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FAQ - Fatturazione : Testo Integrato - TIF - delibera 463/2016/R/com

Articolo 4: Frequenza di fatturazione

Per frequenza di fatturazione non si intende il numero di bollette emesse in un anno ma la frequenza con la quale devono essere emesse le bollette (cfr. tabella 2 e tabella 3 del TIF), la quale deve avvenire tenendo conto che il termine di emissione delle stesse deve rispettare anche il vincolo dei 45 giorni dall'ultimo giorno fatturato, o diverso termine previsto per il mercato libero, ai sensi di quanto previsto ai commi 4.2 e 4.3, lettera b) del TIF.

SI. La frequenza di fatturazione indicata all'articolo 4 del TIF si applica anche nei confronti dei punti sospesi per morosità.

Articolo 4: Termine di emissione

l termine di cui al comma 4.2, di 45 giorni (o altro termine previsto dai contratti di mercato libero) deve essere conteggiato a partire dall'ultimo giorno di consumo fatturato. Pertanto, rispetto all'esempio riportato, il conteggio dei 45 giorni parte dal 30 giugno o, in caso di autolettura inviata in finestra, dalla data di presentazione della stessa.
Si fa notare, infatti, che il venditore è lasciato libero di definire la finestra nella quale il cliente può comunicare l'autolettura proprio per garantire che la stessa sia coerente con i piani di emissione delle fatture di ciascun venditore.

Articolo 4: Fatture di attivazione

Si, il vincolo da rispettare è quello previsto dal comma 4.2 di 45 giorni (o altro termine previsto dai contratti di mercato libero).

Articolo 5: Ordine di utilizzo dei dati di misura

Il comma 5.1 del TIF definisce la priorità di utilizzo dei dati di misura ai fini della fatturazione; tale disposizione è finalizzata a garantire ai clienti finali una fatturazione prioritariamente basata su dati di misura effettivi, rilevati e validati dal distributore, e in second’ordine sulle autoletture validate (che assumono così valenza di dati di misura effettivi), limitando, per quanto possibile, i casi di fatturazione basata su dati di misura stimati ai soli casi in cui non siano disponibili dati di misura effettivi.

Si precisa peraltro che, in generale, il venditore è tenuto a determinare i consumi utilizzando, se disponibili, i soli dati di misura effettivi riferiti alla fine del periodo di competenza della specifica fatturazione e/o rilevanti ai fini di eventuali variazioni dei corrispettivi, anche se fossero disponibili ulteriori dati di misura (per esempio nei casi di maggiore granularità di raccolta).

Nel caso specifico in cui il venditore intenda fatturare i consumi fino alla fine del mese t, questi possono essere determinati:

  • in presenza di un dato di misura effettivo intramese del mese t e del dato di misura effettivo di fine mese t, esclusivamente utilizzando il dato di fine mese t;
  • in presenza del dato di misura effettivo di fine mese t e di un dato di misura effettivo intramese del successivo mese t+1, esclusivamente utilizzando il dato di fine mese t;
  • in presenza di un dato di misura effettivo intramese del mese t e di un dato di misura effettivo intramese del mese t+1, utilizzando entrambi tali dati al fine di determinare la lettura del fine mese t (c.d. lettura ricondotta).

Articolo 6: Comma 6.4

Si. Il divieto di cui al comma 6.4 riguarda esclusivamente i ricalcoli di importi precedentemente fatturati sulla base di dati di misura stimati, ovvero quelli di cui al comma 6.2 e 6.3 dell'Allegato A alla delibera 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0); un ricalcolo reso necessario a seguito di una modifica delle componenti di prezzo (ricalcolo tariffario di cui al comma 6.4 della Bolletta 2.0) può essere effettuato anche se si hanno a disposizione consumi stimati.

Articolo 6: Fatturazione mista

Si. In caso di fatturazione bimestrale è possibile emettere una fattura mista.

Il comma 6.7 permette l'emissione di fatture contenenti periodi fatturati in base a dati di consumo effettivi e periodi fatturati in base a dati di consumo stimati in presenza di una bolletta che contenga ricalcoli rispetto a periodi precedentemente fatturati in stima.
ESEMPIO di bolletta contenente consumi stimati e consumi effettivi ammessa ai sensi dal comma 6.7 del TIF: In data 15 agosto viene emessa una bolletta (B1) per il mese di luglio, basata sui seguenti dati di misura:

  • dato di misura iniziale relativo al 30 giugno: dato effettivo
  • dato di misura finale relativo al 31 luglio: dato stimato

In data 15 settembre viene emessa una bolletta (B2) per il mese di agosto, basata sui seguenti dati di misura:

  • dato di misura relativo al 10 agosto: autolettura del cliente tramite segnalazione telefonica - ai sensi del comma 9.4 - validata dal distributore
  • dato di misura finale relativo al 31 agosto: dato stimato

La bolletta B2 contiene anche il ricalcolo per il precedente mese di luglio, in quanto si è nel frattempo reso disponibile un dato effettivo (autolettura extra-finestra) relativo al 10 agosto. La bolletta B2 conterrà quindi:

  1. un periodo (30 giugno- 10 agosto), oggetto di ricalcolo ai sensi del comma 6.2 della Bolletta 2.0, fatturato su dati effettivi
  2. un periodo (10 - 31 agosto), ulteriore per completare il normale ciclo di fatturazione, basato su dati stimati.

