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Scheda tecnica

Servizio di Maggior Tutela Riformato e Tutela SIMILE al mercato libero: riforma delle condizioni di erogazione del servizio di Maggior Tutela e definizione dei corrispettivi PCR e PCV

Delibera 633/2016/R/eel

04 novembre 2016

 in formato pdf 

Con la delibera 633/2016/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico completa la riforma dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo per i clienti domestici e non domestici dell'energia elettrica, modificando le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela (servizio di maggior tutela riformato), completando la definizione dei corrispettivi relativi alla Tutela SIMILE ed introducendo appositi obblighi di comunicazione per gli attuali esercenti la maggior tutela.

In merito alle condizioni economiche del servizio di maggior tutela riformato, la delibera prevede che:

 

  • il corrispettivo PED a copertura dei costi di approvvigionamento sia, come già oggi, aggiornato trimestralmente, modificandone tuttavia le modalità per il calcolo e prevedendo che esso avvenga sulla base della stima della media trimestrale (anziché annuale) dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica;
  • la stima dei costi di acquisto dell'energia elettrica sia fatta prendendo a riferimento esclusivamente il prezzo che si forma sul mercato a pronti dell'energia elettrica (mercato del giorno prima e mercato dei prodotti giornalieri);
  • sia utilizzata una metodologia di calcolo degli importi da recuperare in linea con quella in essere (recupero degli scostamenti tra i costi e i ricavi degli esercenti la maggior tutela nei successivi 6 mesi rispetto al momento dell'aggiornamento).

 

Con riferimento agli elementi che concorrono alla stima dei costi di approvvigionamento, la delibera prevede altresì che:

  • il corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto dell'energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento PE del corrispettivo PED, abbia un valore pari a 0,0148 c€/kWh;
  • il corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente Unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento PE del corrispettivo PED, abbia un valore pari a 0,0194 c€/kWh;
  • il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, che concorre alla determinazione dell'elemento PD del corrispettivo PED, abbia un valore pari a 0,0447 c€/kWh;
  • il corrispettivo per l'aggregazione delle misure, che concorre alla determinazione dell'elemento PD del corrispettivo PED, abbia un valore pari a 0,0044 c€/kWh;

Tali valori sono invariati fino al 30 giugno 2018, ad eccezione del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per cui si prevede una revisione a fine 2017. La delibera fissa, quindi, il valore del corrispettivo PPE a copertura degli squilibri di sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento da applicare per tutto l'anno 2017, ponendo il valore pari a 0,180 c€/kWh.
Inoltre viene aggiornato, per il periodo 1 gennaio 2017 - 30 giugno 2018, il corrispettivo PCV a copertura dei costi di commercializzazione dell'energia elettrica, prevedendo che il suo valore sia pari a 57,7884 €/POD/anno per i clienti domestici, a 118,3777 €/POD/anno per i clienti altri usi e a 0,317 c€/kWh per l'illuminazione pubblica.
Tali valori sono determinati, in linea con quanto già fatto in passato, per tenere conto del livello di costo efficiente relativo all'attività di commercializzazione. In particolare, le determinazioni sono state effettuate rispetto a un campione significativo di venditori del mercato libero:

  • per la parte relativa ai costi operativi diversi dai costi correlati alla morosità, a partire dalle informazioni desumibili dai conti annuali separati relativi all'anno 2015;
  • per la parte dei costi connessi alla morosità, in base all'unpaid ratio a 24 mesi, ovvero del tasso di mancato incasso delle fatture trascorso un periodo di 24 mesi dalla loro emissione;
  • per la remunerazione del capitale investito netto, in maniera parametrica a partire dal numero di giorni di scoperto del venditore (55 giorni) e prevedendo la quantificazione a parte dell'onere di copertura dell'IRAP.

Infine, per quanto attiene alle condizioni contrattuali del servizio di maggior tutela, la delibera 633/2016/R/eel rimuove la vigente possibilità di rateizzazione del deposito cauzionale nei casi di attivazione del servizio, prevedendo che il cliente sia tenuto a corrispondere interamente il deposito cauzionale, ove richiesto, al momento dell'attivazione del servizio stesso.

In merito alla Tutela SIMILE la delibera, definendo le modalità di calcolo del corrispettivo PED e i valori dei corrispettivi PCV e PPE per il servizio di maggior tutela, consente ai fornitori che intendono partecipare alla procedura di ammissione alla Tutela SIMILE di avere le informazioni utili ai fini della definizione del valore del bonus una tantum a sconto per i clienti che vi aderiranno.
Inoltre la delibera definisce il corrispettivo PCR a copertura dei rischi connessi alle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso tenendo conto:

  • del profilo di prelievo dei clienti serviti in Tutela SIMILE;
  • dei potenziali disallineamenti tra i ricavi conseguenti dall'applicazione dei corrispettivi PED e i costi di approvvigionamento sottostanti.

Il valore del corrispettivo PCR viene fissato pari a 0,180 c€/kWh ed è quindi posto uguale al livello del corrispettivo PPE. La previsione del medesimo valore tra il corrispettivo PCR, applicato esclusivamente ai clienti in Tutela SIMILE, e del corrispettivo PPE, applicato esclusivamente ai clienti del servizio di maggior tutela, consente infatti una facile comparazione del cliente finale tra la spesa del servizio di maggior tutela e la spesa in Tutela SIMILE.

La delibera 633/2016/R/eel definisce, inoltre, appositi obblighi di comunicazione (in bolletta e sul proprio sito internet) per gli attuali esercenti la maggior tutela al fine di garantire informazione ai clienti finali circa la Tutela SIMILE.
Per quanto riguarda la voltura verso la Tutela SIMILE, la delibera prevede che il cliente avente diritto alla maggior tutela possa richiederla direttamente ad un fornitore di Tutela SIMILE anziché all'attuale fornitore.  

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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