pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 20 febbraio 2008
GU n. 82 del 7.4.08, SO n. 83
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 febbraio 2008
Visti:
Considerato che:
Ritenuto opportuno:
DELIBERA
1.1 il comma 1.1, lettera c) è sostituito dal seguente:
c)"cliente finale domestico " è un cliente finale di energia elettrica identificato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07, ovvero, ai soli fini degli adempimenti previsti dal presente provvedimento, un cliente finale di gas naturale con un consumo fino a 200.000 metri cubi all'anno a condizioni standard e titolare di un punto di riconsegna riconducibile alle categorie d'uso previste dalla classificazione contenuta nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
1.3 il comma 1.1, lettera e) è sostituito dal seguente:
e)"consumo totale annuo" è la quantità di energia elettrica o di gas naturale prelevata dal cliente finale domestico, riferita agli ultimi dodici mesi antecedenti l'ultima lettura o autolettura disponibile. In ogni caso l'ultima lettura o autolettura non deve riferirsi ad una data anteriore a 18 (diciotto) mesi precedenti la data di richiesta dei dati. Per i clienti attivi da meno di 12 mesi, il distributore rende disponibile i dati, eventualmente stimati, relativi alla quantità di energia elettrica o di gas naturale prelevata dal cliente medesimo, a partire dalla data di attivazione.
Con riferimento ai consumi di elettricità, qualora disponibili, il distributore è tenuto a comunicare i dati relativi alla ripartizione del consumo totale annuo secondo le fasce orarie F1, F2, F3 o, in mancanza del dettaglio dei consumi nelle fasce F2 e F3, secondo le fasce orarie F1, F23 definite dal TIV;
1.4 il comma 1.1, lettera h) è sostituito dal seguente:
h) "venditore" è il soggetto autorizzato alla vendita di gas sul mercato libero dal Ministero dello Sviluppo Economico e il venditore di energia elettrica sul mercato libero iscritto nell'elenco istituito ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 134/07 o la cui attività risulti dai certificati emessi dalle Camere di Commercio;
1.5 Dopo la lettera h) del comma 1.1 è aggiunta la seguente lettera:
i)"potenza impegnata espressa in kW" è la potenza impegnata come definita dal comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07;
1.6 il comma 3.1 è sostituito dal seguente:
3.1 Lo scambio di informazioni tra venditori e imprese distributrici, con riferimento ai dati di base dei clienti finali domestici, deve avvenire tramite utilizzo di una piattaforma telematica di comunicazione, realizzata anche congiuntamente da più distributori, al quale i venditori accreditati, potranno accedere mediante procedure di autenticazione forte e dalla quale potranno esportare i dati di base nei formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati. Tale piattaforma deve garantire integrità e segretezza dei dati trasferiti, certezza dell'avvenuta trasmissione dei dati, nonché la non discriminatorietà di accesso per i venditori.
3.1bis I distributori con un numero di punti di prelievo inferiore a 5.000 alla data di approvazione del presente provvedimento, in alternativa a quanto previsto dal comma 3.1, possono garantire lo scambio di informazioni relative ai dati di base anche attraverso messaggi di posta elettronica certificati o altro strumento telematico atto a garantire integrità e segretezza dei dati trasferiti, certezza dell'avvenuta trasmissione dei dati nonché la non discriminatorietà di accesso per i venditori;
1.7 il comma 3.3 è soppresso.
1.8 il comma 5.1 è sostituito dal seguente:
5.1 Il venditore, una volta acquisiti i dati di base, deve fornire ai clienti finali domestici, in allegato alle proposte commerciali cartacee, l'informativa di cui all'Allegato Aalla presente deliberazione. Inoltre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il venditore pubblica l'informativa di cui all'Allegato A sul proprio sito internet;
1.9 dopo il comma 5.1 sono aggiunti i seguenti:
5.2 Il venditore deve utilizzare i dati di base a cui ha avuto accesso solo con modalità strettamente correlate all'invio delle proposte commerciali cartacee relative alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e non può conservare i dati relativi a clienti finali domestici che, decorso un termine non superiore a sei mesi dalla data di messa a disposizione dei dati di base, non abbiano aderito alla proposta commerciale.
5.3 Il venditore deve comunque cancellare i dati di base dei clienti finali domestici decorso il termine di cui all'articolo 2 della presente deliberazione;
1.10 il comma 6.1 è sostituito dal seguente:
6.1 Il distributore è tenuto a informare i clienti finali domestici, prima di fornire i dati di base ai venditori, preferibilmente con formule sintetiche e colloquiali idonee a specificare gli elementi previsti dal decreto legislativo n. 196/03.
