Delibera
n. 194/04
Modifiche ed integrazioni all'allegato a della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it
il 26 novembre 2004
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 280 del 29.11.04
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS
Nella riunione del 4 novembre
2004
Visti:
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la legge 14 novembre 1995, n. 481;
-
il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito:
decreto legislativo n. 379/03);
-
il decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni
urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione (di seguito: decreto legge n. 136/04);
-
la legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge n.
136/04 (di seguito: legge n. 186/04);
-
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 marzo 2004, n. 48/04 (di
seguito: deliberazione n. 48/04);
Considerato che:
-
l'articolo 5, comma 5.3, del decreto legislativo n. 379/03
prevede che la remunerazione per la disponibilità della capacità produttiva sia
applicata a tutte le unità di produzione ubicate sul territorio nazionale che
risultino dispacciabili secondo le regole per il dispacciamento definite dalla
società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il
Gestore della rete) e che si rendano disponibili nei giorni che risultano
critici ai fini della copertura della domanda nazionale (di seguito: giorni
critici), comprensiva del necessario margine di riserva di potenza;
-
l'articolo 5, comma 5.4, del decreto legislativo
n. 379/03 prevedeva che detta remunerazione venisse esclusa con
riferimento alle unità di produzione che, nei giorni critici, producevano sulla
base di contratti bilaterali per la quota di capacità impegnata in detti contratti;
-
la disposizione di cui al precedente alinea è stata
modificata, a far data dal 29 luglio 2004, dalla legge n. 186/04, e che, per
effetto di tale modifica, da allora prevede l'ammissione alla predetta
remunerazione delle unità di produzione che, nei giorni critici, producono
sulla base di contratti bilaterali anche per la quota di capacità impegnata in
detti contratti.
Ritenuto che sia opportuno adeguare l'Allegato A della
deliberazione n. 48/04 al nuovo dettato dell'articolo 5, comma 4, del decreto
legislativo n. 379/03
DELIBERA
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di modificare l'Allegato
A alla deliberazione n. 48/04, come segue:
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al comma 31.1, prima delle parole "Ai soli fini" sono aggiunte
le parole "Salvo quanto stabilito al comma 31.2,";
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dopo il comma 31.1, è aggiunto il seguente comma:
"31.2A partire dal 29 luglio
2004, e fino a termine del periodo transitorio, la somma di cui alla lettera b)
del comma 31.1, ai soli fini della remunerazione della disponibilità di
capacità produttiva, è posta a zero."
- di pubblicare l'Allegato
A alla deliberazione n. 48/04 nel testo risultante dalle modifiche ed
integrazioni introdotte con il presente provvedimento
-
di pubblicare il
presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel
sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).