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Scheda tecnica

Delibera 612/2014/R/eel

Attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14 in materia di scambio sul posto

12 dicembre 2014

Con la delibera 612/2014/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina sullo scambio sul posto per dare attuazione all'articolo 25-bis del decreto legge n. 91/14, modificando il Testo Integrato Scambio sul Posto (TISP) e il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC).
Si ricorda che lo scambio sul posto è un istituto regolatorio che consente, per alcune tipologie di impianto, di compensare le partite di energia immessa in rete in una determinata ora con quelle dell'energia elettrica prelevata dalla stessa rete in un'altra ora e può essere applicato in alternativa al regime di vendita dell'energia elettrica.
La delibera, quindi, modifica ed integra il TISP, prevedendo, in particolare di:

  • esplicitare che i sistemi di scambio sul posto rientrano fra gli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSCP);
  • esplicitare che il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale (finalizzato alla compensazione economica tra il valore associato all'energia elettrica immessa in rete e il valore associato all'energia prelevata)  sia definito anche nel caso di tariffa D1, a seguito della possibilità, per i clienti domestici in bassa tensione che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza, di accedere a tale tariffa;
  • distinguere gli ASSPC che hanno diritto ad accedere al regime di scambio sul posto con potenza installata non superiore a 20 kW e i cui impianti di produzione siano tutti e solo alimentati da fonti rinnovabili (SSP-A), dagli altri ASSPC che hanno diritto ad accedere al regime di scambio sul posto (SSP-B);
  • estendere l'accesso allo scambio sul posto per gli impianti di produzione con potenza fino a 500 kW, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dall'1 gennaio 2015, precisando che, ai fini dell'accesso allo scambio sul posto per ASSPC, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
    • l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
    • la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 è non superiore a 20 kW;
    • la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 è non superiore a 200 kW;
    • la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento è non superiore a 200 kW;
    • la potenza degli impianti di produzione complessivamente installata nell'ASSPC è non superiore a 500 kW;
  • inserire alcune puntualizzazioni che si sono rese necessarie a seguito di chiarimenti o di approfondimenti.

Nel contempo, la delibera modifica ed integra il TISSPC, prevedendo, in particolare di:

  • semplificare le procedure per la qualifica degli ASSPC che accedono allo scambio sul posto, facendo coincidere la procedura relativa allo scambio sul posto con quella relativa agli ASSPC;
  • rivedere le tempistiche e il contenuto dei flussi informativi dal GSE verso Terna e le imprese distributrici al fine di tener conto delle modifiche sopra richiamate nonché dei ritardi riscontrati nel completamento delle attività propedeutiche all'avvio delle attività di qualifica degli impianti di produzione.

Le modifiche e le integrazioni introdotte hanno applicazione dal 1 gennaio 2015.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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