Area operatori
FAQ - Modalità e condizioni contrattuali per la connessione alle reti elettriche - delibera 281-05
L'impostazione della deliberazione n. 281/05 è tale da costituire uno strumento che includerà le modalità e condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione a tutti i soggetti (produttori e clienti finali) che presentino richiesta di connessione. Allo stato attuale, le modalità economiche definite dalla deliberazione n. 281/05 riguardano unicamente i produttori di energia elettrica. Per quanto concerne la connessione dei clienti finali, le modalità procedurali sono quelle definite dalla deliberazione n. 50/02, come modificate dalla deliberazione n. 281/05, le condizioni economiche continuano ad essere regolate dalla normativa vigente (provvedimenti Cip, ove applicabili), nonché dai corrispettivi per l'elaborazione della STMG e della STMD qualora dette attività siano effettivamente svolte dai gestori di rete secondo quanto definito dai medesimi nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 281/05.
Una richiesta di connessione, ai soli fini dell'applicazione delle condizioni economiche, da parte di un soggetto che può alternativamente immettere o prelevare energia dalla rete deve essere trattata mediante un criterio di prevalenza tra le attività di produzione e di consumo. Detti criteri possono essere definiti dai gestori di rete all'atto della redazione delle modalità e delle condizioni contrattuali, ferma restando la possibilità per l'Autorità di intervenire a stabilire condizioni per l'uniformazione di tali criteri. Tali criteri potrebbero essere basati sulla differenza tra le potenze nominali rispettivamente delle unità di produzione e delle unità di consumo. Qualora vi sia una sensibile incertezza sul carattere di prevalenza tra immissione e prelievo, può essere assunto che la richiesta di connessione è formulata con riferimento ad un impianto di consumo.
L'entrata in vigore della deliberazione n. 281/05 è coincidente con la data della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, vale a dire il 22 dicembre 2005.
La delibera n. 281/05 non ha, tuttavia, introdotto una netta cesura tra il precedente sistema (regime 50/02) riconducibile, di fatto, ad una pattuizione tra le parti ed il nuovo sistema, posto che la medesima delibera ha previsto, all'articolo 14, comma 7, che :"Gli elementi di cui all'art. 3 (ovvero quelli idonei a stabilire i corrispettivi di connessione), sono trasmessi dai gestori di rete all'Autorità al fine della loro pubblicazione sul sito internet della medesima Autorità, entro 120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento…". In sostanza, ai sensi della riferita disciplina, la pubblicazione e la trasmissione all'Autorità, da parte dei gestori, degli elementi idonei a stabilire i corrispettivi di connessione costituisce la condizione di operatività del meccanismo delineato dalla delibera n. 281/05, vale a dire affinché divengano applicabili nei rapporti tra soggetti richiedenti la connessione e i gestori di rete.
Dalla circostanza per cui i gestori di rete non hanno ancora pubblicato e fatto pervenire all'Autorità gli elementi necessari alla quantificazione dei corrispettivi di connessione non può che derivare, pertanto, l'applicazione, fino al momento in cui ciò avverrà, delle previgenti modalità stabilitesi nel periodo di applicazione della deliberazione n. 50/02 (pattuizioni tra le parti). Qualora le intervenute condizioni economiche avessero un impatto sulla regolazione economica prevista in dette pattuizioni, i gestori di rete possono modificare tali previsioni, in accordo tra le parti, purché ciò sia effettuato sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione.
Quindi, da quanto sopra, risulta evidente quanto di seguito indicato.
