Scheda tecnica
Revisione delle modalità e tempistiche relative alla risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell’utente relativo e all’attivazione dei servizi di ultima istanza per i clienti finali nel mercato elettrico
Consultazione 446/2016/R/eel
29 luglio 2016
Con il documento di consultazione 446/2016/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti in merito alla revisione delle modalità e delle tempistiche relative alla risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente e all'attivazione dei servizi di ultima istanza.
Nel documento vengono illustrati alcuni orientamenti volti alla riduzione dell'esposizione dell'utente che potrebbero portare ad una revisione dell'ammontare delle garanzie richieste a copertura della medesima (in relazione ai servizi di dispacciamento e trasporto).
In sintesi, i principali orientamenti esposti nel documento sono:
- la riduzione del tempo per l'efficacia della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto[1]per inadempimento dell'utente, così da limitare la possibile esposizione dell'utente.
In particolare, per quanto attiene alla quantificazione del tempo concesso ai clienti finali per cercare una nuova controparte commerciale, l'Autorità propone il termine di 5 giorni lavorativi; ciò con il fine di mantenere opportune tutele a favore dei clienti finali volte a limitare i casi di attivazione dei servizi, garantendo ai clienti stessi il tempo di trovare un nuovo fornitore nell'ambito del mercato libero prima dell'attivazione dei medesimi, e, in caso di avvenuta attivazione, a consentire una rapida uscita dai medesimi.
In questo modo la quantificazione il tempo per l'efficacia della risoluzione risulta pari a 16 giorni lavorativi o 9 giorni lavorativi, rispettivamente nell'ipotesi di switching con o senza "riserva", rispetto ai vigenti 30-60 giorni.
- la possibilità per il cliente finale di evitare l'attivazione dei servizi o di uscirne velocemente, qualora non abbia fatto in tempo ad evitarne l'attivazione, consentendo uno switching infra-mese, in deroga alla regolazione vigente[2], consentendo pertanto che la risoluzione contrattuale possa avvenire in un qualsiasi giorno del mese.
- alcuni interventi funzionali alla realizzazione dell'attivazione dei servizi e dello switching infra-mese:
- l'impresa distributrice dovrà effettuare la rilevazione del dato di misura alla data di switching, peraltro stabilendo - nei casi di insuccesso - che tale rilevazione sia effettuata tramite la reiterazione di più tentativi di acquisizione del dato e che il medesimo sia messo a disposizione dell'utente uscente entro 5 giorni lavorativi (ciò in analogia a quanto già previsto nel caso della voltura quando cambia la controparte commerciale);
- l'energia elettrica - attribuita convenzionalmente a ciascun utente del dispacciamento - sarà determinata considerando la corretta ripartizione dei quantitativi di energia dei punti di prelievo interessati. il Sistema Informativo Integrato (SII) provvederà con riferimento a ciascun mese:
- alla determinazione ex-ante del coefficiente di ripartizione del prelievo dell'utente (CRPU), messo a disposizione di ciascun utente del dispacciamento ai fini della programmazione;
- alla rettifica ex-post del CRPU, in relazione agli switching infra-mese eventualmente intercorsi, funzionale all'esecuzione del settlement da parte di Terna.
Con riferimento all'entrata in vigore delle disposizoni derivanti dal documento per la consultazione, l'Autorità programma l'1 gennaio 2017. A tal fine, intende definire il provvedimento entro la fine del mese di settembre p.v., così da consentire al SII e a Terna di apportare le necessarie modifiche funzionali al settlement.
L'entrata in vigore delle nuove previsioni all'1 gennaio 2017 risulta altresì compatibile con l'operatività dei nuovi esercenti la salvaguardia[3]. Peraltro, al riguardo, al fine di valutare compiutamente gli aspetti rilevanti, l'Autorità intende prevedere che il termine del 15 settembre, entro il quale, in base alla delibera 337/07, hanno luogo le eventuali modifiche delle aree territoriali per l'erogazione del servizio e dei criteri per la selezione degli esercenti, possa essere procrastinato alla fine del mese di settembre.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e proposte entro e non oltre il 12/09/2016.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
[1] Tale tempo include anche il periodo necessario al cliente finale per trovare un nuovo fornitore. E' quindi inteso come lasso di tempo necessario all'effettiva risoluzione del contratto, che va dalla data della comunicazione di risoluzione contrattuale (da parte di un'impresa distributrice o di Terna al SII funzionale all'attivazione dei servizi), alla data a decorrere dalla quale l'utente non è più effettivamente responsabile dei prelievi dei suoi clienti.
[2] Il Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE) prevede, invece, che l'attivazione dei servizi avvenga sempre in corrispondenza del primo giorno del mese.
[3] Individuati in esito alle procedure concorsuali che avranno luogo nel mese di novembre 2016