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Scheda tecnica

Regolazione sperimentale incentivante la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso del servizio di distribuzione dell’energia elettrica

Delibera 549/2016/R/eel

06 ottobre 2016

 in formato pdf 

Con la delibera 549/2016/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva la regolazione sperimentale che incentiva la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso, con origini in media e bassa tensione, nel periodo 2017-2023: il provvedimento incentiva percorsi di miglioramento selettivi da realizzare nel triennio 2017-2019, prevedendo conseguenti livelli di mantenimento per il successivo quadriennio 2020-2023.

La nuova regolazione si aggiunge a quella vigente sul numero e sulla durata delle interruzioni senza preavviso. La delibera 549/2016/R/eel dà attuazione a molti degli orientamenti delineati nel documento di consultazione 247/2016/R/eel, nel rispetto dei seguenti princìpi:

 

  • l'incentivazione della riduzione della durata delle interruzioni con preavviso deve essere sostenibile e non deve pregiudicare le attività di sviluppo e di manutenzione della rete elettrica;
  • considerato il carattere sperimentale della regolazione, le forme di penalizzazione devono essere limitate, al fine di consentire una più ampia partecipazione delle imprese distributrici, ma capaci di disincentivare possibili comportamenti opportunistici. Hanno la facoltà di aderire al nuovo meccanismo le imprese distributrici che partecipano alla regolazione premi-penalità delle interruzioni senza preavviso nel periodo 2016-2023.   In particolare, riguardo alla fase di miglioramento, la delibera 549/2016/R/eel dispone un'accresciuta responsabilizzazione degli operatori, prevedendo che siano le stesse imprese di distribuzione ad individuare i propri ambiti territoriali oggetto della nuova regolazione e, per ognuno di essi, quali siano gli obiettivi di miglioramento per ogni anno del triennio 2017-2019. Sono previsti (solo) premi, a cadenza annuale e per ambito territoriale, per il miglioramento conseguito rispetto al livello iniziale di partenza (media della durata delle interruzioni con preavviso degli anni 2012, 2013 e 2014), ma non al di sotto del livello di riferimento. Infatti, tale livello di riferimento (differenziato per grado di concentrazione: 17 minuti per l'alta concentrazione, 35' per la media concentrazione e 64' per la bassa concentrazione) rappresenta il livello di durata delle interruzioni con preavviso al di sotto del quale non vengono riconosciute premialità. Riguardo invece alla fase di mantenimento, la delibera 549/2016/R/eel prevede, per  il periodo 2020-2023, la conservazione del livello-obiettivo di durata delle interruzioni con preavviso programmato dalle imprese per il 2019. Nella fase di mantenimento (dunque a partire dal 2020) sono previste (solo) penalità, sempre per ambito territoriale:
  • annuali se la durata delle interruzioni con preavviso è superiore al livello di mantenimento, al lordo di una franchigia, differenziata per grado di concentrazione;
  • al termine del quadriennio 2020-2023 (cioè della fase di mantenimento), se la media quadriennale della durata delle interruzioni senza preavviso è superiore al livello-obiettivo delle stesse interruzioni senza preavviso [1]. La penalità, al termine del quadriennio 2020-2023, consiste nella restituzione dei premi conseguiti nel triennio 2017-2019 per la durata delle interruzioni con preavviso. Tra le nuove misure introdotte si segnala anche il bilanciamento (50%-50%) tra i benefici trasferiti all'utenza, dovuti alla riduzione della durata delle interruzioni con preavviso, ed i premi erogati alle imprese distributrici.

 

[1] Tale previsione dovrebbe spingere il distributore a programmare un livello-obiettivo per il 2019 sostenibile anche per i successivi quattro anni, e ad evitare di programmare per il 2019 un obiettivo da raggiungere "ad ogni costo", che non sarebbe in grado di confermare per i successivi quattro anni senza che tale circostanza comporti ripercussioni negative sulle interruzioni senza preavviso.

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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