Articolo 1
Definizioni
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1.1 |
Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modificazioni, integrate come segue:
- Testo integrato è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente aggiornata e integrata;
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Articolo 2
Modificazioni del Testo integrato
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2.1 |
Al Testo integrato sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
- Al comma 1.1 è aggiunta la seguente definizione:
"Componente MCT è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03;"
- L'articolo 16 è sostituito con il seguente:
"Articolo 16
Componenti UC3, UC6 e MCT
Ciascuna impresa distributrice applica ai clienti finali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f) le componenti UC3, UC6 e MCT."
- Alla lettera f) del comma 24.1 le parole "componente UC3 e UC6 " sono sostituite con le parole "componenti UC3, UC6 e MCT";
- Alla lettera f) del comma 24.2 le parole "componente UC3" sono sostituite con le parole "componenti UC3 e MCT";
- Alla lettera f) del comma 24.3 le parole "componente UC3" sono sostituite con le parole "componenti UC3 e MCT";
- Al comma 53.1 le parole "UC3 UC5 e UC6" sono sostituite dalle parole "UC3 UC5 ,UC6 e MCT";
- Dopo l'articolo 58 è aggiunto il seguente articolo 58.1:
"Articolo 58.1
Esazione delle componenti MCT e dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03
58.1.1 Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera c), versano a Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente MCT in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo.
58.1.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dall'anno 2005, la Cassa riscuote gli ammontari derivanti dall'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 386/03, come aggiornata dall'Autorità, all'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, nell'anno precedente.
58.1.3 La quantità di energia elettrica di cui al comma 58.1.2 viene determinata dalla Cassa, con apposita istruttoria, previa approvazione dell'Autorità, avvalendosi eventualmente della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e delle dichiarazioni fornite dagli autoproduttori agli Uffici tecnici di Finanza."
- Al comma 59.1, dopo la lettera p), è aggiunta la seguente lettera:
"q) il conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, alimentato dalla componente MCT."
- Alla fine del comma 60.1, dopo le parole "della legge n. 368/03" sono aggiunte le parole: ", di competenza dell'anno 2004".
- Dopo l'articolo 71.1 è aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 71.2
Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale
71.2.1 Il Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale viene utilizzato per la copertura degli oneri derivanti dalle misure di compensazione territoriale stabilite dall'articolo 4 della legge n. 368/03.
71.2.2 Il Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale è alimentato dal gettito riscosso ai sensi dell'articolo 58.1."
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Articolo 3
Aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03 e della componente MCT
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3.1 |
Per l'anno 2005, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03, è pari a 0.0153 centesimi di euro/kWh.
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3.2 |
A partire dal 1 gennaio 2005, la componente tariffaria MCT è pari a 0,02 centesimi di euro/kWh. |
Articolo 4
Disposizioni transitorie e finali
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4.1 |
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Cassa invia all'Autorità, per l'approvazione, le modalità di attuazione dello stesso, con riferimento alla quantificazione dell'energia e all'esazione dell'ammontare di cui al comma 58.1.2 del Testo integrato. |
4.2 |
Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, per l'anno 2004, la Cassa accantona cautelativamente il gettito di competenza del medesimo anno 2004 destinato al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera a), del Testo integrato, al netto di quanto di competenza della Sogin Spa ai sensi della deliberazione n. 71/02. |
4.3 |
Entro il 31 dicembre 2005 la Cassa trasferisce dal Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, anche utilizzando quanto accantonato ai sensi del precedente comma 4.2, un ammontare pari all'onere di competenza dell'anno 2004 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03,relativamente all'energia consumata sul territorio nazionale, esclusa l'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99. |
4.4 |
La presente deliberazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione. |