Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 168/04
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 30
settembre 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 245 del 18-10-2004 - Suppl. Ordinario n.158
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 settembre 2004
Visti:
-
la
legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
-
il
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
-
la
direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
-
la
legge 23 agosto 2004, n.
239;
-
la
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
-
la
delibera dell'Autorità 18 dicembre 1998, n. 154/98;
-
la
deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00, e successive modifiche e
integrazioni (di seguito: deliberazione n. 47/00);
-
la
deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n.
236/00, e successive modifiche
e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 236/00);
-
la
deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche
e integrazioni;
-
la
deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
-
la
deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;
-
la
deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04;
-
la
deliberazione dell'Autorità 6 maggio
2004, n. 70/04;
-
la
deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;
-
il documento per la consultazione 15 luglio 2004 recante regolazione della qualità
dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: documento
per la consultazione).
Considerato che:
-
l'articolo
1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la
promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità
del settore del gas, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in
condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero
territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e
consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di
politica generale formulati dal Governo;
-
l'articolo
2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlli
lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione
della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di
indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti
dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o
eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di servizio;
-
l'articolo
2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani
direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei
soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali
e specifici di qualità;
-
l'articolo
2, comma 19, lettera a), della legge n. 481/95 prevede che i parametri che
l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del price-cap,
inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo
pluriennale, tengano conto anche di altri elementi tra i quali il recupero di
qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno
triennale;
-
l'articolo
2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità in caso
di inosservanza dei propri provvedimenti ovvero nel caso in cui le informazioni
e i documenti acquisiti non siano veritieri irroghi sanzioni amministrative
pecuniarie;
-
l'articolo
2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e
le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni,
la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.
Considerati per la sicurezza
e continuità del servizio di distribuzione:
-
gli effetti positivi derivanti dalla
regolazione definita dall'Autorità con la deliberazione n. 236/00 ed in
particolare:
-
l'aumento della tutela dei clienti finali sotto il
profilo della sicurezza derivante sia dall'introduzione dell'obbligo per il
distributore di effettuare il servizio di pronto intervento anche a valle del
punto di consegna del gas, nel caso di segnalazione di dispersioni di gas, sia
dal miglioramento nella tempestività di effettuazione del servizio di pronto
intervento da parte dei distributori;
-
una maggiore omogeneità nelle modalità di effettuazione
delle attività rilevanti ai fini della sicurezza tra i diversi distributori
operanti nel Paese, accompagnata da un aumento significativo della quota annua
delle reti sottoposte ad ispezione programmata per l'individuazione delle
dispersioni di gas;
-
il raggiungimento di una maggiore uniformità nella
conoscenza dei principali eventi di sicurezza e di continuità del servizio
mediante l'introduzione di modalità uniche nazionali di registrazione
dei principali parametri di sicurezza (chiamate telefoniche per pronto
intervento, dispersioni di gas, controlli del grado di odorizzazione del gas,
misure del potenziale di protezione catodica) e di continuità (numero delle
interruzioni nella fornitura di gas e clienti finali coinvolti);
-
la predisposizione, su impulso dell'Autorità, di linee
guida sulle attività rilevanti per la sicurezza del servizio di distribuzione
del gas da parte del Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig) e delle
associazioni tecniche del settore del gas Atig e Apce, linee guida che hanno
favorito la piena attuazione della deliberazione n. 236/00;
-
l'aumento della conoscenza degli incidenti da gas e
delle emergenze nel Paese a seguito dell'introduzione dell'obbligo per i
distributori di inviare comunicazione al Cig degli incidenti da gas e delle
emergenze che li avessero coinvolti;
-
le criticità evidenziate dall'attuazione della
deliberazione n. 236/00 ed in particolare:
-
il perdurare presso un certo numero di distributori di
modalità di gestione e di registrazione delle chiamate telefoniche per pronto
intervento disomogenee e non sempre adeguate;
-
le differenti interpretazioni da parte dei distributori
relativamente agli obblighi di registrazione e di comunicazione delle
interruzioni nella fornitura di gas, con particolare riferimento alle tipologie
di interruzioni soggette ad obbligo di comunicazione ed a quelle invece
escluse;
-
la graduale pubblicazione delle linee guida di cui sopra
accompagnata dal fatto che non tutti i distributori hanno compreso che la
deliberazione n. 236/00 ne rendeva obbligatoria l'attuazione;
-
la problematicità dell'utilizzo dei punteggi introdotti,
in particolare per quelli di continuità, ai fini della comparazione della
sicurezza e della continuità tra diversi impianti di distribuzione.