Applicazione della deliberazione n. 281/05 per richieste di connessione da parte di soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica
Richiesta di connessione* effettuata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della deliberazione n. 50/02 (28 marzo 2002) e la data di entrata in vigore della deliberazione n. 281/05 (22 dicembre 2005, escluso) | Richiesta di connessione effettuata nel periodo compreso tra il 22 dicembre 2005 e la data di adozione delle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 281/05 | Richiesta di connessione effettuata in seguito alla data di adozione delle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 281/05 | |
Procedure e Corrispettivi per l'elaborazione della STMG e della STMD | Procedure e condizioni contrattuali previste dai gestori di rete ai sensi della deliberazione n. 50/02. La riscossione di corrispettivi a copertura delle attività di carattere procedurale espletate dai gestori di rete nella misura prevista dalla deliberazione n. 281/05 può essere operata in relazione ai servizi effettivamente erogati, purché ciò sia stato espressamente previsto nelle pattuizioni definite tra le parti e secondo principi di trasparenza e non discriminazione./td> | Devono essere adottati i medesimi principi relativi al periodo 28 marzo 2002 - 22 dicembre 2005. | Piena applicazione della deliberazione n. 281/05. |
Corrispettivi di connessione | Si applicano i corrispettivi secondo quanto stabilito con le pattuizioni tra le parti. Qualora le intervenute condizioni economiche (deliberazione n. 281/05) avessero un impatto sulla regolazione economica prevista in dette pattuizioni, è facoltà dei gestori di rete modificare tali previsioni (in accordo tra le parti) purché ciò sia effettuato sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione. | Devono essere adottati i medesimi principi relativi al periodo 28 marzo 2002 - 22 dicembre 2005. | Piena applicazione della deliberazione n. 281/05. |
Applicazione della deliberazione n. 281/05 per richieste di connessione da parte di soggetti titolari di impianti di consumo di energia elettrica
Richiesta di connessione effettuata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della deliberazione n. 50/02 (28 marzo 2002) e la data di entrata in vigore della deliberazione n. 281/05 (22 dicembre 2005, escluso) | Richiesta di connessione effettuata nel periodo compreso tra il 22 dicembre 2005 e la data di adozione delle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 281/05 | Richiesta di connessione effettuata in seguito alla data di adozione delle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 281/05 | |
Procedure e Corrispettivi per l'elaborazione della STMG e della STMD | Procedure e condizioni contrattuali previste dai gestori di rete ai sensi della deliberazione n. 50/02. La riscossione di corrispettivi a copertura delle attività di carattere procedurale espletate dai gestori di rete nella misura prevista dalla deliberazione n. 281/05 può essere operata in relazione ai servizi effettivamente erogati, purché ciò sia stato espressamente previsto nelle pattuizioni definite tra le parti e secondo principi di trasparenza e non discriminazione./td> | Devono essere adottati i medesimi principi relativi al periodo 28 marzo 2002 - 22 dicembre 2005. | Procedure e condizioni contrattuali previste dai gestori di rete ai sensi della deliberazione n. 50/02 come modificati dalla deliberazione n. 281/05 e secondo quanto definito dai medesimi gestori di rete nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 281/05 (cfr. precedente chiarimento n. 1). |
Corrispettivi di connessione | Si applicano le disposizioni dei provvedimenti Cip (in quanto applicabili). | Devono essere adottati i medesimi principi relativi al periodo 28 marzo 2002 - 22 dicembre 2005. | Devono essere adottati i medesimi principi relativi al periodo 28 marzo 2005- 22 dicembre 2005. |
Inoltre è da osservare che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14.1 della deliberazione n. 281/05, in quanto espressamente dipendenti da una informazione contenuta nelle modalità e condizioni contrattuali, potranno essere applicate solamente a valle della pubblicazione di tali modalità e condizioni.
Infine, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 281/05 relative agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono applicabili alle richieste di connessione pervenute dal 22 dicembre 2005.
* Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione n. 281/05 devono essere applicate con riferimento alla presentazione di una richiesta di connessione.
