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Scheda tecnica

Consultazione 519/2014/R/eel

Prima attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto legge 91/2014, in tema di applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema alla quota di energia elettrica consumata ma non prelevata dalle reti pubbliche all’interno di

23 ottobre 2014

Con il documento per la consultazione 519/2014/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti per l'attuazione dell'articolo 24 del decreto legge n. 91/14, in merito all'applicazione per le reti interne di utenza (RIU), i sistemi efficienti di utenza (SEU) e i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU), di una quota del 5% degli oneri generali sull'energia autoconsumata e, dati i tempi ristretti dovuto all'urgenza di attuazione delle disposizioni del decreto legge, anticipa l'articolato relativo al provvedimento che intende adottare. 
Poiché l'applicazione dell'articolo 24 richiede non solo la disponibilità dei dati di misura relativa all'energia consumata di RIU, SEU e SEESEU, ma anche interventi di revisione dei sistemi di fatturazione oggi in essere presso le imprese di vendita e distribuzione - aspetti che richiedono implementazioni non realizzabili nel breve periodo - il documento per la consultazione considera, per un periodo transitorio, a valere dal 1 gennaio 2015, un sistema di maggiorazioni delle componenti fisse degli oneri generali, definito sulla base di condizioni medie differenziate per livello di tensione, pur contemplando alcune specificità per i clienti di maggiori dimensione.

L'orientamento avanzato permette quindi di individuare una soluzione percorribile in tempi brevi, in grado di minimizzare gli interventi necessari sui sistemi di fatturazione, e dunque i costi per il sistema, evitando nel contempo di introdurre eccessive approssimazioni.
In particolare si prevede di articolare il sistema di maggiorazioni applicato su 4 livelli (in funzione del livello di tensione e all'entità del consumo):

  1. Punti di prelievo in bassa tensione inclusi in SEU/SEESEU con potenza nominale superiore a 20 kW: applicazione da parte delle imprese di distribuzione di un sistema di maggiorazioni delle aliquote, espresse in centesimi di euro per punto di prelievo, afferenti alle componenti tariffarie A2, A3 e A5, sulla base di importi definiti e aggiornati dall'Autorità (le prime stime indicano un valore intorno ai 30÷40 euro/anno).
  2. Punti di prelievo in media tensione inclusi in SEU/SEESEU, esclusi quelli nella titolarità di imprese a forte consumo di energia: applicazione da parte delle imprese di distribuzione di un sistema di maggiorazioni delle aliquote, espresse in centesimi di euro per punto di prelievo, afferenti alle componenti tariffarie A2, A3 e A5, sulla base di importi definiti e aggiornati dall'Autorità (le prime stime indicano un valore intorno ai 1.000 euro/anno).
  3. Punti di prelievo in media tensione, inclusi in SEU/SEESEU, nella titolarità di imprese a forte consumo di energia: applicazione a conguaglio da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico di un sistema di maggiorazione fissa calcolata a livello di singola impresa in base ai dati di consumo rilevabili dalle dichiarazioni rese da tali imprese.
  4. Tutti i punti di prelievo in alta tensione inclusi in SEU/SEESEU o in RIU: applicazione a consuntivo da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico di un sistema di maggiorazione fissa calcolata a livello di singola impresa in base ai dati di consumo rilevabili dalle dichiarazioni rese dalle imprese energivore o, in mancanza di tali dichiarazioni, da specifiche dichiarazioni, tenendo presente il sistema degli scaglioni tariffari (come se l'energia autoconsumata fosse riferibile a un unico punto di prelievo virtuale per impresa).

In considerazione dell'urgenza per l'adozione dei provvedimenti, il termine ultimo per l'invio di osservazioni è l'8 novembre. 

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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