Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 136/04
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 30
luglio 2004, ai sensi dell'articolo
6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 luglio 2004
Visti:
-
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003;
-
la legge
14 novembre 1995, n.
481 (di seguito: legge n. 481/95);
-
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/99);
-
l'articolo
5 della delibera
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio
1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei
procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza
dell'Autorità;
-
la
deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00;
-
la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2002, n. 50/02.
Considerato che:
-
la libertà
di accesso alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a parità di
condizioni costituisce un prerequisito essenziale per la fruibilità e la diffusione
del servizio elettrico da parte dei clienti finali, nonché ai fini dell'ordinato
svolgimento del mercato dell'energia elettrica;
-
l'articolo 2, comma
12, lettera d), della legge n. 481/95, stabilisce che, nel perseguire le
finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge, l'Autorità
definisca condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti elettriche, ove previste dalla normativa vigente;
-
conseguentemente, con
la deliberazione n. 52/00, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
del decreto legislativo n. 79/99, ha emanato direttive alla società
Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa per l'adozione di regole
tecniche in materia di progettazione e
funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle
apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle
linee dirette ai fini della connessione alla rete di trasmissione nazionale,
della sicurezza e della interoperabilità delle reti elettriche;
-
l'articolo 9, comma
9.1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che le imprese
distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti
che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e
purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni dell'Autorità
in materia di tariffe, contributi ed oneri;
-
l'articolo 3 della
deliberazione n. 50/02 stabilisce che i soggetti
gestori di rete di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e b), ad eccezione
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.4, della medesima deliberazione,
pubblichino e trasmettano all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali
per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche di rispettiva
competenza ivi inclusi gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali
per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione, intesi come la
porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con
obbligo di connessione di terzi;
Ritenuto opportuno avviare un procedimento ai fini della
formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della
legge n. 481/95, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99,
in materia di condizioni tecnico-economiche di
accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica
DELIBERA
-
di avviare un procedimento ai fini dell'adozione dei
provvedimenti cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge
n. 481/95, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, in materia
di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti
di distribuzione di energia elettrica;
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di prevedere che, ai fini dello svolgimento
dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive:
- siano
costituiti gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati e di
formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, e che si tenga conto
di eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle
relative esigenze di coordinamento;
-
possano essere coinvolti organismi tecnici di normazione
impiantistica e società che svolgono ricerca di sistema nel settore elettrico,
al fine della predisposizione di osservazioni e proposte;
-
di
conferire mandato al vicedirettore dell'Area
elettricità dell'Autorità, con il supporto del vicedirettore dell'Area
consumatori e qualità del servizio dell'Autorità, per ciò che concerne gli
aspetti relativi alla qualità del servizio elettrico, di sviluppare gli
adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari
allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive, ivi
inclusa la conduzione dei gruppi di lavoro di cui la punto precedente;
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di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet
dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla
data della sua pubblicazione.