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Scheda tecnica

Criteri per l’aggiornamento infra-periodo, per il triennio 2017-2019, della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG)

07 novembre 2016

 in formato pdf 

Con il documento per la consultazione  629/2016/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i criteri per l'aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG) per il triennio 2017-2019, con riferimento ai tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dei servizi di distribuzione, misura e commercializzazione, alla componente DCVERunit,t a copertura dei costi derivanti dagli obblighi di verifica metrologica periodica dei convertitori, alle componenti t(tel) t e t(con)t a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, e ai costi standard inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura elettronici ai fini del riconoscimento dei costi di capitale.

In considerazione degli andamenti rilevati dai costi dichiarati dalle imprese nei rendiconti annuali separati, gli orientamenti avanzati nel documento per la consultazione con riferimento alla definizione dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi prevedono:

  • gestione delle infrastrutture di rete (distribuzione del gas naturale): l'Autorità intende rivedere i target di recupero di produttività per il secondo triennio del quarto periodo di regolazione, in modo tale che, con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, sia anticipato l'orizzonte previsto per il riassorbimento dei maggiori recuperi conseguiti nel corso del terzo periodo di regolazione, mentre per le imprese di medie e di piccole dimensioni sia accelerato il percorso di efficientamento verso i livelli obiettivo definiti all'inizio del quarto periodo di regolazione. Pertanto appare ragionevole che l' X-factor per le imprese di grandi dimensioni sia fissato in un range compreso tra 1,8% e 2,0%, mentre per le imprese di dimensioni medie e piccole sia fissato in un range compreso tra 2,7% e 3,3%;
  • gestione delle infrastrutture di rete (distribuzione gas diversi dal naturale): l'Autorità ritiene opportuno rivedere gli obiettivi di recupero di produttività ipotizzando di prevedere valori in un range compreso tra 0,2% e 0,8%, in linea con l'incremento ipotizzato dell'X-factor per le imprese di dimensioni medio-piccole che distribuiscono gas naturale;
  • servizio di commercializzazione: in considerazione dell'aumento registrato nel periodo 2011-2015 si prevede, salvo approfondimenti, di procedere a una ridefinizione in aumento del costo unitario riconosciuto a partire dal 2017, prevedendo un X-factor pari a 0% per i successivi aggiornamenti nel corso del quarto periodo di regolazione. In alternativa si potrebbe prevedere l'introduzione di un X-factor negativo, in un range compreso tra -1% e-2%;
  • servizio di misura: per quanto riguarda le attività di raccolta, validazione e registrazione l'Autorità reputa opportuno non modificare gli obiettivi di recupero produttività (oggi pari a zero) già fissati nel primo triennio, confermandoli anche per il secondo. Anche per quanto riguarda i costi operativi relativi alle attività di installazione e manutenzione, salvo approfondimenti, non ritiene opportuno modificare il target di recupero di produttività.

Per quanto riguarda la revisione della componente DCVERunit,t a copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche, dai dati generali raccolti emerge in generale, un valore dei ricavi ammessi significativamente superiore ai costi effettivamente sostenuti dalle imprese. Pertanto l'Autorità intende attivare una specifica raccolta dati, con l'obiettivo di ottenere l'informazione relativa ai dati fisici cui i costi rilevati si riferiscono e valutare una modifica dell'attuale meccanismo di riconoscimento dei costi, prevedendo il riconoscimento di un costo standard (basato su un approccio ibrido: criteri ingegneristici e dati costi consuntivi) per verifica applicato al numero effettivo di verifiche realizzate dalle imprese.

  • Per quanto riguarda l'applicazione, a partire dall'anno 2017, delle componenti t(tel) t e t(con)t a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, espresse in euro per punto di riconsegna, l'Autorità ha organizzato una raccolta dati che ha consentito di acquisire una conoscenza sulle modalità adottate dalle imprese per la realizzazione dei sistemi di smart metering del gas, in particolare di rilevare un orientamento prevalente (in termini relativi) tra le scelte di tipo make per le imprese di dimensioni medio-grandi e di tipo buy per quelle di piccole dimensioni.
  • Alle luce dei dati raccolti ai fini della fissazione del livello di costo riconosciuto a copertura dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione, l'Autorità ritiene opportuno fare riferimento ai livelli medi di costo unitario per punto di riconsegna negli anni a regime (ovvero negli anni in cui la percentuale di punti di riconsegna serviti coperta con smart meter in servizio è almeno pari all'80%). In particolare, l'Autorità intende determinare tali componenti prendendo a riferimento i costi medi efficienti previsti per il periodo 2016-2020 dichiarati dalle imprese che intendono adottare soluzione di tipo make o misto, considerato che tali costi appaiono non superiori a quelli delle imprese che hanno optato per soluzioni buy. Fatto salvi ulteriori approfondimenti, l'Autorità, in prima ipotesi, è orientata a prevedere che nel loro insieme (da valutare se non sia opportuna l'introduzione di un'unica componente) le componenti t(tel) t e t(con)t siano fissate pari ad un valore compreso tra 2,30 e 2,70 euro.

Infine, per quanto riguarda il riconoscimento dei costi relativi a investimenti in gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6, sulla base dei dati raccolti, e salvi ulteriori approfondimenti, l'Autorità intende:

  • con riferimento agli investimenti relativi all'anno 2016 prorogare di un ulteriore anno il regime già definito per gli investimenti del triennio 2013-2015, che si sostanzia nel riconoscimento dei costi effettivi sostenuti dalle imprese nei limiti del 150% del costo standard;
  • con riferimento agli investimenti relativi agli anni 2017 e seguenti fissare il livello del costo standard, in modo da consentire alle imprese efficienti di ottenere margini positivi, in un range compreso tra 125 e 135 euro/gdm per i gruppi di misura G4 e tra 160 e 170 euro/gdm per i gruppi di misura di calibro G6.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 5 dicembre 2016, al fine di consentire l'adozione del provvedimento entro il mese di dicembre.

 

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

 

 

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