Scheda tecnica
Fatturazione nel mercato retail - Modalità di fatturazione per le fatture di periodo e per le fatture di chiusura
Consultazione 405/2015/R/com
03 agosto 2015
Con il documento di consultazione 405/2015/R/com l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti relativi alla fatturazione dei consumi ai clienti finali del mercato retail di energia elettrica e di gas naturale, in particolare in tema di periodicità di fatturazione, modalità di contabilizzazione dei consumi e fatturazione di chiusura. Nello specifico, tale documento si inserisce nel procedimento avviato dall'Autorità con la delibera 412/2014/R/efr, per l'adozione di provvedimenti diretti all'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 102/14 in materia di efficienza energetica, e tiene conto anche delle evidenze risultanti dall'indagine conoscitiva, avviata dall'Autorità con la delibera 542/2013/E/com sulle modalità e tempistiche di fatturazione adottate nel mercato retail nei confronti dei clienti di piccole dimensioni[1], siano essi serviti in regime di tutela o a condizioni di libero mercato[2].
In particolare, la presente consultazione ha ad oggetto sia la fatturazione di periodo, relativa a tutte le fatture emesse nel corso del rapporto contrattuale tra venditore e cliente finale, sia la fatturazione di chiusura, relativa all'ultima fattura emessa che contabilizza i consumi effettuati fino all'ultimo giorno del rapporto contrattuale, ed è volta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- definizione di regole minime ed efficaci, mantenendo al contempo la flessibilità per i venditori del mercato libero;
- incremento della disponibilità dei dati di consumo effettivi, anche attraverso l'incentivo all'autolettura;
- dove utilizzati, minimizzazione della differenza tra consumi stimati e consumi effettivi;
- definizione di una regolazione il più possibile uniforme per i due settori.
Il documento, dopo una prima parte introduttiva e ricognitiva dell'attuale disciplina in tema di fatturazione e del servizio di misura per i clienti finali nei regimi di tutela, illustra (al terzo capitolo) alcuni orientamenti generali in merito alla fatturazione, indicando in particolare l'ambito di applicazione degli interventi prospettati, e alcuni orientamenti specifici, relativi alla misura, che possano aumentare la disponibilità di dati di misura effettivi.
Sul primo aspetto, l'Autorità ritiene che gli interventi prospettati nel presente documento debbano riguardare, per il settore elettrico, i clienti alimentati in BT non trattati orari[3] e, per il settore del gas naturale, i clienti finali titolari di PDR con consumi complessivi inferiori a 200.000 Smc/anno, anche qualora i predetti clienti siano serviti nel mercato libero, ferma restando la possibilità per i venditori, in particolare nel mercato libero, di introdurre ulteriori previsioni rispetto a quelle prospettate, sulla base della propria autonomia ed in considerazione delle esigenze dei clienti finali. Sul secondo aspetto, relativamente alle modifiche alla disciplina del servizio di misura dell'energia elettrica[4], l'Autorità intende, in primo luogo, definire ulteriori obblighi di rilevazione dei dati in capo all'impresa di distribuzione per i punti di prelievo con contatore non telegestito con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW, volti ad incrementare la disponibilità dei dati di misura effettivi. Inoltre, nell'ambito della fatturazione al cliente finale, l'Autorità intende prevedere la priorità di utilizzo di dati di misura comunicati dal distributore, incluse le autoletture validate, definendo l'obbligo per il venditore di utilizzare prioritariamente, ove disponibile, tali dati di consumo e stabilendo pertanto che solo in mancanza di essi il venditore possa utilizzare dati stimati dal medesimo[5].
Il documento (quarto capitolo) prosegue illustrando gli orientamenti dell'Autorità in merito alle fatture di periodo: sul punto il Regolatore ritiene opportuno aumentare la periodicità di fatturazione anche per tenere conto, sia per il settore elettrico sia per il settore del gas naturale, di un maggiore allineamento delle periodicità di fatturazione rispetto alle previsioni in termini di messa a disposizione dei dati di misura effettivi da parte del distributore. Relativamente al settore del gas naturale, l'orientamento dell'Autorità è quello di aumentare la platea di clienti finali con fatturazione bimestrale a seconda del consumo annuo, mentre per il settore elettrico l'Autorità intende stabilire che la periodicità di fatturazione sia mensile per i clienti BT altri usi con potenza contrattualmente impegnata superiore a 16,5 kW, rimanendo invariata per gli altri clienti finali serviti in maggior tutela. Si intende inoltre valutare se il venditore debba comunque rendere disponibile, su richiesta del cliente finale, anche periodicità di fatturazione maggiori rispetto a quelle previste dalla regolazione.
L'Autorità intende definire in aggiunta specifici vincoli per l'emissione delle fatture, in particolare prevedendo che la fattura sia emessa entro 45 giorni dal termine del periodo di riferimento e che tale periodo di riferimento sia coerente con la periodicità di fatturazione prestabilita; prevedendo, inoltre, che nei casi di mancato rispetto da parte del venditore di tali vincoli questo sia tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo automatico pari a 20 €. Inoltre, per minimizzare ulteriormente la presenza di dati di consumo stimati in fattura, l'Autorità intende definire specifici interventi finalizzati ad incentivare l'utilizzo dell'autolettura. In particolare, si prospetta, da un lato, di omogeneizzare la disciplina della misura per i clienti non telegestiti del settore elettrico in coerenza con la recente riforma della misura gas e, dall'altro, di introdurre specifiche modalità affinché il cliente finale sia messo al corrente dell'opportunità e utilità di ricorrere all'autolettura.