'articolo 2, comma 2.3, lettera a), della deliberazione n. 281/05 stabilisce che la deliberazione debba essere applicata da TERNA e dai gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99. Tale articolo in particolare prevede che "il gestore può affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive)e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa". In pratica solo i soggetti titolari di un particolare affidamento da parte di TERNA o del GRTN, come approvato dal predetto Ministro, sono tenuti ad applicare la deliberazione n. 281/05. Tutti gli altri proprietari di rete titolari di una convenzione con TERNA ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 non sono tenuti all'applicazione della deliberazione in oggetto, ma i loro rapporti con TERNA continuano ad essere gestiti sulla base delle convenzioni in essere. In particolare qualora TERNA ritenga di dover connettere un impianto alla porzione di rete di trasmissione nazionale di uno di questi soggetti continuano a valere le modalità e condizioni contrattuali stabilite da TERNA che farà da tramite fra il soggetto richiedente la connessione e il proprietario della rete di trasmissione nazionale al quale, pertanto, saranno girati i corrispettivi relativi alla connessione trattenendo eventualmente le quote corrispondenti alle attività attinenti al servizio di connessione effettuate da TERNA.
Ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 281/05, deve essere assunta definizione di "fonti rinnovabili" di cui al decreto legislativo n. 387/2003.
Per modifica della connessione, oltre a quanto già specificato all'articolo 2, comma 2.2, lettera b., della deliberazione n. 281/05, deve intendersi ogni modifica di un impianto di rete per la connessione (previamente definito) causata da esigenze di modifica ad impianti elettrici connessi alle reti elettriche
Le disposizioni citate non possono che riferirsi alla pubblicazione di elementi non interessati da esigenze di sicurezza e di riservatezza, nonché di tutela della proprietà intellettuale. È pertanto da prevedere la pubblicazione di documentazione tecnica di carattere sufficiente a fornire informazioni di carattere generale relativamente alle possibili soluzioni per la connessione, specificando i riferimenti per la documentazione tecnica di dettaglio; quest'ultima dovrà essere fornita al richiedente la connessione in caso di realizzazione in proprio da parte dello stesso di parti di impianto di rete per la connessione con la facoltà da parte del gestore di rete di porre il vincolo di utilizzo della documentazione limitatamente a tale fine.
Poiché tali informazioni devono essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità, è opportuno che le medesime siano trasmesse in formato elettronico.
La disposizione in oggetto stabilisce che per l'erogazione del servizio di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli elementi di cui al comma 3.2, lettere da a. ad e., devono essere compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 12.3, del decreto legislativo n. 387/03. Tuttavia, si precisa che le tempistiche relative alle attività di preparazione della documentazione autorizzativa o di progetto delle soluzioni tecniche di dettaglio sono escluse dal rispetto della tempistica prevista dal decreto legislativo n. 387/2003 ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica.
Nel definire le soluzioni per la connessione il gestore di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.4, e dell'articolo 4, comma 4.2, individua le porzioni dell'impianto di rete per la connessione che possono essere progettate e realizzate a cura del soggetto richiedente. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4.3, il richiedente la connessione può chiedere al gestore di rete di curare la realizzazione di queste porzioni di impianto ed il gestore di rete è tenuto a consentirlo. Il combinato disposto di tutti gli articoli sopra menzionati non si traduce, tuttavia, in un obbligo per il gestore di rete a definire porzioni di impianto di rete per la connessione realizzabili dal soggetto richiedente. Nel caso in cui tali porzioni fossero definite, il gestore di rete continua sempre e comunque a predisporre la STMD a fronte dell'apposito corrispettivo: tale soluzione, relativa a tutto l'impianto di rete, ivi incluse le porzioni che saranno progettate e realizzate dal soggetto richiedente la connessione, dovrà essere assunta dal predetto soggetto richiedente come documento di riferimento per le parti di sua competenza.
Si deve, inoltre, intendere che il titolare di impianti da fonti rinnovabili realizza, su richiesta, tutto l'impianto di rete (non solo le porzioni di cui all'articolo 3, comma 3.4), assumendo comunque la STMD del gestore di rete (predisposta a fronte della corresponsione dell'apposito corrispettivo) come documento di riferimento. A tal proposito si veda anche il punto n. 17 per le attività che non possono essere delegate al soggetto richiedente, in relazione alle modalità esecutive ed all'ambiente di lavoro.
