Scheda tecnica
Criteri per il riconoscimento paramterico dei costi per le imprese che servono fino a centomila punti di prelievo
Documento di consultazione 428/2016/R/eel
22 luglio 2016
Con il documento per la consultazione 428/2016/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti in merito ai criteri di riconoscimento parametrico dei costi relativi ai servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo.
Tale documento si inquadra nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, per il quinto periodo di regolazione (2016-2023). Anche con riferimento alle imprese che servono un numero minore di punti di prelievo, l'Autorità è orientata ad adottare un'impostazione coerente sul piano strutturale con quella prevista per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo.
Con riferimento ai criteri per il riconoscimento parametrico dei costi in relazione al servizio di distribuzione, il documento prevede:
- costi operativi a copertura dei costi relativi alle infrastrutture di rete: l'Autorità non ritiene opportuno differenziare i riconoscimenti in funzione della dimensione delle imprese; tuttavia ritiene opportuno prevedere una differenziazione per tenere conto degli effetti delle variabili esogene che incidono sul livello dei costi del servizio. Tra queste sono individuate: la densità di utenti per km di linea e la presenza di connessione AT. Per tali variabili sarebbero identificati opportuni coefficienti correttivi;
- costi di capitale relativi alle infrastrutture di rete: l'Autorità è orientata ad individuare classi omogenee di imprese, identificando, per ciascuna di esse, un costo medio efficiente per punto di prelievo determinato secondo differenti approcci (econometrico, statistico e ingegneristico). Per individuare classi omogenee di imprese si intende fare riferimento alle seguenti variabili esogene: la densità dell'utenza servita (numero di utenti serviti per km di rete), la presenza di territorio montano, il livello della potenza media richiesta per utente (approssimabile con il consumo medio per utente) e la presenza di connessione AT;
- costi di capitale e costi operativi relativi alla commercializzazione del servizio di distribuzione: l'Autorità è orientata a identificare livello unico iniziale per tutte le imprese che servano fino a 100.000 punti di prelievo. Tale livello iniziale è fissato sulla base del costo medio unitario riconosciuto nel 2015 a copertura dei costi di capitale relativi alla commercializzazione riconosciuto nel 2015 alle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo e del costo; l'Autorità prevede inoltre un percorso di efficientamento tale da riportare nel corso del periodo regolatorio il livello iniziale in linea con quello medio di settore;
- aggiornamento dei livelli iniziali dei costi riconosciuti per il servizio di distribuzione: per quanto riguarda i costi operativi l'Autorità è orientata ad applicare il metodo del price-cap, applicato anche alle imprese che servono oltre 100.000 clienti, mentre per i costi di capitale si intende introdurre alcune semplificazioni applicando il solo tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi alle quote dei parametri a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti. Sono rimandati a futuri provvedimenti eventuali riconoscimenti di costi sostenuti in attuazione delle iniziative volte ad incrementare la resilienza delle reti di distribuzione.
Con riferimento ai criteri per il riconoscimento parametrico dei costi in relazione al servizio di misura, il documento prevede:
- costi operativi: l'Autorità intende non differenziare i corrispettivi a copertura dei costi operativi in funzione della dimensione delle imprese;
- costi di capitale: con riferimento al servizio di misura relativo a punti di prelievo in altissima, alta e media tensione, l'Autorità intende confermare le modalità di riconoscimento adottate nei precedenti periodi, basate sul costo storico rivalutato medio nazionale. Con riferimento al servizio di misura relativo a punti di prelievo in bassa tensione, l'Autorità prospetta di introdurre criteri di riconoscimento parametrici definiti in base a costi medi nazionali per misuratore, differenziati in funzione della vetustà, applicati al numero di misuratori effettivamente installati e funzionanti. Nel documento sono illustrati anche i criteri per l'aggiornamento per gli anni successivi. Inoltre, l'Autorità è orientata a dare corso all'ipotesi di semplificazione delle modalità di riconoscimento degli investimenti in immobilizzazioni materiali diverse dai misuratori elettronici e dai sistemi di telegestione e in immobilizzazioni materiali, accorpando tali investimenti in un unico cespite "altre immobilizzazioni materiali", determinandone il valore netto forfettariamente sulla base dei dati medi di settore ricostruibili a partire dai dati puntuali degli incrementi patrimoniali negli ultimi anni e valutando i relativi ammortamenti riconosciuti sulla base di una vita utile media calcolata forfetariamente sulla base dei dati medi di settore relativi alle imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo.
Al fine di definire la disciplina entro prossimo mese di ottobre, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 5 settembre 2016.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.