1.11 dopo il comma 6.1 sono aggiunti i seguenti:
6.2 Ai fini dell'adempimento all'obbligo previsto dal comma 6.1, entro la data del 31 marzo 2008 il distributore:
1.12 l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
7.1 Gli investimenti necessari all'adempimento delle disposizioni del presente provvedimento sono riconosciuti nell'ambito dei meccanismi di remunerazione del capitale investito in corso di periodo regolatorio ed i relativi oneri sono posti in capo ai clienti finali domestici.
7.2 I costi di cui al comma 7.1 sono coperti tramite le componenti tariffarie a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione.
7.3 I costi operativi connessi alle attività che il presente provvedimento dispone vengano svolte dal distributore entro la data dell'1 ottobre 2008 (di seguito: attività preliminari) vengono quantificati e riconosciuti dall'Autorità sulla base dei costi mediamente stimati per le attività medesime, anche desumibili dai preventivi forniti dai distributori, con l'esclusione dei costi destinati a capitalizzazione.
7.4 Il costo riconosciuto di cui al comma 7.3 è determinato dall'Autorità, anche previa valutazione di congruità dei preventivi forniti dai distributori, sulla base dei costi per il personale, dei costi per servizi, del tempo macchina, del valore del tempo macchina e tenendo conto di una quota di spese generali convenzionalmente fissata pari al 20% dei costi riconosciuti.
7.5 La copertura dei costi riconosciuti di cui al precedente punto 7.3 avviene, tramite l'adeguamento della componente tariffaria a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione, posta a carico dei clienti domestici, a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2008 e dimensionata in modo da consentire il completo recupero degli oneri non oltre la fine dell'anno 2009.
7.6 E' affidato alla Direzione tariffe dell'Autorità il compito di avviare, entro la data del 15 aprile 2008, una specifica raccolta dati nell'ambito della quale sarà richiesto ai distributori di fornire il piano operativo per lo svolgimento delle attività preliminari di cui al punto 7.3 ed il dettaglio delle risorse previste per la realizzazione del piano operativo suddetto.
7.7 Entro il 15 ottobre 2008, i distributori sono tenuti a comunicare all'Autorità, a firma del legale rappresentante, l'avvenuta attivazione a partire dall'1 ottobre 2008 dei sistemi finalizzati alla comunicazione dei dati di base ai venditori secondo le disposizioni del presente provvedimento. In caso di ritardi rispetto alla data dell'1 ottobre 2008, il distributore è tenuto a versare le maggiorazioni di cui al precedente comma 7.5 al conto di cui all'articolo 62 del TIT, dal momento dell'attivazione delle componenti medesime fino alla messa in attività del suddetto sistema di comunicazione.
7.8 I costi operativi connessi alle attività che il presente provvedimento dispone vengano svolte dal distributore successivamente alla data dell'1 ottobre 2008 saranno tenuti in conto nell'ambito degli ordinari aggiornamenti annuali dei costi riconosciuti tramite la componente relativa ad eventi imprevedibili ed eccezionali, mutamenti del quadro normativo e variazioni degli obblighi relativi al servizio universale, prevista dall'articolo 19, lettera b) della legge n. 481/95 e verranno posti in capo ai clienti finali domestici.
7.9 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 7.8, i distributori sono tenuti a tenere separata evidenza contabile degli investimenti e degli altri costi connessi agli adempimenti previsti dal presente provvedimento;
1.13 l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
8.1 Qualora l'ultima lettura o autolettura disponibile sia riferita ad una data anteriore a 18 (diciotto) mesi precedenti la data di richiesta dei dati di base, il distributore è tenuto a comunicare al venditore la migliore stima relativa al consumo del cliente riferito ad un periodo di 12 (dodici) mesi anteriori il bimestre precedente la richiesta dei dati di base, specificando al venditore che il dato comunicato è stimato.
8.2 In fase di prima attuazione, al fine di concedere ai clienti finali domestici il tempo sufficiente a manifestare l'eventuale rifiuto alla comunicazione dei propri dati di base, ed ai distributori di recepire e registrare nei propri data base le eventuali comunicazioni di rifiuto dei propri clienti al trattamento dei dati di base, è fatto divieto al distributore di dar corso alle richieste di accesso ai dati di base fino all'1 ottobre 2008, data a partire dalla quale decorrerà il termine di cui al comma 4.1 della presente deliberazione;
14 febbraio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis