Atti e documenti
Monitoraggio Retail - Conclusioni
I risultati dell'attività di monitoraggio retail per l’anno 2023 in primo luogo confermano per i clienti MT altri usi del settore elettrico l'assenza di specifiche criticità rilevanti. La concentrazione è in diminuzione secondo molti dei relativi indici ed è compatibile con condizioni di effettiva concorrenza. La dinamicità dei clienti è sostenuta e in leggero aumento rispetto all’anno precedente. Pertanto, anche per il 2023, è possibile affermare che il funzionamento del mercato, con riferimento al segmento di clienti MT altri usi, non richieda interventi regolatori specifici.
Per i clienti BT altri usi le evidenze circa le dinamiche concorrenziali e la struttura del mercato della vendita mostrano alcuni incoraggianti segnali di vivacità, ma anche altri aspetti di attenzione. Tali segnali sono meritevoli di verifica nell’attività di monitoraggio a venire, anche al fine di poterne trovare conferma con ulteriori riscontri, soprattutto con riferimento all'evoluzione della concentrazione e alla dinamicità dei clienti finali.
Per i clienti domestici del settore elettrico e i domestici e condomini del settore del gas, nonostante i miglioramenti emersi soprattutto in termini di dinamicità dei clienti, permangono tuttora le criticità che storicamente caratterizzano tali segmenti. Queste suggeriscono maggiore attenzione nel processo di accompagnamento, anche regolatorio, alla completa liberalizzazione del mercato. In dettaglio, attenzione va posta in primo luogo agli alti livelli di concentrazione, al permanere del vantaggio competitivo in capo agli esercenti i servizi di tutela e a un non ancora sufficiente livello di empowerment del cliente “medio" di tali tipologie, che quindi non sembra ancora in grado di agire convenientemente nel mercato.
Di seguito vengono sintetizzati gli interventi che l'Autorità ha attuato nell'ambito del processo di accompagnamento regolatorio alla completa liberalizzazione del mercato per entrambi i settori. In particolare, vengono esposti gli interventi:
- attuati nell'ambito del percorso previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: Legge Concorrenza 2017 o legge 124/17), distinti tra:
- afferenti alla configurazione e all'assetto dei mercati;
- a supporto dei clienti finali nell'orientamento tra le offerte presenti nel libero mercato;
- afferenti al funzionamento dei mercati;
- ulteriori di mitigazione dell'aumento dei prezzi e tutela dei clienti nella fase congiunturale di aumento dei prezzi all'ingrosso iniziata nella seconda metà del 2021.
Interventi afferenti alla configurazione e all'assetto dei mercati
Per il settore elettrico, il servizio di maggior tutela assicura, da un lato, la continuità della fornitura (funzione di servizio universale) e, dall'altro, una qualità (contrattuale) specifica a prezzi determinati.
La disciplina della tutela di prezzo per tale servizio ha carattere transitorio e, in forza della legge 124/17, (di seguito: legge concorrenza o legge 124/17), come da ultimo novellata dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6, è stata superata a partire dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese1 e dal 1° aprile 2023 per le microimprese e dal 1° luglio 2024 per i clienti domestici non vulnerabili.
Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21) come da ultimo novellato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con la legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23), ha inoltre previsto che, “a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela”, i clienti domestici classificati come vulnerabili2, abbiano diritto ad essere riforniti di energia elettrica, nell’ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall’Autorità a un prezzo che rifletta il costo dell’energia nel mercato all’ingrosso e costi efficienti del servizio di commercializzazione, determinati sulla base di criteri di mercato e che Acquirente Unico svolga, secondo modalità stabilite dall’Autorità e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità.
Nelle more dell’adozione delle predette misure, nei confronti dei clienti vulnerabili, questi continuano ad essere riforniti transitoriamente nel servizio di maggior tutela.
