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FAQ - Misura dell’energia elettrica prodotta e misura dell’energia immessa in rete - delibera 339/2012/R/eel

Nel caso in cui il punto di immissione sia riferito esclusivamente all'impianto di produzione di energia elettrica con potenza nominale fino a 20 kW, e per qualsiasi potenza, se il punto di immissione è in bassa tensione, il soggetto responsabile dell'attività di installazione e manutenzione del misuratore è il gestore di rete, ai sensi del comma 4.1 lettera b) del TIME. Per tutti gli altri punti di immissione il responsabile dell'attività di installazione e manutenzione del misuratore è il titolare dell'impianto di produzione. Nel caso di impianti in bassa tensione con potenza nominale superiore a 20 kW già connessi alla data del 26 agosto 2012 o i cui titolari hanno inviato entro la medesima data la richiesta di connessione ai sensi del TICA, il responsabile dell'attività di installazione e manutenzione del misuratore è il produttore (come era previsto dalla regolazione previgente).
In relazione all'attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia immessa, il responsabile è sempre il gestore di rete, come già previsto dalla regolazione previgente.

No, a seguito dell'introduzione dell'Allegato Abis alla deliberazione ARG/elt 88/07, non vi sono modifiche alle responsabilità e agli obblighi inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta per quanto riguarda tutti gli impianti entrati in esercizio entro il 26 agosto 2012, per i quali rimane vigente l'Allegato A alla medesima deliberazione.

​​​​​​L'Allegato A bis alla deliberazione n. 88/07, si applica a tutti gli impianti di produzione di qualsiasi potenza nominale e connessi a qualsiasi livello di tensione, entrati in esercizio  dal 27 agosto 2012,  ivi inclusi gli impianti di potenza nominale superiore  a 20 kW, connessi in BT, per i quali, la richiesta di connessione ai sensi del TICA è stata presentata entro il 26 agosto 2012. In particolare, le innovazioni rispetto alla regolazione previgente sono le seguenti:

  1. per tutti gli impianti di produzione di qualsiasi potenza nominale (non più solo agli impianti di potenza fino a 20 kW come disciplinato dall'Allegato A alla delibera 88/07) e connessi a qualsiasi livello di tensione,  entrati in esercizio a partire dal 27 agosto 2012, il soggetto responsabile dell'attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia prodotta è il soggetto responsabile dell'attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure riferite al punto di connessione per il cui tramite l'impianto di produzione è connesso alla rete.
  2. con esclusivo riferimento agli impianti di produzione di potenza nominale superiore a 20 kW, connessi in BT, entrati in esercizio a partire dal 27 agosto 2012 ma la cui richiesta di connessione ai sensi del TICA è stata presentata entro il 26 agosto 2012, si ha che:
    • il soggetto responsabile dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori, per quanto riguarda la misura dell'energia elettrica prodotta, è il produttore (come nella regolazione previgente) che deve attenersi alle disposizioni sui requisiti tecnici dei misuratori di cui all'Allegato Abis artt. 5 e 6;
    • il soggetto responsabile dell'attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta è il gestore di rete.

Sì. Il comma 6.1 lettera b) dell'Allegato Abis alla deliberazione n. 88/07, introdotto dalla deliberazione 339/2012/R/eel, stabilisce che, con riferimento a impianti di produzione che entrano in esercizio dal 27 agosto 2012 (a prescindere da quando la relativa richiesta di connessione ai sensi del TICA sia stata presentata e pertanto da chi sia il responsabile dell'installazione e manutenzione), i misuratori dell'energia elettrica prodotta debbano essere teleleggibili dal soggetto responsabile, per tali impianti, dell'attività di raccolta, validazione,  registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta. Tale soggetto coincide con il soggetto responsabile dell'attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure riferite al punto di connessione per il cui tramite l'impianto di produzione è connesso alla rete.

Per quanto riguarda esclusivamente gli impianti di produzione di potenza nominale superiore a 20 kW e connessi in BT, la cui richiesta di connessione ai sensi del TICA è stata presentata entro il 26 agosto 2012 e che entrano (o sono entrati) in esercizio a partire dal 27 agosto 2012, il soggetto responsabile dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori è il produttore, il soggetto responsabile dell'attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure è il gestore di rete e il misuratore deve essere teleleggibile al gestore di rete medesimo.

Per quanto riguarda tutti gli impianti di produzione connessi in BT, inclusi gli impianti di potenza nominale superiore a 20 kW, la cui richiesta di connessione ai sensi del TICA è stata presentata successivamente al 26 agosto 2012 (e che quindi entrano, o sono entrati, in esercizio successivamente a tale data), il soggetto responsabile dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori, nonché dell'attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure, è il gestore di rete e il misuratore deve essere teleleggibile al gestore di rete medesimo.

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