Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 195/04
Avvio di procedimento per l'eventuale regolazione delle partite economiche di alcuni servizi di pubblica utilità erogati nell'anno 2004 e per l'aggiornamento delle fasce orarie per l'anno 2005
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it l'8 novembre
2004. In data 11 novembre 2004 si è provveduto a ripubblicare
la Tavola 1 allegata in quanto sono stati riscontrati errori tecnici.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS
Nella
riunione del 5 novembre 2004
Visti:
-
la
legge 14 novembre 1995, n. 481;
-
il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
-
la
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 2 settembre 2003, n. 97/03 (di seguito: deliberazione n. 97/03);
-
la
deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2003, n. 126/03
(di seguito:
deliberazione n. 126/03) recante avvio del procedimento per la determinazione
dei prezzi all'ingrosso di cessione dell'energia elettrica alle imprese
distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2004;
-
l'Allegato
A (di seguito: Testo integrato) alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio
2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
-
la
deliberazione 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito: deliberazione n. 21/04);
-
l'Allegato
A alla deliberazione 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n.
48/04);
-
la
deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 134/04 (di seguito:
deliberazione n. 134/04);
-
la
deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2004, n. 150/04 (di seguito:
deliberazione n. 150/04);
-
la
deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2004, n. 151/04 (di seguito:
deliberazione n. 151/04);
-
il
documento per la consultazione in data 4 giugno 2003, recante misure
transitorie per l'introduzione di condizioni per la trasparenza e la
concorrenza nell'approvvigionamento di energia elettrica destinata ai clienti
del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio
di dispacciamento (di seguito: documento per la consultazione 4 giugno 2003);
-
il
documento per la consultazione in data 1 luglio 2003, recante tariffe per il
servizio di trasporto e corrispettivi per i servizi di misura e vendita di
energia elettrica per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004-31 dicembre 2007
(di seguito: documento per la consultazione 1 luglio 2003);
-
la
lettera della società Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) all'Autorità in
data 25 luglio 2003, prot. AD/P2003000202 (di seguito: lettera 25 luglio 2003);
-
la nota dell'Autorità al Gestore della rete in data 27 ottobre
2003, prot. PB/M03/3147/gb (di seguito: nota 27 ottobre 2003);
-
la
lettera del Gestore della rete all'Autorità in data 20 novembre 2003, prot. n.
15395, prot. Autorità n. 30242 del 24 novembre 2004 (di seguito: lettera 20
novembre 2003);
-
la nota dell'Autorità al Gestore della rete in data 12 ottobre
2004, prot. PB/R04/3675/cp (di seguito: nota 12 ottobre 2004);
-
la
lettera del Gestore della rete all'Autorità in data 22 ottobre 2004, prot. n.
P2004020607 del 22 ottobre 2004 (di seguito: lettera 22 ottobre 2004).
Considerato che:
-
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19
dicembre 1990, n. 45/90 (di seguito:
provvedimento Cip n. 45/90) collocava prevalentemente le fasce F1 e F2,
corrispondenti a quelle a maggior costo elettrico unitario, nelle ore piene
invernali, ciò che conseguiva alla rilevazione che nei mesi invernali si
concentrava il maggior prelievo di energia elettrica;
-
nei documenti per la consultazione 4 giugno 2003 e 1 luglio 2003,
l'Autorità ha evidenziato la necessità di operare una nuova determinazione
delle fasce orarie, in considerazione delle modifiche dei profili di prelievo
degli utenti, al fine di una più corretta valorizzazione dell'energia elettrica
e dei servizi di pubblica utilità in regime amministrato;
-
con la lettera 25 luglio 2003, il Gestore della rete ha trasmesso
all'Autorità una proposta per la revisione, a valere per il secondo semestre 2003,
delle fasce orarie rilevanti per la produzione di energia elettrica, ai sensi
dell'articolo 20, comma 20.1, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003,
n. 67/03;
-
con la deliberazione n. 97/03, l'Autorità, sulla base
