Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 102/04
Avvio di istruttoria conoscitiva sulle dinamiche di offerta delle risorse necessarie per il servizio di dispacciamento e di selezione delle medesime nei mesi di maggio e giugno 2004
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 28
giugno 2004, ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20
febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25
giugno 2004,
Visti:
- la legge 14
novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la delibera
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30
maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali sullo svolgimento dei
procedimenti;
- la
deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito:
deliberazione n.21/04);
- la
deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 47/04, ed, in particolare, l'Allegato
A alla medesima deliberazione (di seguito: deliberazione n.47/04);
- la
deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, e successive modificazioni
(di seguito: deliberazione n. 48/04);
- le regole per
il dispacciamento di merito economico V.2.0., pubblicate nel proprio sito internet
dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il
Gestore della rete) nella versione risultante dall'approvazione dell'Autorità
effettuata con deliberazione n. 47/04 (di seguito: regole per il
dispacciamento);
Considerato che:
- il Gestore
della rete svolge il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul
territorio nazionale, ricompreso tra i servizi di pubblica utilità nel settore
elettrico erogati ai sensi della legge n. 481/95 e del decreto legislativo n.
79/99; e che, a decorrere dall'1 aprile 2004, il servizio di dispacciamento è
svolto sulla base di merito economico quanto a selezione ed approvvigionamento
delle risorse necessarie all'erogazione del medesimo, ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo n.79/99;
- il servizio di
dispacciamento di merito economico erogato dal Gestore della rete si conforma
alle disposizioni generali della deliberazione n.48/04 ed alle regole per il
dispacciamento emanate dallo stesso Gestore; e che, sulla base della suddetta
regolamentazione, la maggior parte delle risorse necessarie per l'erogazione
del medesimo servizio è reperita su un apposito mercato regolamentato,
denominato "mercato per il servizio di dispacciamento", di cui all'articolo 24
della deliberazione n.48/04;
- l'articolo 2,
comma 12, lettere da g) ad i), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità:
- controlli lo
svolgimento dei servizi, tra cui il servizio di dispacciamento di cui ai
precedenti alinea, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della
documentazione e delle notizie utili;
- emani direttive
concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti
esercenti i servizi medesimi;
- assicuri la più
ampia pubblicità delle condizioni dei servizi, effettui studi sull'evoluzione
del settore e dei singoli servizi, anche per modificare le condizioni tecniche,
giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei
medesimi, e promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione
dei servizi;
- con
deliberazione n.21/04, l'Autorità ha istituito ed esercita, anche attraverso i
propri Uffici, una funzione di monitoraggio sugli approvvigionamenti di
risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento e sull'onere medio che
viene a generarsi sul medesimo mercato, sulla base dell'analisi di opportuni
indici di mercato e di disponibilità delle unità che erogano dette risorse
calcolati dal Gestore della rete, nonché attraverso l'accesso diretto e da
remoto al sistema di archiviazione dei dati utilizzato per il calcolo dei
suddetti indici;
Considerato
che:
- il mercato per
il servizio di dispacciamento si compone, di norma, di tre fasi sequenziali
nelle quali vengono approvvigionate le risorse per il dispacciamento:
- la prima delle quali,
svolta il giorno precedente a quello di riferimento, consiste nella definizione
di programmi vincolanti per le unità di produzione abilitate ad offrire nel
mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: fase ex ante);
- la seconda,
svolta in maniera continua dal Gestore della rete, è finalizzata a rivedere i
programmi di cui alla precedente lettera a) per approvvigionare risorse per il
tempo reale (di seguito: fase continua);
- la terza ed
ultima fase è orientata a chiudere le posizioni delle unità di produzione
abilitate che si sono maturate a programma nelle fasi ex ante e continua
rispetto all'effettivo ammontare di energia elettrica immessa in rete dalle
medesime unità (di seguito: fase conclusiva);
- ai fini della
funzione di monitoraggio esercitata dall'Autorità, i risultati della fase ex
ante, unitamente all'onere rinveniente dalla medesima fase del mercato per
il servizio di dispacciamento, sono resi giornalmente disponibili; e che i
risultati della fase continua sono stati resi disponibili, per il mese di
aprile 2004, solo alla metà del mese di giugno 2004; e che i risultati della
fase conclusiva sono disponibili solo due mesi dopo la chiusura del mese di
riferimento, all'esito delle procedure di settlement eseguite dal
Gestore della rete;
- il monitoraggio
delle sole fasi giornaliere disponibili, vale a dire quelle ex ante del
mese di aprile 2004, ha portato a concludere che, per il medesimo mese, l'onere
medio mensile potesse subire un incremento trascurabile rispetto all'onere medio
mensile del regime amministrato previgente l'avvio del dispacciamento di merito
