Delibera
n. 207/07
Proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la definizione di procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia per aree territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 agosto 2007
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la Direttiva);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.
481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di
seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n.
239/04);
- il decreto-legge 18 giugno 2007,
n 73/07
(di seguito:
decreto-legge 18 giugno 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica
e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07, ed in particolare
l'Allegato A recante il Testo integrato delle
disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione
dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di
salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n.
73/07, anche denominato TIV.
Considerato che:
- la Direttiva prevede che, a partire dall'1 luglio 2007,
siano idonei tutti i clienti finali;
- l'articolo 3 della Direttiva disciplina
specificatamente gli obblighi relativi al servizio pubblico, prevedendo, al
comma 5, che gli Stati membri adottino le misure per tutelare i clienti finali
ed assicurare in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione
comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle
forniture;
- l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007
stabilisce un regime di salvaguardia per i clienti finali diversi dai clienti
finali domestici o dalle imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50
dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e che si
trovano senza fornitore o che non hanno scelto il proprio fornitore;
- il medesimo articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18
giugno 2007 prevede che il Ministro dello Sviluppo Economico emani indirizzi e,
su proposta dell'Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di
salvaguardia ai clienti finali di cui al precedente alinea entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge e che tali procedure debbano
essere definite per diverse aree territoriali ed a condizioni che incentivino
il passaggio al mercato libero;
- l'attuale disciplina transitoria del servizio di
salvaguardia definita dal TIV, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, dà
luogo a criticità di carattere applicativo legate in particolare a difficoltà
da parte delle imprese distributrici di piccole dimensioni ad approvvigionarsi
dell'energia elettrica necessaria per servire i clienti finali in salvaguardia;
- l'attuale disciplina transitoria del servizio di
salvaguardia non consente di selezionare attraverso strumenti di mercato
l'esercente il servizio di salvaguardia e che, pertanto, qualora non limitata
ad un periodo transitorio, possa condizionare il processo concorrenziale nel
mercato della vendita al dettaglio;
- il carattere innovativo delle procedure concorrenziali
per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia può limitare il
numero di partecipanti a dette procedure concorrenziali in sede di prima
applicazione;
- l'indeterminatezza del numero dei clienti serviti
nell'ambito del servizio di salvaguardia costituisce un potenziale elemento di
rischio per i soggetti esercenti il servizio che va opportunamente limitato con
misure quali la previsione di un numero massimo di clienti da servire per
esercente;
- qualora il valore assunto dal prezzo dell'energia
elettrica applicato nel servizio di salvaguardia sia determinato ex ante, aumenta
il rischio sopportato dall'esercente il servizio di salvaguardia che si
troverebbe a servire un numero di clienti tanto maggiore quanto più i prezzi
applicati si rivelassero, ex post, più convenienti di quelli prevalenti sul
mercato; e che tale fatto potrebbe limitare la partecipazione alle procedure
concorrenziali ai soli operatori con rilevante disponibilità di capacità
produttiva non contrattualizzata;
- date le circostanze in cui è erogato il servizio di
salvaguardia, il cliente finale non ha la possibilità di scegliere l'esercente
il servizio stesso in ragione della qualità commerciale del servizio offerto;
- la tutela del cliente finale, in termini di garanzia di
un livello minimo di qualità commerciale erogato dall'esercente il servizio di
salvaguardia, richiede che l'esercente detto servizio sia selezionato tra
soggetti in possesso di requisiti minimi in termini di competenza e di capacità
tecnico-economica di svolgere il servizio di salvaguardia oltre che prevedere
la presentazione di adeguate garanzie e l'applicazione di indennizzi in caso di
svolgimento dello stesso in difformità dalle disposizioni previste;
- il numero dei partecipanti alle procedure
concorrenziali potrebbe essere limitato sia in ragione della rischiosità
dell'impegno assunto che dall'onerosità di assicurare i requisiti minimi di cui
al precedente alinea.
Ritenuto opportuno che:
- il servizio di salvaguardia assicurato attraverso
procedure concorsuali possa essere erogato già a partire dall'1 gennaio 2008,
anche in considerazione delle problematiche inerenti all'attuale disciplina
transitoria dell'erogazione del servizio di salvaguardia, nonché degli effetti
sulla concorrenza del mercato della vendita al dettaglio;
- per le ragioni di cui al precedente alinea, siano
definite le proposte dell'Autorità entro i tempi previsti dal decreto-legge 18
giugno 2007;
- nell'ambito dello schema di decreto proposto:
- le aree territoriali siano definite in modo tale da essere
relative a territori per quanto possibile contigui geograficamente ed amministrativamente
e tali da essere caratterizzate da un numero di clienti potenziali omogeneo tra
le varie aree individuate;
- siano previsti dei requisiti minimi e delle garanzie che i
partecipanti alle procedure di salvaguardia debbano soddisfare e prestare al
fine di assicurare, da un lato, la competenza e la capacità tecnica dei
partecipanti a svolgere il servizio di salvaguardia e, dall'altro,
l'affidabilità delle offerte presentate;
- al fine di contemperare le esigenze di urgenza del
provvedimento con esigenze di adeguatezza dell'analisi, la determinazione
puntuale di alcuni elementi caratterizzanti le procedure concorsuali, quali le
aree territoriali e i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dai
partecipanti alle procedure concorsuali, sia effettuata dall'Autorità con
successivi provvedimenti, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro
dello Sviluppo Economico;
- per tenere conto dell'evoluzione del quadro
concorrenziale nella vendita al dettaglio, dell'evoluzione del disegno di
mercato e della numerosità attesa dei clienti serviti nella salvaguardia, la
determinazione delle aree territoriali, dei requisiti minimi, nonché di altri
elementi caratterizzanti le procedure concorsuali, possa essere rivista in
occasione di ciascun periodo di erogazione del servizio di salvaguardia;
- al fine di limitare il rischio assunto dagli esercenti
il servizio di salvaguardia:
- la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia
avvenga sulla base del valore offerto per un parametro che, moltiplicato per il
prezzo che si forma nel sistema delle offerte, dà luogo al corrispettivo da
applicare ai consumi dei clienti in salvaguardia a copertura dei costi di
approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso e derivanti dallo
sbilanciamento e dei costi di commercializzazione;
- ciascun partecipante indichi il numero massimo di punti di
prelievo dei clienti in salvaguardia che si dichiara disponibile a servire
nell'ambito del servizio di salvaguardia, fermo restando un numero minimo di
punti di prelievo da servire uguale per tutti;
- sia previsto un meccanismo di compensazione per gli esercenti
il servizio di salvaguardia selezionati nell'ambito delle procedure concorsuali
nei casi in cui il numero di punti di prelievo dei clienti effettivamente
serviti in salvaguardia sia, su base annuale, ridotto;
- la durata del periodo di erogazione del servizio di
salvaguardia da parte dei soggetti selezionati attraverso procedure concorsuali
sia fissata pari a due anni, ad eccezione della prima applicazione in cui il
periodo è fissato pari ad un anno
DELIBERA
- di
approvare la proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la definizione
delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia
per aree territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18
giugno 2007, n. 73/07 contenuta nell'Allegato A alla
presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente
provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
- di pubblicare il presente
provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it)
successivamente all'emanazione del relativo decreto da parte del Ministro dello
Sviluppo Economico.