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Scheda tecnica

Consultazione 77/2015/R/com

Riforma degli obblighi di separazione funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale

27 febbraio 2015

Con il documento per la consultazione 77/2015/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti finali in materia di riforma degli obblighi di separazione funzionale per gli esercenti del settore dell'energia elettrica e del gas. Il documento, che riporta l'articolato del provvedimento finale, considera gli esiti della prima consultazione al riguardo riportando sintesi delle osservazioni pervenute in riferimento al documento 346/2014/R/com.

I principali orientamenti illustrati nel documento riguardano:
 

  • la definizione di impresa verticalmente integrata. L'Autorità è orientata ad adattare la definizione di impresa verticalmente integrata e di controllo nel settore dell'energia elettrica e del gas alla definizione contenuta nelle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e al D. lgs. 93/11, prevedendo quindi fattispecie nelle quali il controllo è esercitato anche da persone fisiche o da enti pubblici anche non economici;
  • gli obblighi a carico delle imprese soggette alle procedure di certificazione. L'Autorità è orientata mantenere come unici obblighi di separazione per il gestore del sistema di trasmissione elettrica e per i gestori di sistemi di trasporto del gas naturale, nonché per i proprietari di porzioni di rete di trasmissione nazionale, gli obblighi previsti dalle sole procedure di certificazione;
  • la realizzazione di un unico sistema informatico di raccolta delle comunicazioni obbligatorie. L'Autorità è orientata a realizzare un unico sistema informatico di raccolta delle comunicazioni previste a carico sia delle imprese soggette alla procedura di certificazione che delle imprese soggette ai nuovi obblighi di separazione funzionale in sostituzione degli attuali canali; il nuovo sistema di raccolta sarà rivisto in ottica di semplificazione e di maggiore fruibilità da parte degli utenti finali, garantendo nel contempo adeguati livelli di sicurezza e riservatezza delle informazioni;
  • gli obblighi di separazione per le imprese di trasporto regionale di gas naturale. L'Autorità è orientata a prevedere per le imprese di trasporto regionale del gas l'applicazione delle norme di separazione funzionale previste per i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti;
  • la semplificazione degli obblighi di separazione funzionale per le imprese con meno di 100.000 clienti allacciati. L'Autorità è orientata a prevedere una regolazione che risulti meno gravosa rispetto a quella prevista attualmente del TIU;
  • la separazione funzionale per i gestori dei sistemi di distribuzione con più di 100.000 clienti allacciati. L'Autorità è orientata a prevedere un rafforzamento degli obblighi di separazione funzionale per le imprese con più di 100.000 clienti allacciati, prevedendo, tra il resto l'obbligo di nomina del gestore indipendente con una puntuale declinazione dei suoi componenti, l'obbligo di predisposizione ed invio all'Autorità del programma di adempimenti con relativa revisione annuale. Nel documento si precisa che il rafforzamento degli obblighi di separazione funzionale è previsto anche per le imprese di distribuzione di energia elettrica, in questo caso indipendentemente dalla loro dimensione;
  • gli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione operanti nelle provincie autonome di Trento e Bolzano. L'Autorità è orientata a confermare l'applicazione degli obblighi previsti anche alle imprese operanti nelle provincie autonome di Trento e Bolzano. Tali obblighi sono pure estesi alle cooperative elettriche che operano in maniera integrata, per cui sono previste alcune eccezioni in materia di separazione contabile;
  • la separazione della politica di comunicazione e di marchio. L'Autorità è orientata a confermare quanto prospettato nel DCO 346/2014/R/com, e cioè l'obbligo di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione (compresa la denominazione sociale) delle imprese di distribuzione rispetto alle imprese di vendita e, nel settore elettrico, anche tra vendita nel mercato libero e il servizio di maggior tutela. Per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 100.000 clienti allacciati che non operano in separazione societaria rispetto alla vendita è prospettato l'obbligo di separazione del marchio utilizzato per la gestione dei due servizi pur sempre nell'unicità della denominazione sociale dell'impresa. Nel documento si prevede, altresì, di concedere un tempo di 18 mesi per il completamento da parte delle imprese della separazione del marchio (prevedendo quindi la prima applicazione dal 1 gennaio 2017). In tema di separazione del marchio, poi, l'Autorità conferma l'orientamento di lasciare libertà alle imprese di decidere quale, tra quella di distribuzione e quelle di vendita, debba modificare il marchio e le politiche di comunicazione, nell'ottica di rispettare le scelte imprenditoriali che garantiscano il minore impatto economico legato al valore commerciale dei marchi. Infine, nell'ambito della separazione delle politiche di comunicazione, nel documento si prevede l'obbligo che il gestore indipendente assicuri che le attività commerciali relative all'attività di distribuzione, in particolare le attività di interfaccia con i clienti finali, vengano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all'attività di vendita dell'energia elettrica o del gas naturale. Stesso orientamento per le imprese che svolgono l'attività di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica rispetto a quelle del servizio di maggior tutela;
  • il trattamento delle informazioni commercialmente sensibili. L'Autorità è orientata a prevedere per tutti i distributori, indipendentemente dalla loro dimensione,  che l'obbligo di trattamento riservato delle informazioni commercialmente sensibili sia assolto facendo ricorso, laddove disponibili, agli strumenti messi a disposizione dalla regolazione dell'Autorità, tra cui, in primo luogo il Sistema Informativo Integrato (SII). Nel documento viene individuato il perimetro delle informazioni commercialmente sensibili per i distributori e viene superato l'obbligo di separazione fisica delle banche dati, di nomina del garante delle informazioni commercialmente sensibili e di tenuta del registro di accesso alle stesse, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

E' possibile inviare commenti e osservazioni agli orientamenti del documento per la consultazione entro il 13 aprile 2015 utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito, al fine dell'adozione del provvedimento finale che prevedrà uno specifico Testo integrato di unbundling funzionale (TIUF) entro l'autunno del 2015.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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