dell'anzidetta proposta del Gestore della rete e sulla scorta dei dati rilevati
nel corso dei primi otto mesi dell'anno 2003, ha modificato la remunerazione
per fascia oraria per il secondo semestre 2003;
-
la deliberazione n. 126/03, nell'avviare il procedimento di
determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso per l'anno
2004, ha
evidenziato, tra l'altro, come l'articolazione per fasce orarie del prezzo
all'ingrosso dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita
ai clienti del mercato vincolato non risultasse coerente con il profilo di
carico del sistema elettrico italiano, riconoscendo ai produttori una bassa
remunerazione in ore di alto carico effettivo e, viceversa, un'alta
remunerazione in ore di basso carico effettivo;
-
con la nota 27 ottobre 2003, l'Autorità ha richiesto al Gestore
della rete un aggiornamento degli stati di criticità attesi nel sistema
elettrico nazionale in termini di scarsità o, in ultima istanza, di
inadeguatezza dell'offerta di energia elettrica in rapporto alla domanda;
-
con la lettera 20 novembre 2003, il Gestore della rete ha
ridefinito l'articolazione del profilo orario atteso del fabbisogno di energia
elettrica con riferimento all'anno 2004, spostando le fasce orarie a più alta
valorizzazione economica (F1 ed F2) dal periodo invernale al periodo estivo, e
che tale articolazione è stata pubblicata dal Gestore della rete in data 15
dicembre 2003 sul proprio sito internet; in considerazione degli esiti delle
consultazioni svolte sulla base dei documenti per la consultazione 4 giugno
2003 e 1 luglio 2003 e in coerenza con la proposta del Gestore della rete,
l'Autorità ha ridefinito le fasce orarie nella Tabella 1 dell'Allegato 1 al
Testo integrato;
-
al fine di
consentire la riprogrammazione degli apparecchi di misura presso i clienti
finali, l'Autorità ha disposto che le nuove fasce orarie entrassero in vigore
il 1 aprile 2004, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione n.
5/04;
-
la nuova
articolazione delle fasce orarie è stata impugnata con ricorso al Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) n.
2166/2004, assistito da domanda di sospensione cautelare, e con i ricorsi n.
2029/2004 e n. 2030/2004;
-
con ordinanza n.
1150/04, il Tar Lombardia ha respinto la domanda incidentale di sospensione
della predetta articolazione;
-
con sentenze n.
3201/04, n. 3197/04, e n. 3198/04, il Tar Lombardia ha annullato la nuova
articolazione delle fasce orarie per vizi attinenti l'avvio del procedimento;
-
con le
deliberazioni n. 134/04, n. 150/04 e n. 151/04, l'Autorità ha proposto ricorsi
in appello, con contestuali istanze di sospensione avverso, rispettivamente, le
sentenze del Tar Lombardia n. 3201/04, n. 3197/04 e n. 3198/04;
-
con ordinanza n.
3995/04 il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare presentata
dall'Autorità di sospensione della sentenza del Tar Lombardia n. 3201/04,
rinviando all'udienza del 21 dicembre 2004 per la decisione della causa nel
merito;
-
una decisione del
Consiglio di Stato sfavorevole all'Autorità comporterebbe la necessità di
adottare, con riferimento all'anno 2004 e decorrenza 1 aprile 2004, criteri
forfettari per la rideterminazione e la regolazione delle partite economiche
relative ai servizi di pubblica utilità per i quali siano previsti
corrispettivi articolati per fascia oraria, e in particolare:
-
al servizio di scambio dell'energia elettrica, di cui alla
Titolo 2 della deliberazione n. 48/04;
-
al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, di cui
al Titolo 5 della deliberazione n. 48/04;
-
al servizio di trasmissione dell'energia elettrica, di cui al
Titolo 2 del Testo integrato;
-
al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al
Titolo 2 del testo integrato
-
al servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del
mercato vincolato, di cui al Titolo 3 del Testo integrato,
-
al servizio di messa a disposizione di capacità produttiva a
garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale, di cui al Titolo 4
della deliberazione n. 48/04;
-
una decisione del
Consiglio di Stato sfavorevole all'Autorità, inoltre, modificherebbe
retroattivamente gli effetti della disciplina della limitazione del potere di
mercato di cui alla deliberazione n. 21/04.
