Seguici su:






Scheda tecnica

Revisione delle modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura, per i clienti finali di piccole dimensioni

Consultazione 40/2016/R/com

05 febbraio 2016

 Scheda in formato pdf 

Con il documento per la consultazione 40/2016/R/com l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti per la modifica dell'attuale regolazione in materia di modalità e tempistiche di recesso dei clienti finali di piccole dimensioni di energia elettrica e gas, al fine di allineare le tempistiche di recesso in caso di cambio fornitore con le nuove tempistiche di swtiching, anche tenendo conto del processo di evoluzione dei regimi di tutela.

L'ambito di intervento del documento è relativo al recesso dei clienti finali domestici, dei clienti finali in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori ai 200.000 Smc/anno.
In particolare, nel documento sono prospettati interventi relativamente:

  • al termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso: l'Autorità ritiene che il preavviso debba giungere all'esercente la vendita uscente entro il giorno in cui viene avviata la procedura di switching (giorno coincidente con la trasmissione della richiesta al Sistema Informativo Integrato, per il settore elettrico, o all'impresa distributrice, per il settore gas. Il venditore dovrà pertanto considerare valido il recesso inviato con un preavviso di circa tre settimane;
  • alle modalità per l'esercizio del diritto di recesso: l'Autorità intende valutare modalità alternative alla forma scritta in accordo alla quale il cliente finale è tenuto a recedere. L'Autorità ritiene inoltre opportuno prevedere che, anche con riferimento ai clienti non domestici, sia l'esercente la vendita entrante ad effettuare la comunicazione del recesso del cliente all'esercente uscente. Al riguardo, si intende integrare, per entrambi i settori, la disciplina relativa al servizio di pre-check, stabilendo che il venditore, dopo la conclusione del contratto di fornitura, possa verificare l'identità del venditore uscente cui inviare il recesso;
  • ad ulteriori modifiche alla regolazione del recesso per il settore elettrico: l'Autorità intende prevedere che, nel caso di cessazione del servizio di maggior tutela o di uscita dal servizio di salvaguardia, non debba essere trasmessa all'esercente la maggior tutela o la salvaguardia la comunicazione del recesso, in quanto tale esercente sarebbe comunque informato dell'uscita del proprio cliente attraverso la consultazione dell'RCU (nell'ambito del SII).

In considerazione dell'avvio della nuova procedura di switching per il settore elettrico dal mese di maggio 2016, il provvedimento relativo al recesso sarà definito entro il prossimo mese di marzo.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 26 febbraio 2016.

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

Documenti collegati