In relazione al settore del gas naturale, la legge n. 125/2007 ha previsto che l’Autorità definisca transitoriamente prezzi di riferimento per le forniture ai clienti domestici, che le imprese di vendita, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali. Tale impianto è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (decreto legislativo n. 93/11), così come modificato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 che ha previsto che, per i soli clienti domestici, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate alla legge n. 125/2007. Tale disciplina transitoria di prezzo è stata superata, ai sensi della legge n. 124/2017, a partire dal 10 gennaio 2024. A partire dalla medesima data, è previsto, a tutela dei clienti vulnerabili3 , un obbligo in capo ai venditori e ai FUI di offrire a tali clienti la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, come definiti e periodicamente aggiornati dall’Autorità, ai sensi del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
In attuazione delle disposizioni della Legge concorrenza 2017 in tema di rimozione dei regimi di tutela di prezzo, l'Autorità, ha disciplinato:
- il Servizio a Tutele Graduali per le piccole imprese (di seguito: STG) che a partire dal 1° gennaio 2021 non hanno un venditore nel mercato libero;
- il Servizio a Tutele Graduali per le microimprese (di seguito: STG per le microimprese)4 che a partire dal 1° aprile 2023 non hanno un venditore nel libero mercato. Tale servizio ricalca quanto già previsto per l’analogo servizio destinato alle piccole imprese, con specifiche modifiche relative ad una diversa numerosità dei clienti coinvolti e considerando quanto è emerso nell’ambito dello svolgimento delle procedure concorsuali per le piccole imprese;
- il Servizio a Tutele Graduali per i clienti domestici non vulnerabili (di seguito: STG per i clienti domestici non vulnerabili) che replica, per molti aspetti, la regolazione del STG per le microimprese in ragione delle similarità (sotto il profilo dei livelli di consumo individuali) dei clienti domestici con tale tipologia di imprese.
La regolazione del servizio di vulnerabilità per i clienti domestici vulnerabili sarà invece oggetto di successivi interventi regolatori.
Con particolare riferimento al STG per le microimprese l’Autorità ha previsto che il servizio sia esercito, tra aprile 2023 e marzo 2027, da operatori selezionati attraverso apposite procedure di gara che si sono concluse a dicembre 2022.
Per quanto riguarda il STG per i clienti domestici non vulnerabili l’Autorità aveva originariamente previsto che il servizio fosse esercito, tra aprile 2024 e marzo 2027, da operatori selezionati attraverso apposite procedure di gara. Tuttavia, la data di attivazione dello stesso è stata differita al 1° luglio 2024 in seguito all’adozione del decreto-legge 181/23 che ha previsto, tra le altre cose, di assicurare ai clienti finali un lasso di tempo sufficiente per essere adeguatamente informati, in ordine alla fine della tutela di prezzo, attraverso le apposite campagne informative che, ai sensi del medesimo decreto, sono state condotte dal Ministero per la sicurezza energetica e ambientale. Le procedure per la selezione degli esercenti il servizio si sono concluse il 10 gennaio 2024.
Con riferimento al servizio di tutela gas, l’Autorità ha previsto un percorso graduale di superamento della tutela di prezzo stabilendo:
- le modalità per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale a decorrere dal 1° gennaio 2024 e la regolazione dei clienti vulnerabili come identificati dal decreto Aiuti bis;
- gli obblighi informativi dei venditori sulla rimozione del servizio di tutela gas e sui diritti dei clienti vulnerabili;
- gli interventi sul Codice di condotta commerciale e sul Portale Offerte, conseguenti alla rimozione delle tutele di prezzo (elettrico e gas).
Interventi a supporto dei clienti finali nell'orientamento tra le offerte presenti nel libero mercato
La Legge concorrenza 2017 ha previsto, nell'ambito del disegno complessivo di completa liberalizzazione, la definizione di strumenti:
- a supporto del cliente nella scelta delle offerte presenti nel mercato libero;
- volti a potenziare le tutele non di prezzo dei clienti finali.
