pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 19 luglio 2006
GU n. 187
del 12 agosto 2006
Delibera
n. 147/06
Attuazione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 per i soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale; modifiche, integrazioni e rettifica di errori materiali
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14
luglio 2006
Visti:
- la legge 6
dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 5
marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90);
- la legge
14 novembre 1995, n. 481;
- la legge
23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni
(di seguito: deliberazione n. 40/04);
- la
deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2005, n. 192/05 (di seguito:
deliberazione n. 192/05);
- la
deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2006, n. 87/06
(di seguito:
deliberazione n. 87/06).
Considerato che:
- con la
deliberazione n. 40/04 l'Autorità ha emanato il regolamento delle attività
di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di
seguito: regolamento);
- al fine di
garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ne ha previsto
l'attuazione fissando l'avvio degli accertamenti, per gli impianti
di utenza nuovi, a partire dall'1 ottobre 2004 con possibilità di
differimento all'1 luglio 2005;
- in esito
alla consultazione avviata con il documento 1 marzo 2006 "Modifiche al
regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti
di utenza a gas nuovi (deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04)” l'Autorità
ha apportato con la deliberazione n. 87/06 modifiche ed integrazioni alla
deliberazione n. 40/04;
- a seguito
del riavvio delle attività del Gruppo di lavoro istituito ai sensi della
deliberazione n. 192/05 si è evidenziata la necessità di:
- meglio
definire le disposizioni della deliberazione n. 40/04 da applicarsi da parte
dei soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale, prevedendo
opportune semplificazioni tenuto conto delle dimensioni dei soggetti
interessati;
- consentire
l'utilizzo dell'Allegato E nel caso di riattivazione della fornitura a seguito
di sospensione per pronto intervento prima dell'avvio dell'attuazione del Titolo III della deliberazione n. 40/04;
- correggere
alcuni errori materiali introdotti con la deliberazione n. 87/06.
Ritenuto
che:
- sia
necessario integrare la deliberazione n. 40/04 con disposizioni
semplificate per i soggetti che distribuiscono
gas diversi dal gas naturale, tenuto conto che gli stessi sono tenuti ad
attuare il Titolo II della medesima deliberazione a far data dall'1
ottobre 2006;
- sia da
accogliere la richiesta delle associazioni dei distributori di poter
utilizzare l'Allegato E nel caso di riattivazione
della fornitura a seguito di sospensione per pronto intervento, stante il
fatto che non sussistono motivi ostativi in tal senso ma anzi l'adozione
di un modello standard facilita le operazioni di riattivazione della
fornitura del gas assicurando nel contempo che siano state rimosse le
cause della dispersione di gas che avevano originato la sospensione della
fornitura;
- sia necessario provvedere
alla rettifica degli errori materiali riscontrati nella deliberazione n. 40/04
DELIBERA
- di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n.
40/04:
- all'articolo 13, comma 1, lettera c), le parole "per richieste
di attivazione della fornitura” sono sostituite dalle parole "per richieste di
attivazione della fornitura ad impianti di utenza ai quali si applica il Titolo II”;
- all'articolo 18, comma 4, le parole "la documentazione di cui
al comma 16.4” sono sostituite dalle parole "la documentazione di cui al comma
16.2”;
- all'articolo 18, comma 4, lettera a), il punto (ii) è
sostituito dal seguente punto:
"(ii) si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a
che un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/90, ove
richiesto, non gli abbia rilasciato una
dichiarazione con cui attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito
con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità dell'impianto di utenza
e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme
tecniche vigenti, sollevando il distributore da ogni responsabilità per
incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione di tale clausola;”
- all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
"33.1 Fatto salvo quanto indicato dai commi 11.2, 11.5, 13.1, 31.1 e 32.1,
i Titoli I e V entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente
regolamento.”;
- all'articolo 33, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
"33.3 Il Titolo III entra in vigore dall'1 aprile
2008, ad esclusione del comma 23.1 che entra in vigore dall'1 settembre 2006.”;
- all'articolo 33, è aggiunto il seguente comma:
"33.7 Gli esercenti che
distribuiscono gas diversi dal gas naturale e che non hanno effettuato la
separazione societaria tra le attività di distribuzione e vendita attuano il
presente regolamento con esclusione delle disposizioni di cui ai commi 11.2,
11.3, 11.9, 16.4, 16.7, lettere b) e c), 16.9, lettera a), 16.10 e 16.12.”;
- di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet
dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data
della sua prima pubblicazione;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it)
il testo della deliberazione dell'Autorità n. 40/04 come risultante dalle
modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.