In relazione ai criteri di quantificazione dei consumi stimati, l'Autorità non intende definire una formula specifica per il criterio di stima, ma ritiene opportuno lasciare ai venditori la possibilità di scegliere ed affinare i propri algoritmi per l'utilizzo delle informazioni di consumo storiche. Tuttavia, l'Autorità intende valutare la possibilità di introdurre delle soglie massime e minime di variazione del livello di consumo stimato da parte del venditore rispetto ad un consumo giornaliero calcolato sulla base dei dati di consumo storici. Viene inoltre posto in consultazione un pacchetto di interventi volto potenzialmente a ridurre i casi in cui è necessario ricorrere alla fatturazione mista, distinguendo tali misure, alla luce dei differenti impatti economici, in base alla tipologia di contatore installato presso il cliente e dunque tra clienti con contatori telegestiti e gli altri clienti. Per i clienti con contatori telegestiti l'Autorità ritiene opportuno, in particolare, inserire il divieto di fatture miste per un numero di punti superiore al 40% dei punti serviti dal venditore e il divieto di emettere fatture miste per i punti la cui periodicità di fatturazione è mensile. Inoltre, l'Autorità intende valutare l'obbligo per le imprese di distribuzione di rilevare un doppio dato di misura per ciascun mese e che i venditori utilizzino tali dati ai fini della fatturazione. Per i clienti con contatori non telegestiti, l'Autorità ritiene che gli orientamenti in materia di periodicità di fatturazione e di autolettura, oltre che di pubblicazione del calendario delle letture da parte del distributore, permettano una riduzione del fenomeno della fatturazione mista.
Da ultimo, il documento illustra (al quinto capitolo) gli orientamenti dell'Autorità in merito alle fatture di chiusura. Il Regolatore intende prevedere una disciplina omogenea - volta a garantire certezza al cliente finale circa la chiusura anche contabile del rapporto con il proprio fornitore, per tutti i casi di cessazione del rapporto contrattuale (tra cui anche switching, voltura e disattivazione del punto) - applicabile a tutti i clienti, domestici e non, ivi inclusi i clienti trattati orari del settore elettrico. In merito, gli orientamenti prevedrebbero che l'emissione della fattura di chiusura avvenga al più tardi 8 giorni prima dello scadere delle 6 settimane dalla chiusura del rapporto contrattuale; tale termine potrebbe tra l'altro essere ridotto qualora venditore e cliente finale abbiano concordato modalità di recapito delle fatture diverse dal recapito tramite vettore postale tradizionale. Inoltre, l'utilizzo dell'autolettura ai fini della fatturazione di chiusura, in assenza di dato di misura effettivo, viene previsto dal Regolatore in caso di switching anche per il settore elettrico[6], per i punti di prelievo con contatore non telegestito; in caso di voltura viene prospettato l'utilizzo del dato comunicato dal nuovo cliente.
Infine, l'Autorità intende introdurre anche indennizzi automatici in caso di fattura di chiusura tardiva applicati, per entrambi i settori, a favore dei clienti finali domestici e non domestici, inclusi per il settore elettrico i clienti titolari di punti di prelievo trattati orari. Nello specifico, l'Autorità è orientata a introdurre uno specifico indennizzo per i clienti finali nel caso di mancato rispetto del termine di emissione della fattura di chiusura: tale indennizzo sarà crescente in ragione del ritardo rispetto al vincolo di emissione descritto, in considerazione del fatto che il disagio subito dal cliente risulta tanto maggiore quanto maggiore è tale ritardo. Nei casi in cui la fatturazione di chiusura tardiva non derivi da un ritardo imputabile al venditore, ma derivi da un ritardo nella messa a disposizione del dato di misura da parte dell'impresa di distribuzione, l'Autorità prospetta l'estensione degli indennizzi già previsti dal Codice di rete elettrico a carico delle imprese di distribuzione.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 30 settembre 2015.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
[1] Si tratta dei clienti domestici e dei clienti non domestici serviti in bassa tensione o con consumi di gas inferiori a 200.000 standard metri cubi anno, siano essi serviti in regime di tutela o a condizioni di libero mercato.
[2] Tale procedimento si inquadra anche nell'ambito di quanto previsto nel Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018 relativamente all'obiettivo strategico OS7 e con particolare riferimento alla previsione di revisione del quadro regolatorio al fine di affrontare approfonditamente la questione delle fatture di conguaglio, incentivando la fatturazione basata sui consumi effettivi o sulle autoletture [7.c].
[3] Si tratta, attualmente, dei clienti titolari di punti con potenza inferiore a 55 kW; alcuni specifici orientamenti riguardano invece tutti i clienti allacciati in BT.
[4] Con la riforma della misura gas, l'Autorità è recentemente intervenuta per il settore del gas naturale.
[5] Quanto si intende prevedere può essere derogato nei casi di contratti di fornitura che prevedono una fatturazione di importo costante, fermo restando l'obbligo già in vigore di riportare i dati di misura come comunicati dall'impresa di distribuzione in tutte le fatture inviate al cliente e stabilendo che debba essere comunque previsto almeno un conguaglio annuo.
[6] Per il settore del gas l'Autorità è di recente intervenuta con la riforma della misura gas, deliberazione 117/2015/R/gas.