Nel dettaglio, in tali ambiti rientrano:
- l'istituzione e la regolazione del Portale Offerte, sviluppato e gestito da Acquirente Unico, sul quale tutti i venditori sono tenuti a pubblicare le offerte commerciali. Il Portale Offerte è operativo dal 1° luglio 20185. Successivamente a tale data sono state sviluppate nuove funzionalità volte a migliorarne la facilità di utilizzo per il cliente e a fornirgli il maggior numero di informazioni utili. In particolare, nel primo semestre 2023 è stata sviluppata una nuova funzionalità6, disponibile a partire dal mese di luglio 2023, che permette all’utente del Portale Offerte di confrontare l’offerta che riceve dal proprio venditore con tutte le offerte di mercato sottoscrivibili in quel momento e presenti nel Portale. Ai fini del già menzionato confronto è richiesto all’utente di inserire tra i parametri in input anche il “Codice Offerta”, la cui struttura è stata univocamente definita dall’Autorità, che trova nella documentazione che deve essere trasmessa dal venditore in caso di offerta per cambio operatore (switching), rinnovo delle condizioni di un’offerta, variazione unilaterale ed evoluzione automatica del prezzo. Nel secondo semestre 2023, in concomitanza con il termine dell’applicazione delle condizioni di tutela gas e della fine del servizio di maggior tutela elettrica, per i clienti non vulnerabili, sono stati introdotti gli adeguamenti del Portale Offerte finalizzati al confronto delle Offerte PLACET “in deroga” previste dalla delibera 100/2023/R/com per i clienti non vulnerabili serviti alle condizioni di tutela gas al termine del servizio, nonché la possibilità di confrontare con le offerte di mercato libero la propria offerta di nel servizio a tutele graduali per i clienti non vulnerabili del settore elettrica. In aggiunta alle implementazioni di tipo tecnico, il Portale Offerte è stato arricchito di sezioni e box informativi funzionali ad informare gli utenti del Portale Offerte dei cambiamenti in atto nel mercato retail dell’energia, degli strumenti informativi e di ausilio per i clienti finali titolari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.
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la definizione delle clausole essenziali e dei requisiti minimi di confrontabilità delle offerte per entrambi i settori, attraverso la disciplina dell'offerta PLACET (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela - PLACET). Con tale disciplina l'Autorità ha previsto l'obbligo per tutti i venditori di inserire nel proprio pacchetto di proposte commerciali offerte rivolte alle famiglie e alle piccole imprese chiare e comprensibili, a prezzi determinati liberamente ma con condizioni contrattuali definite dall'Autorità;
- le linee guida volontarie per la promozione delle offerte di energia elettrica e di gas naturale a favore di gruppi di acquisto rivolti ai clienti finali domestici e alle piccole imprese, in attuazione dell'art. 1, comma 65, della legge 124/2017;
- l’istituzione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'elenco dei soggetti abilitati per la vendita dell'energia elettrica ai clienti finali ai sensi del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022, sulla base della proposta da parte dell’Autorità rilasciata con deliberazione 762/2017/R/eel. Nello stesso anno, nell’ambito del gruppo di lavoro interistituzionale istituto presso il Ministero competente, ai lavori propedeutici all’approvazione di tale elenco, l’Autorità aveva dato disposizioni ai fini del primo popolamento dello stesso elenco, individuando le imprese di vendita dell’energia elettrica risultanti accreditate in qualità di controparti commerciali nel SII alla data dell’entrata in vigore del decreto. Dopo consultazione, inoltre, l’Autorità con la deliberazione 339/2023/R/eel ha definito le procedure delle comunicazioni funzionali alla permanenza delle imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali nell’elenco, in capo sia alle imprese distributrici e a Terna che da parte del Gestore del SII al fine di segnalare al Ministero le condizioni di non regolarità che si dovessero verificare;
- l'istituzione e la regolazione del Portale dei Consumi di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: Portale dei Consumi). Il Portale dei Consumi è operativo da luglio 2019. Costituisce lo strumento istituzionale con cui ogni cliente finale ha accesso ai propri dati storici di consumo di energia elettrica e gas naturale (permettendone la visualizzazione grafica, la possibilità didownloade il confronto infraperiodo) e ai principali dati contrattuali delle proprie forniture, in maniera indipendente rispetto agli operatori. I dati di consumo (e, nel caso dell'elettrico, della potenza assorbita) sono costituiti dalle letture effettive, come raccolte, validate e messe a disposizione del SII dalle imprese distributrici, sino alla profondità di 36 mesi. Continuano gli aggiornamenti e gli adeguamenti del Portale finalizzati sia a verificare e migliorare le performance sia a implementare nuove funzionalità, anche al fine dell'accesso ai dati da parte di soggetti terzi debitamente autorizzati dal cliente finale, ai sensi della normativa vigente in materia, al fine di consentire ulteriormente l’analisi e la comprensione dei consumi;
- la definizione di obblighi informativi in capo agli esercenti la vendita. Rientrano in tale categoria gli interventi dell'Autorità in merito a:
- l'obbligo in capo sia agli esercenti la maggior tutela e il servizio di tutela gas sia i venditori di mercato libero, a decorrere dall'1 gennaio 2023, di informare in bolletta i propri clienti sulla possibilità di cambiare offerta, anche utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'Autorità, come il Portale Offerte e il Portale Consumi. Il messaggio, inserito in ogni bolletta con separata e adeguata evidenza, estende l'ambito di applicazione anche al mercato libero del testo in bolletta, sempre definito dall'Autorità, veicolato ai soli clienti in tutela fino a dicembre 2022. Tali obblighi operano in continuità con le comunicazioni già incluse nelle bollette emesse dal 2018 al 2022 che hanno informato il cliente finale sugli strumenti dell’Autorità volti a effettuare una scelta informata e consapevole;
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la revisione organica della regolazione della Bolletta 2.0 con l’obiettivo di perseguirne un miglioramento dal punto di vista della semplicità, comprensibilità e uniformità; l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti con la deliberazione 516/2023/R/com e il procedimento è soggetto all’analisi di impatto della regolazione (AIR). Nell’ambito di tale procedimento è stato pubblicato un primo documento per la consultazione 517/2023/R/com, con cui l’Autorità ha illustrato i primi orientamenti finalizzati a perseguire gli obiettivi di cui sopra, anche in vista dalla rimozione degli attuali regimi di tutela e dell’attivazione del servizio di tutela della vulnerabilità, e di revisione organica delle informazioni indicate, con una migliore distinzione di quelle ritenute essenziali. L’avvio del nuovo procedimento chiude il procedimento avviato con la precedente deliberazione 549/2020/R/com, nel cui ambito erano stati introdotti precedenti aggiornamenti in materia, e si è reso necessario alla luce del nuovo assetto di mercato, con la prospettiva della graduale rimozione degli attuali regimi di tutela e dell’esigenza di fornire al cliente finale una bolletta in grado di orientarlo più efficacemente sul mercato libero. Nel corso del medesimo procedimento, l’Autorità ha organizzato diversi incontri informativi, strutturati in Focus Group, con le associazioni rappresentative dei consumatori domestici e dei consumatori non domestici e un incontro, strutturato come un tavolo tecnico, con la partecipazione delle associazioni rappresentative degli operatori, finalizzati a illustrare e condividere le proposte ricomprese nel primo documento per la consultazione. Inoltre, è stata svolta un’apposita indagine demoscopica rivolta alle famiglie per comprendere e valutare meglio l’utilizzo e grado di comprensione della bolletta, nonché testare le nuove proposte per la bolletta revisionata. Anche a seguito di tali incontri e approfondimenti, nonché nella logica dell’AIR, l’Autorità ha ritenuto opportuno prevedere una seconda fase di consultazione, con la pubblicazione del documento di consultazione 136/2024/R/com;
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le iniziative informative da parte degli esercenti rivolte a:
- microimprese beneficiarie del servizio a tutele graduali nel settore dell’energia elettrica nel primo semestre 2023;
- clienti finali domestici non vulnerabili che ricadono nell’ambito di applicazione del servizio a tutele graduali e clienti finali domestici vulnerabili nel periodo settembre 2023 - giugno 2024;
- clienti finali domestici titolari di un contratto di energia elettrica a condizioni di mercato libero nel periodo dicembre 2023 - giugno 2024;
clienti finali domestici serviti in tutela gas, differenziate tra clienti identificati come vulnerabili e no, nel corso del mese di settembre 2023;
- clienti finali domestici titolari di un contratto di gas naturale a condizioni di mercato libero nel periodo settembre - dicembre 2023;
- clienti finali serviti nell’ambito dei servizi di ultima istanza, differenziate tra clienti identificati come vulnerabili e no, nel corso del mese di ottobre 2023.