Considerati per la qualità
commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita di gas:
-
gli effetti positivi derivanti dalla regolazione
definita dall'Autorità con la deliberazione n. 47/00 ed in particolare:
-
la omogeneizzazione dei livelli di qualità commerciale
erogata nel Paese a seguito della definizione, rispetto alla precedente
disciplina della Carta dei servizi, di livelli unici nazionali;
-
il miglioramento dei tempi di effettuazione delle
prestazioni più frequentemente richieste dai clienti finali, mediamente
inferiori in misura significativa rispetto ai tempi massimi fissati
dall'Autorità;
-
il rilevante aumento dei rimborsi concessi ai clienti
derivante dall'introduzione del meccanismo automatico di indennizzo;
-
il miglioramento nella tempestività di erogazione
dell'indennizzo automatico a seguito del meccanismo di aumento del valore
dell'indennizzo automatico in funzione del ritardo nella sua erogazione al
cliente.
-
le criticità evidenziate dall'attuazione della
deliberazione n. 47/00 ed in particolare:
-
la frequenza dei casi nei quali il preventivo per
l'esecuzione dei lavori consegnato al cliente finale da parte del venditore non
contiene tutte le informazioni fornite dal distributore;
-
l'assenza di un termine ultimo entro il quale sia il
distributore sia il venditore sono tenuti alla corresponsione degli indennizzi
automatici al cliente;
-
la mancata definizione, in relazione alle verifiche del
gruppo di misura o della pressione di fornitura, di un importo massimo dovuto
dal cliente finale nel caso in cui l'esito della verifica sia a sfavore del
cliente finale stesso.
Considerate le proposte
contenute nel documento per la consultazione ed in particolare:
-
in tema di regolazione della sicurezza e della
continuità del servizio di distribuzione:
-
la maggiore attenzione riservata all'attività di pronto
intervento, ritenuta cruciale per la sicurezza del cliente mediante:
- il
miglioramento dell'attuale livello generale di pronto intervento sull'impianto
di distribuzione;
- l'introduzione di
un nuovo livello generale di pronto intervento a valle del misuratore;
- la
previsione di penalità per mancato rispetto dei livelli generali di pronto
intervento;
-
l'introduzione di un nuovo indicatore che consenta il
monitoraggio della tempestività di messa in sicurezza dell'impianto in presenza
di dispersioni di gas su parti aeree degli allacciamenti e sui gruppi di
misura;
-
l'aumento del numero minimo dei controlli annui di
odorizzazione del gas, attività che, con il pronto intervento, risulta
fondamentale per assicurare adeguati livelli di sicurezza;
-
la semplificazione degli obblighi di comunicazione
relativi alla continuità e l'abolizione dei relativi punteggi;
-
la previsione di un obbligo di sostituzione completa o
di risanamento completo delle tubazioni in ghisa nell'arco di 10 anni, tenuto
conto che i dati comunicati dai distributori all'Autorità evidenziano la
maggiore frequenza di dispersioni di gas da reti con presenza di tali
tubazioni;
-
in tema di regolazione della qualità commerciale del
servizio di distribuzione del gas:
-
la previsione di un unico livello soggetto ad indennizzo
automatico per la richiesta di preventivi per l'esecuzione sia di lavori
semplici sia di lavori complessi e il miglioramento dei livelli relativi
all'esecuzione di lavori semplici o complessi;
-
la semplificazione della regolazione mediante la
soppressione di due livelli generali del servizio di distribuzione relativi ai
sopralluoghi per i preventivi e alle richieste di verifica della pressione di
fornitura;
-
la previsione della sottoscrizione da parte del cliente
finale di un modulo in occasione dell'effettuazione di una delle prestazioni
soggette a livello specifico, quale riscontro della sua esecuzione;
-
la fissazione di un termine ultimo per il pagamento
dell'indennizzo automatico al cliente;
-
la previsione di un importo massimo dovuto dal cliente
finale nel caso in cui l'esito della verifica del gruppo di misura o della
pressione di fornitura sia sfavorevole per il cliente finale stesso;
-
in tema di regolazione della qualità commerciale del
servizio di vendita del gas:
-
l'introduzione dell'obbligo per il venditore di
trasmettere integralmente al cliente finale il preventivo ricevuto dal
distributore, eventualmente migliorato per quanto riguarda le condizioni
economiche praticate;
-
la trasformazione dell'attuale livello generale relativo
alla richiesta di rettifica di fatturazione in livello specifico, per
assicurare una maggiore tutela dei clienti finali, in particolare con
riferimento al tempo di accredito delle somme erroneamente fatturate;
-
la previsione di suddividere i reclami scritti e le
richieste scritte di informazioni in cinque gruppi, con una comunicazione
trimestrale dei dati, al fine di consentire una pubblicazione comparativa più
puntuale e più tempestiva della qualità erogata dai venditori;
-
la fissazione di un termine ultimo per il pagamento da
parte del venditore dell'indennizzo automatico al cliente finale sia per
prestazioni di propria competenza sia per gli indennizzi ricevuti dal
distributore;
-
in tema di controllo dei dati di qualità dei servizi
gas:
-
la definizione di una metodologia semplificata di
controllo, che consenta l'effettuazione di un significativo numero di controlli
presso gli esercenti al fine di evitare i vantaggi indebiti che deriverebbero
ad alcuni esercenti per la mancata attuazione dei provvedimenti dell'Autorità
in tema di qualità dei servizi gas;
-
l'adozione di un metodo statistico per stimare con
metodi probabilistici, a partire
dall'esame di un campione di eventi di sicurezza o di prestazioni di qualità
commerciale, gli eventi o le prestazioni non pienamente conformi alla
regolazione introdotta dall'Autorità;
-
la definizione di penalità da associare agli eventi di
sicurezza od alle prestazioni di qualità commerciale stimati, al fine di
introdurre disincentivi alla inadeguatezza della qualità erogata dagli
esercenti;
-
la possibilità data all'esercente di scegliere se
accettare l'esito dell'applicazione della metodologia semplificata e del metodo
statistico oppure se sottoporsi ad ulteriori accertamenti sui dati di qualità
comunicati.
