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Scheda tecnica

Disposizioni relative alla emissione della fattura di chiusura per cessazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale

Delibera 100/2016/R/com

14 marzo 2016

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Con la delibera  100/2016/R/com l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina l'emissione della fattura di chiusura per cessazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale.

Gli interventi in tema di fatturazione definiti dalla delibera, che segue il documento per la consultazione 405/2015/R/com, hanno come ambito di applicazione tutti i clienti connessi in bassa tensione ad esclusione delle fornitura destinate all'illuminazione pubblica - per il settore elettrico - e a tutti i clienti con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno - per il settore del gas naturale - siano essi serviti nei regimi di tutela che nel mercato libero. In particolare, si fa riferimento a tutti i clienti che cessano la fornitura, ossia ai casi in cui viene meno il contratto di fornitura tra il venditore e il cliente finale per qualunque ragione, ivi compreso il cambio venditore (che implichi anche lo switching o solo la modifica della controparte commerciale senza il cambio dell'utente del dispacciamento o della distribuzione), la disattivazione del punto e la voltura.

In tema di fatturazione di chiusura sono indicati gli obblighi sui venditori relativamente a:

 

  1. Termine di emissione della fattura - È previsto che la fattura di chiusura sia emessa al più tardi 8 giorni prima dello scadere delle 6 settimane dalla data di cessazione della fornitura o entro 2 giorni prima dello scadere delle 6 settimane nel caso di recapito immediato - es: bolletta elettronica. Ai fini dell'emissione della fattura è dato obbligo al venditore di utilizzare uno specifico ordine di priorità di dati di misura comunicati dal distributore (nell'ordine: dati di misura effettivi, autoletture validate e dati di misura stimati). Infine, in caso di mancato invio in tempo utile dei dati da parte dal distributore e di assenza di autoletture validate, il venditore dovrà emettere comunque una fattura (con consumi basati sull'autolettura comunicata dal cliente finale ma non ancora validata dal distributore, ove disponibile, o stimati dal venditore stesso) informando il cliente che tale fattura sarà oggetto di ulteriore conguaglio successivamente alla messa a disposizione del dato da parte del distributore.
  2. Procedure per l'utilizzo dell'autolettura - Nei casi di cambio del venditore e di voltura relativamente ai punti di riconsegna non dotati di misuratori smart meter per il settore del gas naturale e ai punti di prelievo trattati monorari per il settore dell'energia elettrica, vengono dettagliati:
    1. l'intervallo di tempo e le modalità per la comunicazione dell'autolettura dal cliente finale al venditore, le attività di verifica del dato da parte del venditore nonché le modalità di trasmissione del dato al distributore;
    2. gli obblighi informativi sulla possibilità di uso dell'autolettura e delle modalità e tempi per effettuarla.
  3. Indennizzi in capo al venditore - Nel caso di emissione della fattura di chiusura (o della fattura di stima in assenza di dati comunicati dal distributore) oltre i termini, il venditore dovrà riconoscere, nella medesima fattura, un indennizzo automatico al cliente finale. Il valore è fissato pari a 4 € nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a dieci giorni solari successivi al termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere la fattura. Successivamente l'importo è maggiorato di 2 € ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari. Tale livello degli indennizzi è determinato secondo un criterio prudenziale e potrà essere aggiornato sulla base del monitoraggio che la delibera avvia.

 

 

In tema di obblighi di rilevazione dei dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura sono:

  1. disciplinate le attività che il distributore dovrà portare a termine in caso di autolettura e nei casi di cessazione della fornitura. E' indicato come, in coerenza con la regolazione già definita dall'Autorità, il distributore dovrà validare, ricondurre il dato alla data di cessazione della fornitura e comunicarlo all'utente. Sono altresì previste disposizioni in merito ai processi informativi tra venditore e distributore inerenti alla trasmissione dei dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, anche integrando la regolazione in quei casi non ancora disciplinati (autolettura in caso di cambio di controparte commerciale e voltura nel settore elettrico). In tale ambito viene infine evidenziato come, relativamente al cambio della controparte commerciale, verranno definiti con successivo provvedimento gli obblighi relativi alla rilevazione e messa a disposizione del dato di misura da parte del distributore.
  2. indicati gli indennizzi in capo al distributore - Gli indennizzi automatici in capo all'impresa di distribuzione sono di due tipi:
    1. il primo è da riconoscere al venditore che emette la fattura di chiusura in caso di mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati per tutti i casi di cessazione della fornitura. Il valore degli indennizzi a carico del distributore è posto, sia per il settore elettrico che per quello del gas, pari a 4 €, in caso di ritardo pari ad un giorno solare rispetto ai termini di messa a disposizione dei dati previsti dalla regolazione. È inoltre maggiorato di 0,20 € per ciascun ulteriore giorno di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi superiori a 90 giorni solari. Il livello è fissato, anche in questo caso, secondo un criterio prudenziale e potrà essere aggiornato sulla base del monitoraggio che la delibera avvia.
    2. il secondo è da riconoscere al cliente finale nei casi in cui il distributore non mette a disposizione il dato di misura (dato effettivo, autolettura validata o dato stimato) funzionale alla cessazione della fornitura in tempo utile per il venditore per emettere la fattura di chiusura. L'indennizzo dovrà essere riconosciuto al cliente finale se il distributore non mette a disposizione i dati di cui sopra entro 30 giorni dalla cessazione della fornitura. Il livello dell'indennizzo è fissato pari a 35€ e dovrà essere riconosciuto  nella fattura emessa dal venditore, anche basata su dati di misura stimati dal medesimo.

La delibera prevede inoltre l'avvio di un monitoraggio  verso i venditori volto anche a valutare la possibile modifica della struttura e del livello degli indennizzi di cui sopra. Oltre a tali dati verranno acquisite informazioni da parte di tutti distributori al fine di verificare l'efficienza nella messa a disposizione dei dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura. Si intende prevedere che i dati, comunicati sia dai venditori che dai distributori, si riferiranno alle cessazioni della fornitura e ai dati di misura messi a disposizione dal distributore a partire dal 2015.

Si prevede che la delibera trovi applicazione per le cessazioni di fornitura successive al 31 maggio 2016 (ciò comporta che le nuove disposizioni trovino applicazioni per gli switching che avranno decorrenza dal 1 luglio 2016 e per le altre cessazioni di fornitura, incluse quelle per voltura, a partire dal 1 giugno 2016).

In allegato le tabelle 1 e 2 riportano gli schemi di sintesi degli indennizzi relativi alla misura e alla fatturazione di chiusura nel settore elettrico e del gas naturale; in capo al distributore previsti nel provvedimento in accompagnamento; la figura 1 riporta, invece, uno schema relativo all'indennizzo automatico in capo al venditore; la figura 2 uno schema relativo all'indennizzo in capo al distributore da riconoscere al venditore e la figura 3 uno schema relativo all'indennizzo in capo al distributore da riconoscere al cliente finale.

Allegato



La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.


 

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