Interventi afferenti al funzionamento dei mercati
L’Autorità è intervenuta al fine di favorire un corretto sviluppo della dinamica concorrenziale e un efficiente funzionamento dei mercati della vendita di energia elettrica e gas naturale:
- disciplinando la possibilità di un cliente finale nel settore elettrico di effettuare una voltura contrattuale con contestuale cambio del fornitore. La possibilità di sottoscrivere un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale nel momento cruciale della voltura, oltre a essere un'opportunità per il singolo cliente finale interessato, costituisce uno stimolo alla concorrenza nel mercato retail, a beneficio di tutti i clienti finali. In particolare, ha previsto:
- un'unica modalità di presentazione della richiesta di voltura da parte del cliente finale;
- un tempo massimo di esecuzione della voltura pari a cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta effettuata dal cliente finale;
- l'introduzione da parte del SII di uno strumento informativo per fornire al nuovo utente del dispacciamento informazioni relative al punto di prelievo.
- standardizzando il Codice Offerta delle proposte commerciali per la vendita di energia elettrica e gas e disciplinando l’abbinamento del codice offerta a ciascun punto di prelievo e di riconsegna attivo nel Registro Centrale Ufficiale (RCU). L’Autorità ha inoltre previsto obblighi di comunicazione al Portale Offerte delle informazioni relative alle offerte rinegoziate, oggetto di variazione unilaterale o soggette a evoluzione automatica delle condizioni contrattuali. In tal modo si permettete al cliente di rintracciare facilmente nel Portale Offerte le informazioni relative all’offerta che intende sottoscrivere, per poterla comparare con altre offerte presenti nel PO ed effettuare una scelta maggiormente consapevole;
- nel settore elettrico, definendo una serie di interventi finalizzati a minimizzare il rischio per il sistema derivante da una copertura finanziaria non adeguata da parte degli operatori, a beneficio e tutela dei clienti finali, e al contempo un sistema di garanzie che minimizzi le potenziali barriere all'entrata dei venditori. In particolare, l’Autorità ha:
- introdotto un controllo ex ante definito sulla base della verifica di congruità del livello della garanzia prestata a Terna da parte dell’utente del dispacciamento, in relazione al mercato che l’utente intende servire e per il quale si appresta a presentare richiesta di switching;
- introdotto alcune modifiche alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto e alla successiva attivazione dei servizi di ultima istanza. Tali disposizioni sono volte a ridurre l'esposizione finanziaria del sistema nei confronti degli utenti del dispacciamento e, conseguentemente, ridurre gli oneri per gli utenti in termini di garanzie prestate a copertura del rischio di inadempienza nei confronti del sistema. Al contempo il cliente finale è tutelato attraverso la predisposizione di strumenti che gli permettano una gestione semplice e consapevole della fornitura;
- ha delineato i primi orientamenti in merito alla riforma del processo di cambio fornitore “in 24 ore” nel settore elettrico, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, che prevederà delle stringenti tempistiche di gestione del processo, riducendo al minimo i tempi di cambio fornitore, al fine di incoraggiare i clienti finali a cercare offerte energetiche migliori e cambiare fornitore, stimolando la concorrenza fra gli operatori.
