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Scheda tecnica

Orientamenti finali per la definizione di misure ulteriori destinate ai clienti titolari di bonus sociale elettrico e/o gas

Consultazione 388/2015/R/com

31 luglio 2015

Con il documento per la consultazione  388/2015/R/com l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti finali per l'introduzione di misure ulteriori di tutela per i clienti domestici titolari di bonus.
Il documento 388/2015/R/com considera gli esiti del documento per la consultazione 468/2014/R/com e l'evoluzione normativa e regolatoria intercorsa, procedendo nel percorso già intrapreso di ampliare l'area di tutela limitatamente ai clienti la cui situazione di disagio economico e/o fisico è attestata dall'assegnazione del bonus, ponendo in essere misure che non comportino significative distorsioni del buon funzionamento del mercato.
La seguente tabella sintetizza gli orientamenti avanzati:

Ambito di applicazione

  • Clienti domestici a cui è stato riconosciuto il bonus per disagio economico o fisico
Orientamento 1
Rateizzazione ulteriore

Elementi comuni:
  • I piani di rateizzazione non sono sovrapponibili
1.1 -  Rateizzazione per fattura anomala estesa al mercato libero

  • Estensione al mercato libero della regolazione della rateizzazione già prevista dal TIV e dal TIVG per i clienti in regime di tutela
  • Il venditore del mercato libero può proporre e contrattualizzare in alternativa un proprio  schema migliorativo salvaguardando  l'obbligo di segnalazione in bolletta
1. 2 - Rateizzazione a fronte di morosità

  • Il venditore e l'esercente il servizio di tutela, comunica con la modalità preferita, all'interno della comunicazione di costituzione in mora, la possibilità di rateizzare


  • Il piano di rateizzazione è proposto dal venditore, con la possibilità di essere rinegoziato


  • La prima rata non può superare il 30% dell'importo salvo diverso accordo tra le parti


  • Se il cliente ha già in corso un piano di rateizzazione non vi è obbligo di offrire questa ulteriore possibilità,


  • Può essere richiesta una sola volta su un periodo di 12 mesi


  • Una adesione per fatti concludenti o con modalità certe
2. Modalità di erogazione del bonus

  • introduzione di una  modalità di calcolo stagionalizzato del pro die sulla base del profilo di prelievo per fascia climatica per i clienti diretti con bonus gas per una fornitura ad uso ACR (produzione di acqua calda,  cottura cibi e riscaldamento)
Tempi di attuazione

  • gli orientamenti 1.1 e 1.2 dal 1 gennaio 2016
  • l'orientamento 2 dall'introduzione della nuova disciplina sul bonus sociale o al più tardi entro sei mesi dalla pubblicazione dell'eventuale provvedimento sulle misure ulteriori

Il documento si affianca alle due segnalazioni già trasmesse al Governo per la revisione e il rafforzamento del bonus elettrico e gas.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 30 settembre 2015.



La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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