Considerate le osservazioni
presentate dai soggetti all'interno del processo di consultazione ed in
particolare le richieste:
-
dei distributori di gas naturale e delle proprie
associazioni di categoria di:
-
mantenere un unico livello generale di pronto intervento
al valore attuale per non togliere la necessaria flessibilità operativa ai
distributori nelle località meno favorite territorialmente, senza introdurre il
nuovo indicatore di messa in sicurezza dell'impianto, ritenuto inefficace per un
miglioramento del servizio di pronto intervento;
-
non prevedere penalità per mancato rispetto del livello
generale di pronto intervento al fine di evitare il rischio che qualche
distributore possa scambiare il costo di tali penalità con i costi evitati per
il potenziamento del servizio di pronto intervento;
-
semplificare ulteriormente gli obblighi di registrazione
e comunicazione relativi alle interruzioni di fornitura, in particolare per le
interruzioni brevi e con preavviso, tenuto conto del ridotto numero di tali
eventi;
-
definire meccanismi di incentivazione della sicurezza,
per premiare i comportamenti virtuosi e riconoscere i costi di chi eroga un
servizio caratterizzato da maggiori livelli di sicurezza;
-
non introdurre l'obbligo di sottoscrizione da parte del
cliente finale del modulo che attesta l'esecuzione della prestazione richiesta,
in quanto da una parte esistono già i riscontri aziendali e, dall'altra, spesso
il cliente finale non è presente all'effettuazione della prestazione richiesta;
-
non ridurre i tempi massimi di effettuazione di alcune
prestazioni (in particolare degli allacciamenti) sulla base dei tempi medi
nazionali, poiché da una parte i livelli attuali consentono al distributore una
adeguata flessibilità sul territorio e, dall'altra, sempre più spesso gli Enti
Locali, a partire dai livelli fissati dall'Autorità, chiedono un ulteriore
miglioramento per l'aggiudicazione del servizio;
-
prevedere che tutte le richieste di prestazioni da parte
dei clienti transitino attraverso un venditore di gas al fine di favorire
recuperi di efficienza ed apportare una importante semplificazione nei flussi
tra i vari soggetti operanti a vario titolo nel settore del gas;
-
non assegnare penalità sulla base di una stima delle
inadempienze, ma solo sulla base di riscontri oggettivi in sede di controllo;
-
dei venditori di gas naturale di non prevedere la
suddivisione dei reclami scritti e delle richieste scritte di informazioni in
cinque gruppi in quanto tale disposizione da una parte non è utile per il
cliente finale, per il quale ai fini del cambio fornitore può bastare il numero
complessivo dei reclami stessi, e, dall'altra, è eccessivamente onerosa per i
venditori;
-
degli esercenti che forniscono gas di tipo diverso dal
gas naturale di prevedere per essi una attuazione semplificata della
regolazione dell'Autorità che tenga in debito conto le condizioni in cui
operano (gestioni di piccole dimensioni e disperse su territori lontani di
norma dai principali centri urbani);
-
delle associazioni dei consumatori di ridurre la fascia
di puntualità degli appuntamenti, prevedendo altresì l'obbligo di stima del
tempo richiesto per l'effettuazione dell'intervento richiesto (con riduzione
conseguente dell'impegno di tempo per il cliente finale), e di favorire la
risposta tempestiva ed esaustiva ai reclami inviati da parte dei clienti finali
agli esercenti;
-
delle organizzazioni sindacali di non limitarsi alla
regolazione del tempo di arrivo sul luogo di chiamata telefonica per pronto
intervento, ma di monitorare adeguatamente anche la fase successiva di messa in
sicurezza degli impianti, al fine di evitare che sia inviato con rapidità
personale che non sia in grado di assicurare una tempestiva risoluzione della
situazione di pericolo.