economico; e che tale onere fosse tale da non rilevare particolari
comportamenti opportunistici degli operatori nel mercato per il servizio di
dispacciamento per il mese di aprile 2004;
- con lettera in
data 17 giugno 2004 (prot. Autorità n.14375 del successivo 18 giugno), il
Gestore della rete ha comunicato all'Autorità l'onere consuntivo (comprensivo
delle tre fasi di cui al precedente alinea) del mercato per il servizio di dispacciamento
del mese di aprile 2004, confermando un modesto incremento dell'onere medesimo
rispetto all'onere del regime amministrato previgente;
- con la medesima
lettera di cui al precedente alinea, il Gestore della rete ha altresì fornito
una stima dell'onere medio mensile delle fasi giornaliere ex ante
nel mese di maggio 2004 che mostrerebbe un significativo aumento rispetto all'analogo
onere delle fasi ex ante del mese di aprile 2004, nonché una stima
prospettica dell'onere medio mensile delle fasi giornaliere ex ante nel
mese di giugno 2004 che riporta un aumento ulteriore rispetto all'analogo onere
delle fasi ex ante del mese di aprile 2004;
- le motivazioni
di tali aumenti non previsti devono essere ricercate sia in un anomalo
incremento dei volumi di risorse approvvigionate sul mercato del servizio di
dispacciamento rispetto al previgente regime amministrato, sia in un
significativo rialzo dei prezzi offerti dagli operatori delle unità abilitate
nel mercato per il servizio di dispacciamento che potrebbero configurare in
tale mercato una situazione di insufficiente concorrenza, potenzialmente distorsiva;
Considerato
che:
- con
deliberazione n. 47/04, l'Autorità ha disposto la revisione delle regole per il
dispacciamento entro 90 giorni dall'avvio del dispacciamento di merito
economico (1 aprile 2004), fissando alcuni criteri di revisione, in particolare
ai punti 12, 13, 15, 20, 25 e 28 della Parte II dell'Allegato alla medesima
deliberazione, che possono servire per la miglior definizione delle esigenze di
approvvigionamento di risorse da parte del Gestore della rete ed il
contenimento di eventuali distorsioni nel mercato del servizio di dispacciamento;
- a seguito delle
eventuali rilevazioni di anomalie nel mercato per il servizio di dispacciamento
possono essere posti in essere strumenti regolamentari atti alla mitigazione
del potere di mercato che si manifesta, di norma, nei comportamenti di operatori
che elevino i prezzi offerti sfruttando l'esclusività o la quasi-esclusività
delle proprie unità di produzione abilitate in termini di localizzazione sul
territorio nazionale o di tipologia di servizio reso dalle medesime; e che tali
strumenti prevedono, tipicamente, l'utilizzo delle predette unità come impianti
essenziali per la sicurezza del sistema nel caso di esclusività dei medesimi
ovvero definiscono limiti sui prezzi di offerta per alcune unità di produzione
abilitate;
- l'eventuale
utilizzo degli strumenti regolamentari di cui al precedente alinea consente di
contenere l'onere rinveniente dal mercato per il servizio di dispacciamento a
livelli equivalenti a quelli dei regimi amministrati basati sulla remunerazione
delle risorse in ragione dei costi riconosciuti per la prestazione delle
medesime;
Ritenuto opportuno avviare un'istruttoria
conoscitiva finalizzata ad analizzare le dinamiche di offerta delle
risorse necessarie per il servizio di dispacciamento e di selezione delle
medesime nei mesi di maggio e giugno 2004, ai fini di valutare eventuali
distorsioni nel mercato per il servizio di dispacciamento ed, eventualmente,
formulare strumenti regolamentari preventivi orientati al contenimento di dette
distorsioni
DELIBERA
Di avviare
un'istruttoria conoscitiva per analizzare le dinamiche di offerta delle risorse necessarie per il servizio di
dispacciamento e di selezione delle medesime nei mesi di maggio e giugno 2004,
ai fini di valutare eventuali distorsioni nel mercato per il servizio di
dispacciamento ed, eventualmente, introdurre strumenti regolamentari preventivi
orientati alla mitigazione di dette distorsioni;
Di conferire mandato al
dott. ing. Guido Bortoni ed al dott. Antonio Molteni, rispettivamente nella
loro posizione di vice direttore dell'Area elettricità e del Servizio legale e
legislativo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di procedere:
- allo svolgimento delle attività conoscitive con le
finalità di cui al precedente punto, anche avvalendosi del Nucleo interno
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas appositamente costituito per il
monitoraggio del sistema delle offerte (Nucleo Italian Power Exchange and
Economic Dispatching, denominato in acronimo IPEXED);
- alle convocazioni e all'organizzazione degli incontri
con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalità in relazione alle
esigenze di conduzione e sviluppo dell'istruttoria conoscitiva in oggetto;
- alla formulazione di proposte all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas per gli eventuali interventi volti ad evitare il perdurare
dell'elevato livello di oneri relativi al mercato per il servizio di dispacciamento e delle situazioni di
insufficiente concorrenza o di distorsione su tale mercato;
Di prevedere, qualora ciò
fosse opportuno, per alcuni aspetti della presente istruttoria conoscitiva,
analisi e valutazioni da effettuare con il supporto di servizi di consulenza
esterni;
Di pubblicare il presente
provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e
il gas (www.autorita.energia.it).