pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 27 luglio 2006
Delibera
n. 162/06
Disposizioni relative alla destinazione di alcune partite economiche rivenienti dall'applicazione dei corrispettivi per la capacità di trasporto, ai fini della remunerazione del servizio di trasmissione dell'energia elettrica
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25
luglio 2006
Visti:
- la legge
14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto
del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre
2000 (di seguito: decreto 22 dicembre 2000);
- la legge
23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri,
modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione
della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- la
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04 ed in particolare l'Allegato A (di
seguito: Testo integrato);
- la
deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente
modificata e integrata;
- la
deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04 (di seguito:
deliberazione n. 205/04;
- la
deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2004, n. 224/04 (di seguito:
deliberazione n. 224/04);
- la
deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2005, n. 15/05;
- la
deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05 (di seguito:
deliberazione n. 202/05);
- la
deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2006, n. 79/06;
- la
comunicazione di Terna S.p.A. del 20 luglio 2006, N. Rif. TE/P2006009670,
ricevuta dall'Autorità in data 20 luglio 2006, prot. Autorità n. 017390;
- la
comunicazione del GRTN Gestore del sistema elettrico S.p.A. in data 25
luglio 2006, prot. Autorità n. 017850del 25 luglio 2006.
Considerato che:
- il servizio
di trasmissione dell'energia elettrica è remunerato tramite l'applicazione
della componente tariffaria TRAS di cui all'articolo 5 del Testo
integrato, nonché tramite l'applicazione della componente tariffaria di
cui all'articolo 19 del Testo integrato;
- il gettito
tariffario destinato a finanziare il canone annuale di cui all'articolo 16
della convenzione tipo approvata con decreto 22 dicembre 2000 è
determinato quale differenza tra il gettito complessivo derivante
dall'applicazione delle componenti tariffarie sopra richiamate e il
corrispettivo di cui al comma 20.1, lettera b) del Testo integrato;
- il
corrispettivo di cui al comma 20.1, lettera b), è determinato applicando
una componente espressa in centesimi di euro/kWh, a quattro cifre decimali
dopo la virgola, non differenziata per fascia oraria, all'energia di cui
al comma 17.1, lettera a) del medesimo Testo integrato;
- come
evidenziato anche nelle premesse della deliberazione n. 202/05, l'effetto
cumulato degli arrotondamenti ha comportato un disallineamento del gettito
tariffario atteso per il servizio di trasmissione, rispetto agli obiettivi
del meccanismo di aggiornamento tariffario annuale previsto dal Testo
integrato;
- per l'anno
2006, l'Autorità con la richiamata deliberazione n. 202/05 ha ritenuto
opportuno aggiornare i parametri e le componenti tariffarie tenendo conto
della necessità di evitare il disallineamento, conseguente al suddetto
effetto cumulato degli arrotondamenti, del gettito tariffario per il
servizio di trasmissione, rispetto agli obiettivi del meccanismo di
aggiornamento tariffario annuale;
- con la
medesima deliberazione n. 202/05, ha provveduto ad allineare le stime di
energia elettrica prelevata nelle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 con il
fabbisogno nazionale di energia elettrica effettivo rilevato nell'anno
2004;
- le
problematiche sopra richiamate ed affrontate dall'Autorità con la
richiamata deliberazione n. 202/05 hanno comportato un disallineamento del
gettito tariffario per il servizio di trasmissione rispetto agli obiettivi
del meccanismo di aggiornamento tariffario annuale previsto dal Testo
integrato, a partire dall'anno 2005;
- il saldo netto delle partite
economiche relative all'applicazione dei corrispettivi per la capacità di
trasporto (CCT) nell'anno 2004 sono destinati, secondo le disposizioni
adottate dall'Autorità, alla riduzione degli oneri per il servizio di
trasmissione dell'energia elettrica;
- è disponibile la quantificazione
del saldo netto delle partite economiche relative all'applicazione dei
corrispettivi per la capacità di trasporto nell'anno 2005, nonché quella
relativa a coperture dal rischio di volatilità del corrispettivo di
assegnazione della capacità di trasporto e alle coperture, assegnate dal
Gestore della rete, dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra
la zona virtuale che caratterizza ciascuna frontiera elettrica e la zona
adiacente alle predetta zona virtuale (di seguito: saldo netto CCC/CCCI)
per il medesimo anno 2005;
- con deliberazione n. 79/06 l'Autorità
ha già destinato parte dei corrispettivi per la capacità di trasporto
realizzati nel 2004;
- i corrispettivi per la
capacità di trasporto realizzati nel 2004 e nel 2005 ed il saldo netto
CCC/CCCI di competenza dell'anno 2005 di cui sopra sono in parte nella
disponibilità del GRTN Gestore del sistema elettrico S.p.A. e in parte
nella disponibilità della società Terna S.p.A..
Ritenuto
opportuno:
- destinare
i corrispettivi per la capacità di trasporto realizzati nell'anno 2004
residui nonché parte dei corrispettivi per la capacità di trasporto realizzati
nell'anno 2005 e del saldo netto CCC/CCCI di
competenza dell'anno 2005, a partire dalle disponibilità di
competenza del sesto bimestre dell'anno 2005, al ripianamento del
disallineamento del gettito tariffario per il servizio di trasmissione
evidenziatosi nell'anno 2005
DELIBERA
- di destinare l'importo pari a 51,7
milioni di euro, relativo alla quota residuale dei corrispettivi per la
capacità di trasporto realizzati nell'anno 2004 nonché a parte dei
corrispettivi per la capacità di trasporto realizzati nell'anno 2005 e del
saldo netto CCC/CCCI, sempre relativo all'anno 2005, alla remunerazione del
servizio di trasmissione erogato nell'anno 2005, di cui al comma 20.1 del Testo
integrato;
- di disporre che l'importo di cui al punto 1, al netto degli importi
già nella disponibilità di proprietari di porzioni della rete di trasmissione
nazionale, sia erogato da parte del GRTN Gestore del sistema elettrico S.p.A.
agli aventi diritto entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione;
- di trasmettere il presente provvedimento al GRTN Gestore del
sistema elettrico S.p.A., disponendo altresì che questi ne dia immediata
comunicazione ai soggetti aventi diritto, di cui al punto 2;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet
dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data
della sua pubblicazione.