Scheda tecnica
Delibera 46/2015/R/gas
Direttive per le connessioni impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi
12 febbraio 2015
Con la delibera 46/2015/R/gas, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva le direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale, a cui i gestori di rete dovranno adeguare i propri codici di rete, e le disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili all'incentivazione (Allegato A).
Tale delibera, che fa seguito a due documenti per la consultazione (498/2014/R/com e 160/2012/R/gas), si inserisce nell'ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale coerentemente con le disposizioni del D.Lgs. n. 28/11, di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/28/CE.
Nello specifico la delibera approva l' Allegato A che contiene:
- nella Sezione I le direttive per il biometano, sviluppate in coerenza con gli obiettivi indicati dal decreto legislativo n. 28/11 volte a garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas, a rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti e a garantire l'economicità della connessione, al fine di favorire un ampio utilizzo del biometano;
- nella Sezione II le disposizioni relative alle modalità di misurazione, determinazione e certificazione della quantità di biometano da ammettere agli incentivi ai sensi del decreto 5 dicembre 2013 [1].
In relazione alla Sezione I l'Autorità ha stabilito che:
- relativamente all'obiettivo di sicurezza ed efficienza tecnica nella gestione delle reti, la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas vada posta in capo al gestore di rete che deve verificare la compatibilità dei profili di immissione del biometano con le condizioni di esercizio in sicurezza delle reti stesse e con le capacità di assorbimento delle reti a cui gli impianti di produzione di biometano si connettono;
- vista la vigenza dell'obbligo di standstill [2], non sia possibile adottare nuove regole o norme tecniche relative agli standard di qualità e agli standard relativi all'odorizzazione del biometano da immettere in rete e che, conseguentemente, si debba fare riferimento alle norme vigenti, tenendo conto delle valutazioni ed indicazioni contenute nel rapporto tecnico UNI/TR 11537;
- relativamente alle condizioni per lo svolgimento dell'attività di misura del biometano da immettere nelle reti del gas, si conferma (come previsto in sede di consultazione) che il soggetto responsabile per l'installazione e la manutenzione dei sistemi di misura sia il produttore, mentre il soggetto obbligato alla rilevazione, registrazione e archiviazione delle misure sia il gestore di rete;
- quanto alle misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione nell'accesso alle reti, venga semplificato, rispetto alle previsioni poste in consultazione, l'iter procedurale e vengano anche previste procedure sostitutive, analogamente a quanto disposto nel Testo integrato delle connessioni attive (TICA);
- quanto all'obiettivo di garantire l'economicità della connessione, anche al fine di favorire un ampio utilizzo del biometano, nel costo della connessione siano computati, secondo un approccio di tiposhallow, unicamente i costi specifici necessari per realizzare l'impianto di connessione e che restino esclusi i costi di rinforzo delle reti esistenti; e che sia opportuno, anche alla luce di quanto emerso in sede di consultazione e in ragione dell'esigenza di favorire il trasporto mediante le reti del gas, più efficiente sul piano energetico rispetto all'utilizzo di carri bombolai, prevedere una parziale socializzazione dei costi relativi alla realizzazione degli impianti di connessione. Viene inoltre prevista la possibilità di rateizzare i pagamenti per i contributi di connessione per periodi che non superino i venti anni, purché vengano prestate adeguate garanzie da parte dei produttori. Le ipotesi di determinazione dei contributi di connessione sulla base dei costi standard vengono rinviate ad un successivo provvedimento.
In relazione alla Sezione II, l'Autorità ha previsto che:
- per quanto riguarda la misurazione delle quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale - che comprende anche i casi in cui non c'è immissione fisica nelle reti del gas - sia opportuno prevedere la stessa ripartizione delle responsabilità prevista in relazione ai sistemi di misura relativi all'immissione fisica nelle reti;
- l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto 5 dicembre 2013, venga attribuita al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) stabilendo in particolare che a tal fine il GSE utilizzi i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero contenute nei contratti bilaterali di fornitura, ove stipulati, e, in generale, ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi.
[1] L'articolo 3, comma 6, del decreto 5 dicembre 2013 assegna all'Autorità il compito di fissare le modalità per determinare i consumi energetici degli impianti da sottrarre alle quantità di biometano immesso in rete per la determinazione degli incentivi, al fine di assicurare che il bilancio energetico del processo di produzione e immissione in rete del biometano sia positivo
[2] In merito all'obbligo di stanstill si rimanda alla scheda tecnica del documento per la consultazione 498/2014/R/com
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.