Ritenuto con riferimento
alla regolazione della sicurezza e della continuità del servizio di
distribuzione che:
-
sia opportuno in relazione al servizio di pronto
intervento al fine di favorire da una parte il raggiungimento di una maggiore
omogeneità nella tempestività da parte di tutti i distributori e, dall'altra,
per ridurre i casi in cui il servizio non è prestato assicurando una
tempestività minima:
-
mantenere un unico livello generale sia sull'impianto di
distribuzione sia per dispersioni riscontrate a valle del punto di consegna,
con un suo miglioramento mediante la previsione di un tempo di arrivo sul luogo
di chiamata entro 60 minuti per almeno il 95% delle chiamate;
-
confermare il meccanismo delle penalità per mancato
rispetto di tale livello generale per incentivare i distributori con una
tempestività inadeguata del servizio ad un suo miglioramento;
-
prevedere comunque la trasformazione dell'attuale
livello generale (arrivo sul luogo di chiamata entro 60 minuti per almeno il
90% delle chiamate) in obbligo di servizio, sanzionabile in caso di mancato
rispetto;
-
confermare l'introduzione dell'indicatore di messa in
sicurezza dell'impianto al fine di consentire all'Autorità il monitoraggio
della tempestività nella rimozione del pericolo segnalato con la chiamata
telefonica di pronto intervento;
-
non sia giustificabile un incremento del numero minimo
annuo obbligatorio di controlli del grado di odorizzazione del gas, numero
ritenuto adeguato, rinviando l'eventuale riconoscimento di un maggiore impegno
del distributore nel controllo dell'odorizzazione ai futuri meccanismi
incentivanti i recuperi di sicurezza di cui alla successiva lettera e);
-
sia opportuna una ulteriore semplificazione degli
obblighi di registrazione e di
comunicazione della continuità del servizio al fine di non distogliere i
distributori dagli aspetti rilevanti di sicurezza;
-
sia necessario introdurre l'obbligo di sostituzione o
risanamento delle tubazioni in ghisa, almeno per quelle con giunti canapa e
piombo, prevedendo il completamento del piano di sostituzione o risanamento
nell'arco di dieci anni, ritenuto compatibile con il recupero dei relativi
costi mediante le tariffe di distribuzione, tenuto conto delle quantità di
tubazioni ancora da sostituire o risanare;
-
sia necessario riconsiderare la possibilità di
introdurre meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza; tuttavia, stante la
complessità della materia, nonché la possibilità di diverse alternative e di
diversi impatti economici in funzione del meccanismo prescelto, si ritiene
necessario avviare una ulteriore consultazione su tale tema per potere giungere
nei minimi tempi tecnici necessari all'individuazione delle possibili
soluzioni.
Ritenuto che con riferimento
alla regolazione della qualità commerciale dei servizi gas siano da accogliere:
- le richieste dei distributori di gas naturale, in quanto finalizzate ad
una maggiore semplificazione della regolazione definita dall'Autorità, ad
eccezione di quanto evidenziato nel successivo punto;
- le richieste dei venditori di mantenere l'attuale regolazione dei
reclami scritti e delle richieste scritte di informazioni, in quanto si
ritiene che in questa fase di avvio della liberalizzazione del mercato del
gas sia opportuno evitare l'introduzione di oneri di registrazione e
comunicazione per i venditori che non siano ritenuti indispensabili;
- le richieste delle associazioni dei consumatori di riduzione della
fascia di puntualità, prevedendo peraltro tale riduzione solo per gli
appuntamenti personalizzati, per i quali il cliente finale ha dimostrato una
maggiore sensibilità per l'impegno di tempo richiesto.
Ritenuto che con riferimento
alla regolazione della qualità commerciale dei servizi gas non siano da
accogliere le richieste dei distributori di gas naturale di:
-
non migliorare il livello relativo alle richieste di
preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici, poiché l'omogeneità e
standardizzazione di tali richieste rende giustificabile la conferma di un
significativo miglioramento del relativo livello specifico;
-
fare transitare tutte le richieste di prestazioni
attraverso un venditore di gas, poiché, non essendo ancora sviluppata una piena
concorrenza tra venditori su tutto il territorio nazionale, si correrebbe il
rischio che il cliente finale, che voglia accedere al servizio di distribuzione
del gas, non riesca a trovare alcun venditore al quale richiederlo;
-
di non fissare un importo massimo da addebitare al
cliente finale per le verifiche del gruppo di misura e della pressione di
fornitura in caso di esito negativo per il cliente finale stesso, poiché si
ritiene che almeno per i clienti finali alimentati in bassa pressione, che
costituiscono la quasi totalità degli utilizzatori del servizio, si debba
assicurare la possibilità di ottenere una verifica all'anno con costi mantenuti
sotto un valore massimo fissato a livello nazionale, evitando in tal modo da
una parte ingiustificate disparità di trattamento da distributore a
distributore e, dall'altra, che un costo troppo elevato diventi un disincentivo
alla richiesta di verifica per il cliente finale.