La misura finale del periodo cui si riferisce la fattura corrisponde al dato di misura riferito all'ultimo giorno fatturato. Ad esempio in una bolletta che fattura il periodo dall'1 gennaio al 25 febbraio, il dato di misura finale è quello relativo al 25 febbraio.

SI. Le autoletture validate dal distributore sono equiparate, a tutti gli effetti, ai dati effettivi rilevati direttamente dal medesimo e possono quindi essere utilizzate per ricalcolare periodi precedentemente fatturati in stima, al pari dei dati di misura effettivi rilevati direttamente dal distributore.

Autolettura (articoli 7 e 9): Utilizzo dell'autolettura (art 7 e 9)

I clienti di cui al comma 7.1 del TIF devono essere informati che l'autolettura comunicata in finestra verrà inviata al distributore per la validazione e il successivo utilizzo in fattura. Per tali clienti è data altresì facoltà (ma non obbligo) al venditore di prendere in carico autoletture comunicate con una tempistica esterna alla finestra indicata dal venditore. In tali casi in venditore sarà tenuto ad inviare il dato di autolettura preso in carico al distributore per la validazione e ad utilizzarlo ai fini della fatturazione (fermo restando che in questo caso non vige il divieto di cui al comma 6.6 del TIF). In caso di autolettura comunicata tramite reclamo o segnalazione telefonica ai sensi del comma 9.4 del TIF, il venditore - pur se la comunicazione dell'autolettura è avvenuta fuori finestra - è obbligato a prendere in carico l'autolettura e a comunicarla al distributore per la validazione.

Autolettura (articoli 7 e 9): Presa in carico dell'autolettura (comma 7.2, lettera c))

L'obbligo di comunicazione relativa alla presa in carico, o meno, dell'autolettura da parte del venditore si riferisce al fatto che l'autolettura è stata acquisita dal venditore e verrà da questo inviata con i tempi previsti dall'articolo 7 del TIF al distributore per la validazione, indipendentemente dall'esito di quest'ultima operazione. Nei casi di nuove attivazioni o di "giro contatore", il venditore quando acquisisce l'autolettura del cliente ai fini della presa in carico del dato dovrebbe utilizzare tutti gli elementi a sua disposizione. Ad esempio, se il dato di autolettura comunicato è il primo successivo ad una prima attivazione della fornitura (con dato iniziale pari a 0) il venditore dovrebbe essere in grado di escludere che si tratta di dato palesemente errato e quindi prendere in carico l'autolettura, girandola al distributore per la validazione. Analogamente nei casi in cui l'autolettura comunicata è, ad esempio, pari a 15, ma il precedente dato di misura disponibile è un numero molto vicino al limite massimo segnabile dal misuratore (ad esempio: 99992), ha gli elementi per valutare che non si tratta di un errore materiale del cliente, ma piuttosto di un caso di "giro contatore" e può quindi procedere alla presa in carico del dato e alla successiva comunicazione al distributore per la validazione.

Autolettura (articoli 7 e 9): Validazione tardiva

Nel caso in cui il distributore non comunichi l'esito della validazione entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, ai sensi del comma 16.5 del TIVG (come modificato dalla deliberazione 463/2016/R/com), l'autolettura si intende comunque validata. In tali casi, il distributore, se in possesso di un altro dato di misura effettivo che avrebbe determinato la non validazione dell'autolettura, potrà procedere alla rettifica della stessa secondo le normali procedure previste per le rettifiche di dati di misura.

Autolettura (articoli 7 e 9): Autoletture tramite reclamo (comma 9.4)

Si. Tutte le autoletture acquisite ai sensi del comma 9.4 sono da inviare al distributore per la validazione, al tal fine sarà utilizzato un apposto flusso standardizzato.  

Autolettura (articoli 7 e 9): Letture comunicate tramite cartoline

Il comma 14.5 del TIVG prevede che distributore in caso non sia riuscito a rilevare il dato di misura, lasci una informativa al cliente comunicandogli che non è stato possibile effettuare la lettura del contatore ed invitandolo a contattare il venditore per avere "maggiori informazioni sulla possibilità di trasmettere i dati di lettura del Vostro contatore". In questi casi, qualora il cliente contatti il venditore, quest'ultimo dovrà fornire le informazioni circa le modalità ed i tempi per effettuare l'autolettura ed eventualmente potrà prendere in carico l'autolettura del cliente finale anche se extra-finestra.

