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Scheda tecnica

Delibera 667/2014/R/eel

Disposizioni in tema di impianti essenziali ex decreto-legge 91/14, nella macrozona Sicilia, per l'anno 2015

29 dicembre 2014

Con la delibera 667/2014/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico integra le disposizioni relative al regime di essenzialità ex decreto legge 91/14, definite con la delibera 521/2014/R/eel che aveva previsto, tra il resto, norme di raccordo tra il regime introdotto con il  decreto-legge 91/14 e il regime tipico degli impianti essenziali (delibera 111/06). Tale disciplina trova applicazione  a partire dal prossimo 1 gennaio 2015.
Questa delibera, quindi, tenendo conto dell'esito della consultazione su quanto previsto con la delibera 521/2014/R/eel, modifica ed integra la disciplina per gli impianti essenziali ex decreto legge 91/14 definendo di:

  • applicare alle quantità delle offerte accettate sul mercato infragiornaliero e strettamente necessarie a consentire l'implementazione tecnica dei programmi in esito al mercato del giorno prima il criterio di valorizzazione delle quantità strettamente necessarie a rendere realizzabili programmi di indispensabilità sui mercati dell'energia, a condizione, però, che le offerte accettate sul mercato del giorno prima siano state presentate a un prezzo pari al costo variabile riconosciuto;
  • modificare alcuni aspetti relativi ai criteri di offerta e di remunerazione delle unità rinnovabili programmabili;
  • prevedere che Terna fornisca e pubblichi aggiornamenti sulla data e sulle modalità di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi con maggiore anticipo e più elevata frequenza rispetto a quanto stabilito dalla disciplina vigente;
  • chiarire che, fatti salvi gli effetti di eventuali interventi indipendenti dall'Autorità e riconducibili, ad esempio, a decisioni giudiziarie o scelte del legislatore, il periodo di riferimento del regime ex decreto legge 91/14 è composto dall'insieme di ore del periodo compreso tra il giorno 1 gennaio 2015 e il giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi (estremi inclusi);
  • per le unità rilevanti che generano flussi energetici diversi dall'energia elettrica immessa in rete e dagli autoconsumi di produzione, precisare che i ricavi e i costi fissi rilevanti per la reintegrazione attinente al periodo compreso tra il giorno 1 gennaio 2015 e il giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi sono al netto, rispettivamente, degli eventuali ricavi derivanti dalla cessione dei menzionati flussi energetici e della quota dei costi fissi relativi ai flussi medesimi.

In particolare, in merito alle unità rinnovabili programmabili, la delibera:

  • prevede un'apposita componente a copertura degli oneri di sbilanciamento, che rilevi esclusivamente ai fini della reintegrazione;
  • fissa percentuali standard per la valorizzazione della componente dispacciamento distinte da quelle già stabilite per le unità termoelettriche;
  • stabilisce che la capacità oggetto delle offerte in vendita (in acquisto) sul mercato del giorno prima  di ciascuna unità sia pari al prodotto tra la potenza massima in immissione (in prelievo) e il peso giornaliero - tipico della stessa unità - delle ore di funzionamento in immissione (in prelievo) alla potenza massima;
  • per le due unità rinnovabili programmabili essenziali ex decreto-legge 91/14, che sono nella disponibilità di Enel Produzione, approva i valori proposti del tipico peso giornaliero delle ore di funzionamento alla potenza massima;
  • modifica il criterio di determinazione del prezzo per la formulazione delle offerte, stabilendo che il prezzo delle offerte in vendita sia pari al massimo tra la media aritmetica dei prezzi zonali registrati sul mercato del giorno prima in ore di picco e il costo variabile delle unità termoelettriche contraddistinte tipicamente dal più elevato costo variabile, vale a dire le unità turbogas a ciclo aperto; e che il prezzo delle offerte in acquisto sia pari al prodotto tra il rendimento standard dell'unità interessata e il minimo tra la media dei prezzi zonali registrati sul mercato del giorno prima in ore di fuori picco e il sopra citato costo variabile delle unità turbogas a ciclo aperto;
  • prevede che, per la determinazione del prezzo per la presentazione delle offerte relative alle unità rinnovabili programmabili, il costo variabile rappresentativo delle unità turbogas a ciclo aperto sia calcolato secondo la metodologia applicata nell'ambito del regime alternativo degli impianti essenziali (delibera 111/06);
  • stabilisce che il rendimento standard di una data unità sia pari al rapporto tra la quantità di energia immessa e la quantità di energia prelevata, considerando le quantità relative al periodo compreso tra il mese di giugno 2013 e il mese di maggio 2014;
  • prevede che le ore di picco (fuori picco) per il calcolo del prezzo medio di picco (fuori picco) siano le sette ore, di ciascun giorno nell'arco temporale di riferimento, contraddistinte dal prezzo zonale più elevato (contenuto) sul mercato del giorno prima.

Inoltre il provvedimento, in relazione all'unità essenziale Milazzo e alle unità dichiarate essenziali esclusivamente ai sensi del decreto-legge 91/14 nella macrozona Sicilia, determina gli standard per la valorizzazione di alcune componenti del costo variabile riconosciuto di ciascuna unità, alla luce delle proposte avanzate da Terna e tenendo conto delle istanze formulate dagli utenti del dispacciamento interessati (Edison Trading, Enel Produzione, Erg Power Generation e Isab).
Infine, esclude l'unità Raffineria di Gela di Eni dall'elenco delle unità essenziali ex decreto-legge 91/14, accogliendo l'istanza di Eni.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
 

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