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Scheda tecnica

Nota relativa alla delibera 204/2016/R/gas “Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di rete della Società Snam Rete Gas S.p.A.”

29 aprile 2016

 in formato pdf 

Con la delibera 204/2016/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato la proposta di aggiornamento del Codice di rete in materia di connessioni degli  impianti di biometano alle reti del gas naturale, presentata della Società Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi della delibera 46/2015/R/gas.
Nello specifico, tale delibera 46/2015/R/gas, che conclude un percorso di consultazione ampiamente partecipato, rappresenta una importante integrazione del quadro regolatorio della materia, volta a favorire ed agevolare al massimo lo sviluppo del settore. Questo, nonostante il permanere di una situazione di standstill europeo, dovuta al protrarsi dei lavori normativi per la definizione delle specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e per l'immissione nelle reti del gas naturale che, di fatto, impone a tutti i Paesi membri del Comitato Europeo di Normazione (CEN),  di non elaborare documenti normativi nazionali dal contenuto omologo a quelli che sono già in corso di elaborazione sui tavoli europei (dir. 98/34/CE).  
I principali aggiornamenti al Codice di rete di Snam approvati con la delibera riguardano:


1. Le specifiche di qualità e odorizzazione

Snam, in coerenza con quanto previsto dalla delibera 46/2015/R/gas, ha previsto che in vigenza della situazione di standstill, si faccia riferimento per quanto concerne le specifiche di qualità del gas naturale al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nonché alle condizioni individuate nell'articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013.
Allo stesso modo viene precisato che il biometano da immettere nella rete di trasporto del gas naturale debba essere "tecnicamente libero" da tutti i composti/elementi individuati nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, intendendo con tale espressione che i suddetti composti/elementi risultino entro una soglia di ammissibilità pari al limite massimo riportato nel citato rapporto tecnico UNI/TR 11537.  
In relazione all'odorizzazione, l'immissione di biometano nella rete di trasporto, è consentita, tra l'altro, a condizione che lo stesso sia odorizzabile secondo la norma UNI 7133 e non presenti condizioni tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.

2. L' iter procedurale di connessione

Snam ha definito il contenuto della richiesta di connessione e la procedura, prevedendo in particolare che l'impresa di trasporto, entro 120 gg dal ricevimento della richiesta di connessione, si impegni a inviare al richiedente una comunicazione contenente l'esito della valutazione di ammissibilità; in caso di mancato rispetto del suddetto termine è previsto per il richiedente un indennizzo automatico.

3. La realizzazione degli impianti per la connessione alla rete

Sempre in coerenza con le indicazioni della deliberazione 46/15, viene previsto che i costi siano computati con un approccio di tipo shallow, considerando soltanto i costi delle opere strettamente necessarie per la realizzazione dell'impianto di connessione, secondo soluzioni di minimo tecnico, ed escludendo i costi relativi ad eventuali interventi di potenziamento di reti esistenti; inoltre i costi relativi alla realizzazione degli impianti di connessione alla rete vengono parzialmente socializzati. L'impresa di trasporto, in caso di mancato rispetto dei tempi di realizzazione della connessione indicati nel preventivo, si impegna a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico.

4. Gli obblighi in materia di misura

Sul punto viene precisato che il soggetto responsabile per l'installazione e la manutenzione dei sistemi di misura è il produttore, fatto salvo il caso in cui l'immissione in rete avvenga mediante utilizzo di carro bombolaio, nel qual caso il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità del biometano nel punto di immissione sarà l'impresa di trasporto stessa. L'impresa di trasporto, inoltre, è obbligata alla rilevazione, registrazione e archiviazione delle misure e a rendere disponibili i dati rilevati nel punto di immissione in rete al GSE, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui tali dati si riferiscono.
 

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