Il termine "consente" previsto dalla deliberazione n. 281/05 sottende l'obbligo del gestore di rete, a fronte di una richiesta da parte del richiedente, di ricomprendere nell'impianto di rete per la connessione porzioni di impianto per la connessione inizialmente definiti come impianti di utenza per la connessione. La predetta disposizione deriva direttamente dai commi 1 degli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che prevedono che i gestori di rete (rispettivamente TERNA e le imprese distributrici) abbiano l'obbligo di connettere alla rispettive reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta (senza compromettere la continuità del servizio).
Senza dubbio, poiché tale obbligo potrebbe comportare particolari oneri per i gestori di rete e per il sistema, è comunque nella facoltà dei gestori di rete prevedere nelle modalità e condizioni contrattuali disposizioni ad-hoc di natura sia tecnica che economica. Inoltre, unitamente alla particolari condizioni di ricomprensione, possono essere affiancate, nelle soluzioni tecniche convenzionali, particolari schemi di connessione per specifiche tipologie di impianto di produzione (ad. es. in relazione alla configurazione dell'assetto proprietario dei terreni sui quali insistono gli impianti di produzione, impianti off-shore, etc). In particolare, per tali impianti possono essere definite modalità e condizioni economiche disciplinanti la predetta ricomprensione. In altre parole, stante la definizione di impianto di utenza per la connessione, se ne deduce che, qualora vi sia ragionevole certezza che la natura di detto impianto è tale per cui il medesimo non è suscettibile di essere utilizzato per la connessione di altri soggetti terzi:
- la ricomprensione di impianti di utenza per la connessione nell'ambito degli impianti di rete per la connessione si configurerebbe come la presa in carico obbligatoria per il gestore di rete dei medesimi su richiesta del soggetto richiedente la connessione;
- i costi di realizzazione e di gestione dei predetti impianti rimangono in capo al soggetto richiedente la connessione.
Il gestore di rete a cui viene presentata la richiesta di connessione propone al soggetto richiedente una sola soluzione tecnica minima generale, a fronte del pagamento dei corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a).
Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10.3, il soggetto richiedente può richiedere un'ulteriore soluzione tecnica minima conforme ad una soluzione convenzionale diversa da quella relativa alla prima soluzione tecnica minima. La regolazione economica di tale attività è contenuta nelle modalità contrattuali di cui all'articolo 3. Analogamente, i costi relativi ad eventuali modifiche richieste dal soggetto richiedente rispetto alla soluzione tecnica minima generale proposta dal gestore di rete sono regolati all'interno delle modalità e condizioni contrattuali.
L'articolo 7, comma 7.1, disciplina le forme di coordinamento fra gestori di rete diversi: il gestore a cui è presentata la richiesta può proporre al richiedente una connessione ad una rete diversa da quella di sua competenza; in questo caso spetta al gestore di rete acquisire il parere del gestore della rete terza e tutte le informazioni relative ai costi e alle tempistiche nell'ambito delle modalità di coordinamento di cui all'articolo 7.1. A valle dell'accettazione della STMG, il gestore della rete terza subentra come referente per la connessione, assumendo tutte le responsablità in materia ivi inclusa la predisposizione della STMD (in cui i costi non possono comunque superare per più del 20% quelli indicati nella STMG). Siccome le due soluzioni sono di fatto effettuate da due soggetti distinti, il rispetto del vincolo del 20% deve essere disciplinato nell'ambito delle forme di coordinamento. Si precisa, inoltre, che in seguito all'accettazione della STMG, devono essere seguite le modalità e le condizioni contrattuali del gestore interessato alla connessione.
La gestione di tale caso (che si traduce nell'inclusione di costi per interventi su reti elettriche esistenti terze rispetto alla rete elettrica a cui la connessione si riferisce) rientra nelle forme di coordinamento fra gestori diversi di cui al comma 7.1. Vale a dire che il corrispettivo di connessione è definito di comune accordo tra i gestori di rete interessati, è applicato dal gestore di rete interessato alla connessione e ripartito tra i diversi soggetti sempre sulla base di accordi tra i medesimi. Tali corrispettivi, ai fini delle determinazioni di natura tariffaria dell'Autorità, sono comunque da considerarsi come contributi di connessione.
