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Scheda tecnica

Completamento dell’implementazione delle disposizioni europee in materia di risoluzione delle congestioni presso i punti di interconnessione con l’estero del sistema nazionale dei gasdotti

Documento per la consultazione 60/2016/R/gas

19 febbraio 2016

 Scheda in formato pdf

Con il documento per la consultazione 60/2016/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti per il completamento dell'implementazione delle disposizioni europee relative alla gestione delle congestioni presso i punti di interconnessione con l'estero del sistema nazionale dei gasdotti, secondo quanto previsto dal Regolamento CMP (Congestion Management Procedures), che definisce le regole europee per la gestione delle cosiddette congestioni contrattuali, ossia delle situazioni in cui la capacità di trasporto risulta scarsa perché interamente conferita anche a fronte di capacità fisica disponibile.
La capacità non utilizzata in un punto di interconnessione viene resa disponibile tramite l'applicazione di una delle seguenti procedure:

  1. "oversubscription and buy-back" (di seguito: OS&BB) o, in alternativa, "use-it-or-lose-it" su base day-ahead (di seguito: FDA UIOLI);
  2. rilascio di capacità;
  3. meccanismo "use-it-or-lose-it" di lungo termine (di seguito: LT UIOLI).

Le procedure di cui ai punti b) e c) sono già state implementate dall'Autorità (delibera 411/2013/R/gas) mentre, secondo quanto previsto dal Regolamento CMP, Snam, in quanto impresa di trasporto, ha inviato all'Autorità una proposta attuativa del meccanismo OS&BB. Tuttavia, le criticità emerse nel corso del processo di definizione di dettaglio del meccanismo di OS&BB inducono l'Autorità a ritenere che la sua adozione, nello specifico contesto italiano di mercato, potrebbe non essere la soluzione più efficiente in termini di costi e benefici per il sistema, anche considerato che negli ultimi anni, presso i punti di interconnessione con l'estero della rete nazionale non si sono  registrati fenomeni di congestione contrattuale.

Come illustrato nel documento, l'Autorità ritiene che l'applicazione in Italia del meccanismo potrebbe comportare il rischio di gravare il sistema di costi non determinabili ex ante, potenzialmente molto elevati, non necessariamente compensati da altrettanti benefici. Il meccanismo di OS&BB sembra comportare notevoli  complessità amministrative, nonché rischi legati all'incertezza degli effetti per il sistema, che potrebbero essere evitati mediante l'adozione dalla modalità alternativa di gestione delle congestioni, "use-it-or-lose-it" su base day-ahead (di seguito: FDA UIOLI), prevista dal regolamento CMP. Tale modalità alternativa è peraltro quella adottata dal regolatore austriaco E-Control.
Il documento pone quindi in consultazione l'opportunità di introdurre nella regolazione italiana il meccanismo del FDA UIOLI anziché quello dell'OS&BB, a partire dal 1 ottobre 2016.
Il documento 60/2016/R/gas prevede, inoltre, la modifica e l'integrazione di alcune disposizioni della delibera 137/02 (in merito al libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale) relative alla tempistica di alcuni processi per garantire un'efficace applicazione del meccanismo "use-it- or-lose-it" di lungo termine e assicurarne la coerenza delle scadenze di contabilizzazione del servizio di trasporto previste dal codice di rete.
L'Autorità intende inoltre definire le due procedure, che dovranno essere seguite dall'impresa di trasporto, qualora si verifichino le condizioni per l'applicazione del meccanismo "use-it- or-lose-it" di lungo termine:

  1. la prima prevede che l'impresa di trasporto proceda automaticamente al ritiro della capacità solo in assenza dell'invio da parte dell'utente di una nota giustificativa entro i termini previsti;
  2. la seconda, che, in tutti gli altri casi, l'impresa di trasporto trasmetta all'Autorità una propria valutazione degli elementi giustificativi forniti dall'utente e preceda o meno con il ritiro della capacità su indicazione dell'Autorità, che si esprimerà in tal senso con apposita delibera.

Infine, per quanto riguarda i prodotti di capacità bundled, l'Autorità sottopone a consultazione che l'impresa di trasporto adotti le stesse modalità previste per la capacità unbundled per la quota di capacità il cui ritiro sia possibile ad entrambi i lati dell'interconnessione. L'impresa di trasporto si coordina a tal fine con il gestore del sistema di trasporto interconnesso.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 31 marzo 2016.

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
 

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