- nel medesimo settore elettrico, prevedendo specifiche comunicazioni e informazioni al cliente correlate alla nuova applicazione di corrispettivi per l’immissione in rete di energia reattiva, al fine di aumentare la trasparenza e consentire al cliente di valutare le proprie immissioni di energia reattiva e se l’applicazione dei nuovi corrispettivi possa potenzialmente comportare un esborso;
- uniformando la disciplina del servizio di default trasporto (di seguito: SdT), applicando, ai casi di attivazione del servizio a seguito di risoluzione del contratto di trasporto, la medesima disciplina prevista nei casi in cui il SdT sia attivato per assenza di relazioni di corrispondenza valide. In base a tale disciplina il SII provvede ad attivare i servizi di ultima istanza con riferimento ai soli PdR nella titolarità dell’UdD per i quali, al termine del periodo di erogazione del SdT, non sia presente una relazione di corrispondenza valida. Tale intervento ha avuto particolare fondamento nei primi mesi del 2022, alla luce dell’andamento particolarmente elevato e volatile dei prezzi del mercato all’ingrosso. Ciò ha comportato, tra l’altro, infatti un aumento dei casi di risoluzione dei contratti di trasporto e attivazione del SdT nei confronti di un numero elevato di UdD anche a fronte della risoluzione di un contratto di trasporto. Ulteriori interventi nel corso del 2023 sono stati effettuati in considerazione della straordinarietà delle suddette condizioni di mercato dei primi mesi del 2022 anche con lo scopo di garantire un maggiore allineamento delle condizioni del servizio di default trasporto all’evoluzione del mercato del gas naturale, in generale al fine di garantire la sicurezza del sistema;
- nel settore del gas naturale, rivedendo la regolazione vigente in materia di servizio di misura e definendo specifiche disposizioni a valere per tutti i punti dotati di smart meter, distinte da quelle previste per i misuratori tradizionali) e del relativo sistema degli indennizzi a carico delle imprese di distribuzione; nel corso del 2023, con la deliberazione 60/2023/R/gas l’Autorità ha definito le modalità di raccolta che le imprese di distribuzione mettono a disposizione a CSEA per la definizione della componente di perequazione disciplinata con la deliberazione 269/2022/R/gas.
Per entrambi i settori, inoltre l’Autorità ha definito le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico delle agevolazioni bonus sociale, che hanno sostituito le disposizioni regolatorie del precedente sistema “a domanda”. Il processo per il riconoscimento automatico dei bonus elettrico e gas, prevede che:
- mensilmente il Gestore del SII riceva da INPS i dati dei nuclei familiari che risultano in stato di disagio economico in base alle DSU attestate dalla stessa INPS nel mese precedente;
- sulla base delle informazioni ricevute da INPS, il SII individui le forniture intestate agli aventi diritto, ove presenti;
- comunichi al relativo venditore le informazioni necessarie al riconoscimento in fattura delle agevolazioni, tra cui il relativo ammontare.
Continua, infine, l'evoluzione del sistema di monitoraggio retail in modo da rafforzare ed ampliare l'azione di sfruttamento delle potenzialità del SII. In tale ambito, con la deliberazione 173/2019/A ha avviato un procedimento finalizzato a:
- ampliare e aggiornare i fenomeni monitorati7, anche in ragione degli importanti cambiamenti che si stanno attuando nei mercati retail dell'energia e del gas naturale;
- incrementare il dettaglio delle informazioni disponibili;
- definire nuove modalità di pubblicazione e reportistica, che consentano maggiore tempestività8 e fruibilità dei dati monitorati, nell'ambito delle quali rientra lo sviluppo e l'accrescimento della pagina web del sito dell'Autorità dedicata al monitoraggio retail;
- alleggerire gli oneri informativi a carico degli operatori.
- coerentemente, riorganizzare le attività e le strutture preposte al monitoraggio retail, in considerazione della crescente importanza e significatività delle informazioni rinvenienti dal SII, anche in modo da sfruttare il potenziale informativo del SII, riducendo gli oneri informativi per gli operatori, anche circa a dati e informazioni funzionali allo svolgimento di ulteriore attività istituzionali dell'Autorità9.