L'articolo 7, comma 7.1, lettera b., prevede, in seguito all'accettazione di una soluzione tecnica minima generale ed all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, il versamento al gestore di rete interessato alla connessione di un corrispettivo a copertura delle attività inerenti la soluzione tecnica minima di dettaglio. L'articolo 10, comma 10.4, prevede che il soggetto richiedente la connessione, qualora esplichi in proprio l'iter autorizzativo e si avvalga del gestore di rete per la predisposizione della relativa documentazione, corrisponde allo stesso gestore di rete una remunerazione allo scopo determinata.
Qualora sia il gestore di rete ad esplicare l'iter autorizzativo, il provvedimento non esplicita la corrispondente remunerazione. Il gestore di rete ha facoltà di quantificare tale livello di remunerazione nell'ambito delle modalità e condizioni contrattuali secondo criteri trasparenti e non discriminatori.
L'articolo 8, comma 8.4, della deliberazione n. 281/05, stabilisce che gli eventuali interventi sulle reti elettriche che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione fanno riferimento alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato. In tale ambito, le condizioni di sicurezza a cui fare riferimento ai fini della determinazione della soluzione per la connessione non possono che essere i criteri di sicurezza normalmente adottati dai gestori di rete ai fini della pianificazione dello sviluppo delle reti elettriche dai medesimi gestite.
L'articolo 12, comma 12.1, lettera a), prevede che il soggetto titolare di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possa richiedere al gestore di rete di realizzare l'intero impianto di rete per la connessione indipendentemente dalle porzioni del medesimo impianto di rete identificate ai sensi dell'articolo 3, comma 3.4. A fronte di tale richiesta, il gestore di rete è tenuto a consentire tale realizzazione. Ovviamente, poiché tale modalità di realizzazione potrebbe interessare punti di contatto con la rete esistente e poiché l'impianto così realizzato entrerà a far parte della rete nella responsabilità del gestore di rete, il medesimo ha la facoltà, in tali casi, di richiedere requisiti di abilità alla realizzazione degli impianti, nonché di imporre tutte le condizioni necessarie al mantenimento della sicurezza. In particolare non potranno essere delegate al soggetto richiedente attività per le quali, in relazione alle modalità esecutive ed all'ambiente di lavoro, il medesimo non sia in grado di assicurare il rispetto integrale delle prescrizioni di cui ai D. Lgs. 626/94, 494/96 e 528/99.
I ritardi dovuti alle bonifiche dei siti devono rientrare nelle cause di forza maggiore.
La separata evidenza di cui al predetto comma deve essere effettuata in maniera tale da consentire di identificare le infrastrutture interessate come nuovi investimenti e i relativi corrispettivi di connessione valutati dai gestori di rete secondo le disposizioni stabilite dalla deliberazione n. 281/05 come ricavi da connessione.
Il contratto di connessione è relativo a tutti gli utenti della rete che richiedono la connessione nell'ambito della deliberazione n. 281/05, siano essi clienti finali ovvero produttori di energia elettrica.
La predetta priorità di gestione si applica unicamente alle richieste di connessione di impianti di produzione da fonti rinnovabili rispetto alle richieste di connessione di impianti di produzione da fonte convenzionale, nel rispetto, comunque, dei termini di risposta alle richieste di connessione stabiliti nelle modalità e condizioni contrattuali (ad esempio, potrebbe essere adottata una priorità a parità di data della richiesta di connessione). Ovviamente, i gestori di rete hanno facoltà di adottare modalità operative per l'applicazione della disposizione in oggetto compatibilmente con la propria struttura organizzativa territoriale.
La distanza a cui fare riferimento è lo sviluppo lineare dell'impianto di rete per la connessione.