Ritenuto altresì che in
merito al controllo dei dati di qualità dei servizi gas sia necessario:
-
confermare l'adozione di una metodologia semplificata di
controllo dei dati di qualità e l'utilizzo del metodo statistico proposto,
poiché solo in questo modo è possibile avviare un significativo numero di
controlli, come richiesto da più soggetti consultati, stante l'elevato numero
di distributori e di venditori di gas da sottoporre a controllo nonché
l'elevato numero di eventi di sicurezza e di prestazioni di qualità commerciale
da verificare;
-
introdurre penalità a carico dell'esercente per eventi di sicurezza o
prestazioni di qualità commerciale stimati con il metodo statistico di cui
sopra sia riscontrati non validi o non conformi a seguito dell'effettuazione di
controlli sui dati di qualità comunicati dall'esercente;
-
prevedere, per gli esercenti che non accettino l'esito
derivante dall'applicazione della metodologia semplificata di controllo dei
dati di qualità e del metodo statistico, la possibilità di richiedere un
ulteriore controllo per verificare la piena attuazione dei provvedimenti
dell'Autorità in tema di qualità dei servizi gas;
-
accogliere la richiesta dei soggetti consultati di
prevedere un periodo iniziale di sperimentazione della metodologia semplificata
e del metodo statistico, senza applicazione delle penalità, al fine di
verificarne l'adeguatezza e di apportare successivi eventuali accorgimenti
migliorativi, stante la novità del metodo proposto e la necessità di mettere a
disposizione degli esercenti il programma di calcolo che implementa il metodo
statistico e permettere agli esercenti l'effettuazione di verifiche che
simulino gli eventuali controlli da parte dell'Autorità.
Ritenuto che sia opportuno:
-
accogliere le richieste degli esercenti che forniscono
gas di tipo diverso dal gas naturale, limitando l'applicazione della
regolazione della qualità dei servizi gas definita dall'Autorità alle
principali attività di sicurezza, intendendosi per tali l'effettuazione del
servizio di pronto intervento e dell'ispezione programmata delle reti nonché la
predisposizione di adeguata cartografia, al fine di favorire l'impegno di tali
esercenti a diffondere il servizio anche nelle zone del Paese che ne siano
ancora sprovviste;
-
prevedere disposizioni transitorie per l'anno 2005
finalizzate a rendere più graduale l'attuazione delle modifiche apportate alla
regolazione della qualità dei servizi gas, vigente fino al 2004, ed a
consentire a tutti i soggetti di approntare le opportune modifiche nelle
procedure aziendali e nei sistemi informativi;
-
avviare una ulteriore consultazione sul tema dei
meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza al fine di individuare, nei
minimi tempi tecnici necessari, le possibili soluzioni da adottare con
successivo provvedimento dell'Autorità.
Ritenuto infine opportuno
istituire presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico un Conto,
denominato Conto per la qualità dei servizi gas:
- nel quale fare affluire gli importi
provenienti dall'applicazione delle penalità a carico dell'esercente sia in caso
di mancato rispetto del livello generale di pronto intervento, per cause
riconducibili all'esercente medesimo, sia per eventi di sicurezza o prestazioni
di qualità commerciale stimati o riscontrati non validi o non conformi a
seguito dell'effettuazione di controlli sui dati di qualità comunicati
dall'esercente;
-
dal
quale attingere gli importi necessari per alimentare i futuri meccanismi
incentivanti i recuperi di sicurezza
DELIBERA
-
di
approvare il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in materia di qualità dei servizi di
distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato), allegato
alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
-
di
svolgere, all'interno del procedimento di cui alla deliberazione 6 maggio 2004,
n. 70/04, una ulteriore consultazione sul tema della definizione di meccanismi
incentivanti i recuperi di sicurezza da parte dei distributori di gas;
-
di
prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità affinché il Testo
integrato entri in vigore dall'1 gennaio 2005.