Nell’ambito dell'evoluzione del sistema di monitoraggio retail, al fine di ridurre le asimmetrie informative tra operatori, rendere più efficacie la collaborazione con le altre Istituzioni del Paese ed europee e favorire la ricerca anche accademica, l’Autorità ha reso disponibili degli strumenti di consultazione dei consumi medi mensili di energia elettrica e gas naturale, con dettagli geografici fino alla provincia. Tali strumenti sono consultabili alle pagine web:
- per l’energia elettrica, Analisi dei consumi dei clienti domestici (con dettaglio) e, di più recente pubblicazione, Analisi dei prelievi non domestici per ATECO, per i clienti bassa tensione con dettaglio per attività economica;
- per il gas naturale, Analisi dei consumi dei clienti domestici;
Analisi dei consumi dei clienti domestici. Sono ivi disponibili dati mensili, a partire dal 2021, su:
- il prelievo medio mensile, in kWh, rilevato per tutti i clienti domestici;
- la ripartizione del consumo per fasce, in %, con riferimento ai clienti domestici trattati per fasce;
- il prelievo medio orario, in kWh, rilevato per i clienti domestici trattati orari.
I dati afferenti ai clienti domestici possono essere interrogati selezionando differenti caratteristiche di interesse quali la regione, la provincia, il mercato, nel settore elettrico la classe di potenza e l’eventuale residenza del cliente finale, mentre nel settore del gas la zona climatica e la classe di consumo. Diversamente i dati afferenti ai clienti in bassa tensione possono essere consultati con dettaglio per tariffa di trasporto associata alla classe di potenza e l’attività economica come definita nella classificazione ATECO, con dettagli selezionabili fino alla “classe” (IV cifra). Le elaborazioni sono condotte da ARERA sulla base dei dati di misura messi a disposizione dalle imprese distributrici tramite il SII. Tali strumenti saranno periodicamente aggiornati con dati di prelievo sempre più recenti.
Con il suddetto obbiettivo, sempre nell’ambito del Monitoraggio retail, l’Autorità ha introdotto un Indicatore di Prezzo delle offerte scelte dai clienti nell’ambito del mercato libero, disponibile alla pagina Prezzi applicati ai clienti domestici nel mercato libero e presentato per la prima volta nel Rapporto di monitoraggio 59/2024. Tale Indicatore è calcolato considerando in ciascun mese le offerte effettivamente scelte dai clienti domestici che hanno cambiato fornitore e simulando la relativa spesa annua per i 12 mesi successivi, nonché il relativo prezzo medio atteso. Il valore di questo indice, aggiornato all’ultimo mese, rappresenta quindi la migliore stima della spesa unitaria che i clienti che hanno cambiato fornitore sosterranno nei 12 mesi successivi. L’indicatore viene riferito alla spesa unitaria totale, comprensiva di tutte le voci (materia energia, trasporto, oneri di sistema ed imposte) in modo da fornire una rappresentazione concreta del costo totale sostenuto dal consumatore.
Inoltre, si rafforza l'utilizzo dei dati estratti dal SII anche nell'ambito di attività di enforcement della regolazione.
Ulteriori interventi di mitigazione dell’aumento dei prezzi e tutela dei clienti nella fase congiunturale di aumento dei prezzi all’ingrosso iniziata nella seconda metà del 2021
A partire dal secondo semestre del 2021, e ancor più nel corso del 2022, il contesto di grave crisi internazionale e la situazione congiunturale nazionale ed europea di grave tensione dei mercati dell’energia, in particolare di quello del gas naturale, hanno determinato un incremento inatteso ed eccezionale dei prezzi, con ricadute negative sui clienti finali. Il Governo è intervenuto, a più riprese con una serie di iniziative legislative – legge di bilancio 2022, decreti-legge 17/22, 21/22, 50/22, 80/22 e 155/22 nel 2022, e legge di bilancio 2023 e decreti-legge 34/23 e 131/23. Tali misure temporanee e straordinarie hanno alleviato l’alto costo dei prodotti energetici per i clienti, pur non avendo un impatto diretto sui prezzi dell'energia.
