alla regione per il calcolo della capacità ("Capacity Calculation Region", CCR) cui fanno parte le zone interne del mercato italiano - riconosce che se l'allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine (già applicata con riferimento alle "frontiere elettriche") fosse estesa alle zone interne del mercato italiano, Terna dovrebbe allocare diritti "zona-zona" che tuttavia non riflettono le specificità del sistema italiano (in particolare la presenza di un prezzo d'acquisto unico a livello nazionale, il PUN) e, conseguentemente, le necessità di copertura degli operatori.

Difatti, per gli operatori del mercato nazionale l'esigenza di copertura non è riferita tanto alla variabilità del differenziale tra prezzi zonali, quanto piuttosto al differenziale tra ciascun prezzo zonale e il PUN. Tale esigenza aveva reso opportuna e necessaria, ben prima dell'entrata in vigore del Regolamento FCA, l'assegnazione di strumenti ad-hoc per la copertura contro il rischio (i c.d. CCC), il cui obbligo di emissione è stato posto in capo a Terna sin dal 2004, i quali vengono quindi mantenuti in efficacia.

 

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

Documenti collegati