Standard generale per la quantificazione dei consumi stimati (art 10)

Tutti i dettagli per la costruzione e il calcolo dell'indicatore di cui all'articolo 10 sono oggetto della determina della Direzione Mercati prevista ai sensi del punto 13, lettera b) punto ii, della deliberazione 463/2016/R/com.

Indennizzi (art 16-19): Indennizzo per emissione tardiva (art 16)

Gli indennizzi di cui all'articolo 16 si applicano a tutte le fatture di periodo come definite all'articolo 1 del TIF. Sono quindi escluse le fatture emesse per cause straordinarie (quali ad esempio la rettifica di fatturazione eseguita ai sensi dell'articolo 5 del TIQV). Non è invece esclusa la prima fattura emessa successivamente all'attivazione della fornitura.

Indennizzi (art 16-19): Indennizzi e blocco fatturazione

Se la fattura contenente sia il periodo pregresso che quello di ciclo è stata emessa entro i 45 giorni solari (o altro termine previsto nel contratto di mercato libero) dall'ultimo giorno fatturato, al cliente dovrà essere offerta la rateizzazione dell'importo. Viceversa se tale fattura viene emessa con ritardo, in aggiunta alla rateizzazione, il cliente ha diritto al pagamento dell'indennizzo.

Indennizzi (art 16-19): Indennizzi a carico del distributore

Il cliente ha diritto all'indennizzo di cui all'articolo 17 qualora siano disponibili solo dati di misura stimati per due mesi consecutivi; l'obbligo di corrispondere l'indennizzo va valutato con riferimento agli obblighi di rilevazione, a tal fine rilevano anche ulteriori dati di natura tecnica o commerciale eventualmente disponibili.

L'indennizzo di cui all'articolo 17 deve essere corrisposto ogni volta che sono stimati dati di misura relativi ad un periodo prolungato di tempo. Tale periodo è pari, a regime, a 2 (due) mesi consecutivi e per tutto il 2017 pari a 3 (tre) mesi consecutivi, l'indennizzo dovrà essere quindi corrisposto in assenza di dati per 2 o 3 mesi consecutivi o un multiplo di tale periodo di tempo. Nell'esempio riportato, con riferimento alla regolazione a regime (quindi per indennizzi maturati nel 2018 e anni seguenti), devono essere corrisposti 2 indennizzi: uno per il bimestre Gennaio - Febbraio, l'altro per il bimestre Marzo - Aprile; un terzo indennizzo dovrà essere corrisposto solo qualora anche per il mese di Giugno il distributore metta a disposizione un dato di misura stimato.

Modifiche a TIVG (punto 4, lettera e), punto ii) - Nuovo comma 15.5 del TIVG: Conteggio ritardi

Si segnala innanzitutto che la regolazione relativa alla messa a disposizione dei dati di misura prevede che questa avvenga entro il 6° giorno lavorativo del mese m, e non del mese successivo (m+1) a quello di rilevazione; le tempistiche di raccolta e validazione, infatti potrebbero permettere che un dato acquisito ad esempio il giorno 1 del mese m, sia validato e trasmesso entro il 6° lavorativo del medesimo mese m. Premesso ciò, il ritardo dovrà essere conteggiato quindi dal primo 6° giorno lavorativo del mese utile per la messa a disposizione del dato ed il venditore potrà verificare il suo diritto ad ricevere l'indennizzo in quanto il flusso di comunicazione per la messa a disposizione dei dati di  misura prevede l'indicazione della data di raccolta.

Modifiche a TIVG (punto 4, lettera e), punto ii) - Nuovo comma 15.5 del TIVG: Tipologia di dati

L'indennizzo, come indicato dal comma 15.5, introdotto con la deliberazione 463/2016/R/com, va erogato con riferimento ai dati di misura periodici rilevati ai sensi degli articoli 14 e 14bis del TIVG.

Modifiche a TIVG (punto 4, lettera e), punto ii) - Nuovo comma 15.5 del TIVG: Smart meter

L'indennizzo si applica ai PDR di cui all'articolo 14bis che sono letti mensilmente e con dettaglio giornaliero. Si precisa che l'obbligo di rilevazione mensile con dettaglio giornaliero di cui al comma 14bis.1, lettera a), è attualmente in vigore per gli smart meter di classe >= G10, installati ai sensi delle Direttive dell'Autorità. Come specificato al punto 6 della deliberazione 117/2015/R/com, per gli smart meter di classe <= G6, installati ai sensi delle Direttive dell'Autorità, attualmente non vige l'obbligo di rilevazione della misura mensile con dettaglio giornaliero e l'impresa di distribuzione può utilizzare la funzionalità della telelettura per l'acquisizione delle misure secondo le frequenze definite dai commi 14.1 e 14.2 del TIVG sulla base del consumo annuo.

Rateizzazione nel mercato libero (punto 11)

No. Gli importi afferenti il canone non concorrono nel calcolo dell'ammontare minimo per l'accesso alla possibilità di rateizzazione delle fatture.

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