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Scheda tecnica

Orientamenti in materia di agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici, verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi

Consultazione 23/2017/R/com

26 gennaio 2017

  in formato pdf 

Con il documento per la consultazione 23/2017/R/com, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti in relazione alle modalità operative:

 

  • per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
  • per la ripresa della fatturazione e per la rateizzazione dei pagamenti sospesi;
  • di copertura dei maggiori oneri di morosità sostenuti dagli esercenti la vendita di energia elettrica e gas e dai gestori del servizio idrico integrato (SII), ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
  • per la restituzione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) delle anticipazioni finanziarie richieste dagli operatori. Il documento per la consultazione (che tiene conto dei provvedimenti già adottati dall'Autorità, in occasione di precedenti eventi sismici, per la sospensione delle fatturazioni e dei pagamenti, per l'attivazione dei meccanismi finanziari a supporto degli operatori e per la fruizione dei bonus elettrico e gas) non affronta il tema del livello e della durata delle agevolazioni, che è oggetto di una parallela fase di coordinamento promossa dall'Autorità nei confronti delle altre istituzioni e amministrazioni coinvolte.

 

Tra i principali orientamenti espressi nel documento per la consultazione, l'Autorità prevede che:  

  1. le agevolazioni siano applicate,  in tutto o in parte: o   ai soggetti titolari di almeno un contratto di fornitura nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legge n. 189/2016 (il quale ha adottato interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma);
    • ai soggetti titolari di utenza sita nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, esclusivamente nel caso in cui dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda;
    • ai soggetti titolari di utenza in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata;
    • ai soggetti alloggiati nelle strutture abitative di emergenza (SAE) adibite a civile abitazione;
    • ai soggetti con casa inagibile che siano stati costretti a trasferirsi in un'altra località, anche se situata in Comuni diversi da quelli menzionati negli allegati 1 e 2 al decreto legge n. 189/2016;
    • ai conduttori di allevamenti zootecnici la cui abitazione principale sia stata distrutta o sgomberata e ai quali siano stati destinati i moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE).
  2. Le agevolazioni riguarderanno le componenti tariffarie soggette a regolazione (per l'energia elettrica e gas naturale: i costi di rete e gli oneri generali; per il servizio idrico integrato: i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, nonché eventuali oneri di sistema) e i corrispettivi di attivazione e disattivazione della fornitura (per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture; nonché per allacciamenti idrici). Il riconoscimento agli operatori di energia elettrica e gas e ai gestori del SII di compensazioni dei mancati ricavi derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni avverrà attraverso i  meccanismi perequativi attualmente previsti: gli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni troveranno copertura tramite l'applicazione, ai clienti/utenti che non beneficiano delle agevolazioni medesime, delle componenti tariffarie UC3 (per il settore elettrico), UG1 (per il settore gas) e UI1 (per il settore idrico);
  3. entro 6 mesi dalla ripresa dei termini di pagamento, ciascun gestore del SII ovvero esercente l'attività di vendita di energia elettrica e gas ripristini la situazione preesistente rateizzando gli importi dovuti tenendo conto delle agevolazioni previste. Nel dettaglio, entro il suddetto termine di 6 mesi dalla ripresa dei termini di pagamento, l'operatore dovrà provvedere ad emettere una fattura unica di conguaglio che contabilizzi le agevolazioni non ancora riconosciute o,  qualora la fatturazione sia stata sospesa, una fattura unica che addebiti gli importi dei consumi non ancora fatturati. Nella medesima fattura, l'operatore dovrà provvedere  alla  rateizzazione (senza applicazione di interessi) degli importi su un periodo pari a 24 mesi. Tale periodo potrà essere ridotto proporzionalmente qualora l'importo delle rate risulti inferiore a 20 euro. La rateizzazione non sarà obbligatoria nel caso l'importo da rateizzare sia inferiore a 50 euro. Il cliente finale ovvero l'utente del SII rimane in ogni caso libero di provvedere al pagamento degli importi dovuti senza avvalersi della rateizzazione. E' prevista la pubblicazione sul sito internet (dell'esercente la vendita o gestore del SII) di tutte le informazioni relative alla rateizzazione;
  4. la partecipazione ai meccanismi di riconoscimento a copertura dei maggiori oneri di morosità, sostenuti dagli esercenti la vendita di energia elettrica e gas e dai gestori del SII, sia volontaria e subordinata alla presentazione di un'apposita istanza alla CSEA decorsi 24 mesi dalla scadenza della rata o fattura. Tali meccanismi prevederanno una percentuale di riconoscimento dei crediti non riscossi determinata secondo un criterio idoneo ad incentivare l'efficiente gestione del credito;
  5. la restituzione alla CSEA delle anticipazioni finanziarie riconosciute agli esercenti l'attività di vendita e ai gestori del SII sia effettuata contestualmente agli incassi degli importi dovuti dai clienti/utenti finali e comunque non oltre la fine del mese di marzo 2020.


I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro l'8 febbraio 2017.  


La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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