Considerato che:
-
le fasce orarie, così come definite dal provvedimento
Cip n. 45/90, non riflettevano più adeguatamente le intensità di carico
registrate dal sistema elettrico italiano;
-
le
fasce orarie, come definite dal Testo integrato, costituiscono un presidio
fondamentale alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, poiché recepiscono
gli stati di criticità del sistema elettrico nazionale prospettati dal Gestore
della rete ed incentivano i produttori a rendere disponibile la propria
capacità produttiva nel periodo di maggior richiesta;
-
con
la nota 12 ottobre 2004, l'Autorità ha chiesto al Gestore della rete
indicazioni in ordine all'eventuale necessità di aggiornare le fasce orarie per
l'anno 2005;
-
con
la lettera 22 ottobre 2004, il Gestore della rete ha inviato all'Autorità le
proprie proposte di aggiornamento del profilo degli stati presunti del
fabbisogno per l'anno 2005, predisposte sulla base di "specifiche
riconfigurazioni localizzate per tener conto della differente disposizione
delle festività infrasettimanali e dei fine settimana", nonché di "opportune
rettifiche puntuali identificate a seguito di riscontri rispetto agli effettivi
livelli di fabbisogno registrati nel corso del corrente anno";
-
dalle
suddette proposte derivano limitate variazioni delle fasce orarie di cui al
Testo integrato, ciò che preserva la stabilità e la coerenza del segnale economico
sotteso alle medesime;
-
l'aggiornamento
delle fasce orarie per l'anno 2005 deve essere effettuato con salvezza dei
livelli di remuneratività dei servizi erogati a mezzo reti.
Ritenuto opportuno avviare un procedimento:
-
per l'adozione, condizionatamente all'esito sfavorevole
all'Autorità dei sopra indicati giudizi pendenti davanti al Consiglio di Stato,
con riferimento all'anno 2004 e decorrenza 1 aprile 2004, di criteri forfettari
per la rideterminazione e la regolazione delle partite economiche relative ai
servizi di pubblica utilità sopra richiamati;
-
per la formazione di un provvedimento di aggiornamento delle fasce
orarie di cui al Testo integrato per l'anno 2005, nei termini di cui
all'allegata Tabella 1, ovvero, condizionatamente all'esito sfavorevole
all'Autorità dei sopra indicati giudizi pendenti davanti al Consiglio di Stato,
di conferma delle fasce orarie di cui al Testo integrato ed aggiornamento delle
stesse nei termini sopra indicati
DELIBERA
-
Di avviare un procedimento:
- per l'adozione,
condizionatamente all'esito sfavorevole all'Autorità dei sopra indicati giudizi
pendenti davanti al Consiglio di Stato, con riferimento all'anno 2004 e
decorrenza 1 aprile 2004, di criteri forfettari per la rideterminazione e la
regolazione delle partite economiche relative ai servizi di pubblica utilità
per i quali siano previsti corrispettivi articolati per fascia oraria, e in
particolare:
-
al
servizio di scambio dell'energia elettrica, di cui alla Titolo 2 della
deliberazione n. 48/04;
-
al
servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, di cui al Titolo 5 della
deliberazione n. 48/04;
-
al
servizio di trasmissione dell'energia elettrica, di cui al Titolo 2 del Testo
integrato;
-
al
servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al Titolo 2 del testo
integrato;
-
al
servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, di
cui al Titolo 3 del Testo integrato;
-
al
servizio di messa a disposizione di capacità produttiva a garanzia
dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale, di cui al Titolo 4 della
deliberazione n. 48/04;
- per la
formazione di un provvedimento di aggiornamento delle fasce orarie di cui al
Testo integrato per l'anno 2005, nei termini di cui all'allegata Tabella 1,ovvero,
condizionatamente all'esito sfavorevole all'Autorità dei sopra indicati giudizi
pendenti davanti al Consiglio di Stato, di conferma delle fasce orarie di cui
al Testo integrato ed aggiornamento delle stesse nei termini sopra indicati.
-
Di designare quale responsabile del procedimento il Direttore della
Direzione energia elettrica
-
Di dare mandato al responsabile del procedimento di predisporre e di
rendere disponibili, ai fini della formazione del provvedimento di cui al punto
1, lettera a), uno o più documenti per la consultazione.
-
Di stabilire che i soggetti interessati possano inviare osservazioni e
proposte relative allo schema riportato all'allegata Tabella 1 entro il
15 novembre 2004.
-
Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione.