Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 247/04
Indennizzi automatici ai clienti finali e altre utenze in alta e media tensione con elevato numero di interruzioni per gli anni 2006 e 2007 (modifiche e integrazione del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04)
pubblicata sul sito www.autorita.energia.it
il 29 dicembre 2004
GU n. 34 del 11.2.2005 - Suppl. Ordinario n.18
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella
riunione del 28 dicembre 2004
Visti:
-
la legge 5 marzo 1990, n. 46;
-
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
-
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
-
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 , n.
392;
-
il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.
462;
-
la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04, (di seguito
deliberazione n. 4/04) come successivamente rettificata e, in particolare,
l'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Testo integrato della
qualità);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e
successive modificazioni e, in particolare, l'allegato A alla medesima
deliberazione;
-
le proposte delle imprese distributrici pervenute ai sensi del
punto 2, lettera a), delle deliberazione n. 4/04;
-
il documento per la consultazione, diffuso in data 22 luglio
2004 (di seguito: documento per la consultazione 22 luglio 2004), contenente le
proposte dell'Autorità in materia di indennizzi automatici ai clienti del
servizio elettrico alimentati in alta e media tensione con elevato numero annuo
di interruzioni;
-
le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti
interessati in merito alle proposte di cui al precedente alinea, comprensive
degli elementi conoscitivi per la valutazione dei costi e dei benefici
conseguenti all'adeguamento tecnico degli impianti di utenza ai requisiti
tecnici proposti dall'Autorità nel medesimo documento per la consultazione.
Considerato che:
-
sulle reti di distribuzione una quota significativa delle
interruzioni senza preavviso lunghe è costituita dalle interruzioni non
localizzate, una parte delle quali può essere causata da guasti con origine
negli impianti di utenza;
-
la regolazione del numero delle interruzioni di cui al Titolo
5 della Parte I del Testo integrato della qualità prevede standard specifici di
continuità e penalità per le imprese distributrici, in caso di mancato rispetto
degli standard medesimi, finalizzati alla riduzione del numero di clienti con
elevato numero di interruzioni, incluse le interruzioni non localizzate;
-
un'ulteriore riduzione delle interruzioni non localizzate è
possibile attraverso l'installazione a cura dei clienti di adeguati apparecchi
interruttori e protezioni in grado di evitare che le interruzioni che si
originano negli impianti di utenza si riverberino nella rete di distribuzione,
danneggiando gli altri clienti connessi alla stessa linea.
Considerate:
-
le proposte formulate dall'Autorità nel documento per la
consultazione 22 luglio 2004, in materia, tra l'altro, di:
- erogazione
di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto da parte delle imprese
distributrici degli standard specifici di continuità, a valere sulle penalità
previste dall'articolo 32 del Testo integrato della qualità a carico delle
imprese distributrici, a favore di tutti i clienti alimentati in alta e media
tensione, indipendentemente dalle loro dimensioni in termini di potenza
disponibile, purchè dotati di impianti adeguati ai requisiti tecnici richiesti;
- riduzione
proporzionale dell'ammontare degli indennizzi automatici qualora il gettito
delle penalità a carico delle imprese distributrici risulti inferiore alla
totalità degli indennizzi medesimi;
- individuazione
di requisiti tecnici relativi agli impianti di utenza, in grado di selezionare
i guasti che si originano all'interno degli impianti di utenza, necessari
affinchè i menzionati clienti abbiano diritto agli indennizzi automatici;
- individuazione
di specifici obblighi in capo alle imprese distributrici necessari per
assicurare il corretto funzionamento delle protezioni degli impianti di utenza,
coordinate con le protezioni degli impianti della rete di distribuzione;
- previsione
di obblighi in capo ai clienti che intendono usufruire dei citati indennizzi,
concernenti la produzione all'impresa distributrice di una dichiarazione di
adeguatezza dei propri impianti ai requisiti tecnici;
-
facoltà per le imprese distributrici di controllare la
veridicità delle dichiarazioni presentate e il mantenimento nel tempo dei
citati requisiti, attraverso l'utilizzazione di personale tecnico esterno
adibito a tali attività dotato di specifici requisiti tecnico-professionali;
- introduzione
di un corrispettivo tariffario specifico a carico dei clienti finali che non
adeguano i propri impianti di utenza ai requisiti tecnici previsti con decorrenza dall'1 gennaio 2008, anticipabile
per i clienti di maggiore potenza;
-
le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti
interessati, concernenti in particolare l'opportunità di:
- erogare
gli indennizzi non prima del completamento dell'adeguamento di tutti gli
impianti di utenza;
- assicurare
un valore minimo agli indennizzi automatici anche nei casi in cui la penalità a
carico di una impresa distributrice risulti insufficiente alla loro erogazione,
al fine di incentivare i clienti all'adeguamento degli impianti di utenza ai
requisiti tecnici;
- rendere
gli indennizzi automatici proporzionali alla potenza impegnata piuttosto che
alla potenza disponibile;
- individuare
requisiti semplificati per i clienti alimentati in media tensione con potenza
disponibile inferiore a 400 kW, tipicamente non dotati di interruttore
asservibile a protezione e per i quali l'adeguamento ai requisiti tecnici
proposti potrebbe risultare non conveniente;
- escludere
dalla regolazione del numero di interruzioni i clienti alimentati in media
tensione con piccola potenza disponibile, in ragione della previsione di costi
elevati da sostenere a carico del sistema elettrico nel caso di trasformazione
massiva in bassa tensione del punto di consegna e conferire all'impresa
distributrice la valutazione, caso per caso, in ordine all'effettiva necessità
della menzionata trasformazione, sulla base della reale incidenza del cliente
sulla continuità del servizio e sulla base della realtà impiantistica;
-
dimensionare il corrispettivo tariffario dovuto da parte dei
clienti alimentati in alta e media tensione in caso di mancato adeguamento dei
propri impianti ai requisiti tecnici, in modo da incentivarli all'adeguamento
ai requisiti tecnici.
Considerato che l'attività di preparazione di norme e
guide tecniche è svolta dal Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI)
e che lo stesso CEI ha predisposto l'aggiornamento della Guida CEI 11-35 "Guida
per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale" atta a
favorire un rapido ed esteso processo di adeguamento ai requisiti tecnici degli
impianti di utenza dei clienti finali MT.
Ritenuto che sia opportuno:
-
confermare alcuni orientamenti contenuti nelle proposte
formulate nel documento per la consultazione in data 22 luglio 2004,
concernenti in particolare:
- l'erogazione
degli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto da parte delle imprese
distributrici degli standard specifici di continuità, a valere sulle penalità
previste dall'articolo 32 del Testo integrato della qualità a carico delle
imprese distributrici, a favore dei clienti alimentati in alta e media tensione
dotati di impianti adeguati ai requisiti tecnici richiesti;
- la
fissazione di obblighi in capo alle imprese distributrici necessari per
assicurare il corretto funzionamento delle protezioni degli impianti di utenza,
coordinate con le protezioni degli impianti della rete di distribuzione;
- l'effettuazione
di controlli a carico delle imprese distributrici con personale appartenente a
organismi tecnici qualificati e con modalità non discriminatorie nei confronti
dei clienti del mercato libero;
- la
fissazione del termine di decorrenza del corrispettivo tariffario specifico per
i clienti che non adeguano in un lasso di tempo ragionevole, anche in relazione
al costo, i propri impianti ai requisiti tecnici;
-
dare seguito ad alcune osservazioni avanzate dai soggetti
interessati, concernenti in particolare:
- l'individuazione
di un valore minimo degli indennizzi automatici, anche nei casi,
temporaneamente possibili negli anni 2006 e 2007, in cui la penalità a carico
di una impresa distributrice risulti insufficiente all'erogazione dei
menzionati indennizzi, prevedendo in tali casi un contributo erogabile dalla
Cassa conguaglio per il settore elettrico a valere sul conto "Oneri per
recuperi di continuità";
- la
previsione di requisiti semplificati per i clienti alimentati in media tensione
con impianti di utenza già protetti contro i guasti per corto circuito (guasti
polifase) e aventi caratteristiche da rendere poco probabile l'insorgere di un
guasto monofase, individuabili nei clienti aventi impianti con potenza
disponibile inferiore a 400kW, un limitato sviluppo della rete di media
tensione in cavo e un solo trasformatore MT/BT;
-
fissare il termine da cui decorrerà la corresponsione alle
imprese distributrici del corrispettivo tariffario specifico da parte dei
clienti finali e delle altre utenze alimentati in media tensione non adeguati
ai requisiti tecnici secondo un principio di gradualità, a partire da quelli di
maggiore potenza dal 2007;
-
strutturare tale corrispettivo in modo che risulti composto da
una quota fissa annua e da una quota variabile proporzionale al numero di ore
di utilizzo, in modo da essere correlato alla probabilità di insorgenza di
guasti sugli impianti di utenza non dotati dei requisiti tecnici necessari a
evitare che i clienti serviti dalla stessa linea subiscano interruzioni per
effetto di tali guasti;
-
prevedere che tale corrispettivo sia trattenuto dalle imprese
distributrici fino a un tetto prestabilito, a compensazione dei maggiori costi
sostenuti per effetto delle interruzioni provocate dai clienti i cui impianti
non sono adeguati ai requisiti tecnici, dimensionando il corrispettivo rispetto
a tali costi;
-
rinviare a successivo provvedimento la determinazione del
corrispettivo tariffario specifico per i clienti finali e le altre utenze
alimentati in media tensione dotati di impianti con potenza disponibile
inferiore o uguale a 500 kW e non adeguati ai requisiti tecnici, anche in
ragione dei nuovi elementi di regolazione della continuità del servizio che
saranno introdotti nel periodo di regolazione successivo a quello 2004-2007.
Ritenuto che non sia opportuno dare seguito ad alcune
osservazioni avanzate dai soggetti interessati concernenti, in particolare:
-
il rinvio dell'erogazione degli indennizzi al termine del
completamento dell'adeguamento di tutti gli impianti di utenza, in ragione
dell'eventualità che i clienti non provvedano all'adeguamento degli impianti:
detto rinvio non sarebbe compatibile con l'esigenza di incentivare
l'adeguamento degli impianti da parte dei clienti e richiederebbe la fissazione
di un obbligo di adeguamento da parte dell'Autorità, quando invece è
preferibile una soluzione basata su incentivi e disincentivi economici;
-
la proporzionalità degli indennizzi automatici alla potenza
impegnata piuttosto che alla potenza disponibile, in ragione della necessaria
coerenza con le penalità, previste dall'articolo 32 del Testo integrato della
qualità a carico delle imprese distributrici per gli anni 2006 e 2007, che sono
proporzionali alla potenza disponibile in misura convenzionale del 70%; tale
misura convenzionale potrà essere superata nel periodo di regolazione
successivo a quello 2004-2007, nella direzione, già indicata dall'Autorità, di
rilevare la potenza effettivamente interrotta per ciascuna interruzione e per
ciascun cliente, grazie alla disponibilità di misuratori orari e teleletti su
tutta l'utenza alimentata in media tensione;
-
l'esclusione dalla regolazione del numero di interruzioni,
anche solo con riferimento agli anni 2006 e 2007, dei clienti alimentati in
media tensione con piccola potenza disponibile; detta esclusione comporterebbe
la permanenza di una fascia numerosa di clienti in condizioni tecniche tali da
non permettere il dispiegamento di tutte le opportunità di miglioramento della
continuità del servizio.
Ritenuto che :
-
l'adeguamento degli impianti di utenza ai requisiti tecnici
possa produrre un miglioramento della continuità del servizio, in termini di
riduzione del numero di interruzioni, ulteriore a quello raggiungibile per
effetto della sola introduzione di penalità a carico delle imprese
distributrici;
-
tale miglioramento comporterà benefici per tutti i clienti,
inclusi quelli alimentati in bassa tensione, connessi alle linee dei clienti
che hanno adeguato i propri impianti ai requisiti tecnici;
-
sia opportuno raccomandare al CEI di proseguire nell'avviato
processo di aggiornamento della normazione tecnica allo scopo di favorire un
ampio e rapido adeguamento degli impianti degli utenti, in particolare di
quelli alimentati in media tensione, ai requisiti tecnici, riferendo
periodicamente sullo stato di avanzamento dei lavori di normazione.
Ritenuto infine necessario:
-
integrare l'articolo 32, comma 32.1, lettera a), del Testo
integrato della qualità allo scopo di differenziare lo standard specifico di
continuità per clienti alimentati in alta tensione in relazione al tipo di
connessione alla rete di distribuzione, per i clienti che richiederanno la
connessione a reti AT successivamente alla presente deliberazione, in modo da
permettere al cliente una libera scelta tra soluzioni di connessione con
diverso costo e diverso livello di qualità;
-
effettuare la rettifica di due errori materiali di cui al
comma 32.2 e alla tabella 3 del Testo integrato della qualità
DELIBERA
-
di integrare l'articolo 32, comma 32.1, lettera a),
dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: Testo integrato della qualità dei
servizi elettrici), aggiungendo dopo le parole "1 interruzione senza preavviso
lunga all'anno" le parole "salvo che per i clienti AT che, a partire dall'1
gennaio 2005, richiedano la connessione a reti AT in derivazione rigida, per i
quali si applica lo standard di 2 interruzioni senza preavviso lunghe
all'anno";
-
di rettificare il comma 32.2 del Testo integrato della qualità
dei servizi elettrici aggiungendo dopo le parole "il cui contratto di trasporto
è rimasto in vigore per l'intero anno" le parole "o che hanno immesso energia
elettrica nella rete di distribuzione";
-
di sostituire l'articolo 33 del Testo integrato della qualità
dei servizi elettrici con il disposto normativo di cui all'Allegato A
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
-
di sostituire l'articolo 34 del Testo integrato della qualità
dei servizi elettrici, con il disposto normativo di cui all'Allegato B
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
-
di rettificare la tabella 3 del Testo integrato della qualità
dei servizi elettrici sostituendo le parole "potenza disponibile" con le parole
"potenza media interrotta";
-
di raccomandare ai clienti finali alimentati in media tensione
l'applicazione della Guida CEI 11-35, con particolare riferimento alla taratura
coordinata delle protezioni degli impianti di utenza con le protezioni degli
impianti di distribuzione, in relazione alle diverse condizioni di esercizio;
-
di raccomandare al Comitato Elettrotecnico Italiano il
proseguimento dell'attività di armonizzazione e aggiornamento di norme e guide
tecniche in grado di favorire un rapido e esteso processo di adeguamento degli
impianti di utenza ai requisiti tecnici indicati nell'Allegato A, con riguardo
anche alla corretta esecuzione della manutenzione degli impianti dei clienti
finali e altre utenze alimentati in alta e media tensione, riferendo
periodicamente all'Autorità in merito all'avanzamento di tali attività di
normazione;
-
di pubblicare nel sito
internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il Testo integrato della
qualità dei servizi elettrici come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente
provvedimento;
-
di pubblicare il
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
sito internet (www.autorita.energia.it) dell'Autorità affinché entri in vigore dal
giorno successivo alla sua pubblicazione.