L’Autorità ha adottato una serie di misure a tutela dei consumatori e a garanzia della continuità delle forniture, anche in ragione degli interventi effettuati dal Governo. In particolare, è intervenuta al fine di:
- trasferire, tra il 1° aprile 2022 al 30 aprile 2023, ai clienti finali di piccole dimensioni i (potenziali) benefici derivanti da possibili interventi futuri (legislativi o regolatori), di ulteriori misure di contrasto all’eccezionale situazione di instabilità, attraverso l’applicazione di una componente (UG2) di segno negativo agli scaglioni di consumo fino allo scaglione con valore massimo a 5.000 smc/annuo;
- ridurre o azzerare le componenti di prezzo a copertura degli oneri generali di sistema nel settore elettrico (tariffe ASOS e ARIM) fino a marzo 2023 e nel settore del gas naturale (tariffe RE, GS e UG3) per le utenze domestiche e non domestiche fino a dicembre 2023;
- innalzare il valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali per elettricità e gas, portandolo a 12.000 euro, nel 2022, e a 15.000 euro nel 2023 (e a 30.000 per le famiglie con più di 4 figli) dando attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 21/22 mediante il quale il Governo ha adottato misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina prevedendo;
- previsto delle componenti economiche integrative del bonus sociale nel periodo ottobre 2021 - settembre 202310;
- permettere l’applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio degli anni 2022 e 2023 anche in caso di ottenimento dell’attestazione ISEE nel corso dei medesimi anni, consentendo ai cittadini aventi diritto di beneficiare per intero delle componenti economiche integrative del bonus sociale previste per i suddetti anni, in attuazione alle disposizioni del Governo in materia11.
1 Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944 sono piccole imprese le imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
2 Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto-legislativo 210/21 sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124; b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; c) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; f) di età superiore ai 75 anni.
3 Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis), per il settore del gas, definiscono "vulnerabili" i clienti domestici:
- che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate;
- che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992;
- le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- di età superiore ai 75 anni.
4 Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944 rientrano in questa categoria le imprese aventi al massimo 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.
5 Il Portale Offerte contiene offerte fisse e offerte variabili di mercato libero, Offerte PLACET nonché la spesa dei regimi di tutela sia per l'energia elettrica che per il gas naturale. Si tratta di tutte offerte rivolte ai clienti domestici, alle imprese del settore elettrico alimentate in bassa tensione, ai condomini uso domestico con consumi gas inferiori a 200.000 S(m3)/anno, alle imprese del settore gas con consumi inferiori a 200.000 S(m3)/anno.
6 Finalizzate ad una ricerca immediata delle offerte del libero mercato mediante l'inserimento del codice o nome identificativo dell'offerta.
7 Tale evoluzione deve necessariamente garantire anche il continuo allineamento a eventuali aggiornamenti degli indicatori di monitoraggio retail richiesti in ambito europeo.
8 L'attuale meccanismo di raccolta dati presenta elevati margini di miglioramento in termini di tempestività con cui i dati raccolti possono essere effettivamente utilizzati dall'Autorità. Alcuni dei dati analizzati afferiscono a raccolte dati caratterizzate da modalità e tempistiche disomogenei. Una volta comunicati dai singoli operatori, infatti, tali dati vanno comunque aggregati, verificati ed elaborati ed eventualmente rettificati dai dichiaranti. Un pieno sfruttamento delle potenzialità del SII ai fini del monitoraggio permetterebbe di minimizzare le tempistiche di aggregazione e verifica, riducendo al minimo il confronto e gli scambi informativi con gli operatori.
9 A titolo non esaustivo, si segnala a riguardo le informazioni pubblicate nell'ambito delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di Salvaguardia nel settore elettrico o dei servizi di ultima istanza in quello del gas.
10 Per ulteriori dettagli si rimanda al Rapporto 277/2024//I/com sullo stato di attuazione dei bonus sociali nell’anno 2023.
11 Il Governo è intervenuto in merito, a più riprese con una serie di iniziative legislative. Nel 2022 è intervenuto con i provvedimenti: legge di bilancio 2022, decreti-legge 17/22, 21/22, 50/22, 80/22 e 155/22. Inoltre, nel 2023 ha adottato i provvedimenti: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, come successivamente modificato e convertito in legge.