Disposizioni urgenti per l'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 12 giugno 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 146 del 24.6.04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 11 giugno 2004,
Visti:
-
la legge 14
novembre 1995, n. 481;
-
il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo
n. 79/99);
-
il decreto del
Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2003, recante modalità e
condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004 (di
seguito: decreto ministeriale 17 dicembre
2003);
-
il decreto del
Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante disposizioni in
materia di assunzione della titolarità delle funzione di garante della
fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico ai
sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
e direttive alla medesima società (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre
2003);
-
l'Allegato A
alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03, recante Agreement
between Autorità per l'energia elettrica e il gas and Commission de régulation
de l'energie on transfer capacity allocation over the grid interconnecting
Italy with France for the year 2004
(di seguito: accordo tra Autorità);
-
l'Allegato B
alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03 (di seguito:
deliberazione n. 157/03);
-
l'Allegato A
alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e successive
modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
Considerato che:
-
l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo
n. 79/99, prevede che le modalità e le condizioni per l'assegnazione della
capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica siano definite
tenendo conto di un'equa ripartizione della capacità di trasporto complessiva tra mercato vincolato e mercato
libero;
-
l'articolo
9, comma 9.1, della deliberazione n. 157/03, prevede che, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, la quota
di capacità di trasporto su base annuale per l'importazione strettamente
necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulla frontiera elettrica
con lo Stato confinante in cui ha sede la parte estera titolare del singolo
contratto pluriennale sia riservata alla parte italiana titolare dei medesimi o
al soggetto acquirente dell'energia elettrica sottesa a detti contratti,
qualora l'energia elettrica così importata sia destinata ai clienti del mercato
vincolato;
-
l'articolo 5, della medesima deliberazione
n. 157/03, prevede che perl'importazione di energia elettrica, la capacità di trasporto
assegnabile su base settimanale e giornaliera sia determinata, includendo in
detta determinazione, anche la capacità di trasporto che si rende disponibile
con continuità su base giornaliera o settimanale per effetto di variazioni
della capacità impegnata previste nei contratti pluriennali in essere;
-
l'articolo 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2003
prevede che la società Acquirente unico
S.p.a. (di seguito: l'Acquirente Unico), dall'1 gennaio 2004, acquisisca tutta
l'energia elettrica oggetto dei
contratti pluriennali di importazione in
essere stipulati dalla società Enel S.p.a. (di seguito: Enel Spa)
anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;
-
l'Autorità,
con nota in data 4 febbraio 2004, prot. AO/RM04/388, nel fornire
raccomandazioni in esito all'istruttoria conoscitiva sulle interruzioni del
servizio elettrico nel mese di giugno 2003, ha rappresentato all'Acquirente
Unico l'esigenza che vengano adottate le misure necessarie a compensare le
conseguenze dell'esercizio delle clausole di modulabilità inserite nei predetti
contratti pluriennali di importazione;
-
l'Acquirente
Unico, con lettera del 8 marzo 2004 prot. AU/P2004000137, ha rappresentato
all'Autorità che il contratto pluriennale tra l'Enel Spa e la società Eléctricité
de France (di seguito: EdF) prevede, anche per l'anno 2004, diverse
clausole di interrompibilità e modulabilità, per le quali, a fronte di un
impegno di capacità di importazione pari a 1.400 MW corrispondenti ad una
fornitura complessiva di 12.298 GWh, è prevista una fornitura garantita di soli
9.150 GWh in ore scelte da EdF garantendo, comunque, la messa a disposizione di
1.100 MW per 7.500 ore/anno e 300 MW per 3000 ore/anno;
-
il contratto
pluriennale tra l'Enel Spa e l'EdF prevede che l'Enel Spa possa rifiutare, su
base giornaliera, entro le ore 16 del giorno prima, la capacità messa a
disposizione da EdF per l'importazione;
-
l'Acquirente
Unico, nella citata lettera dell'8 marzo 2004, ha richiesto all'Autorità
ulteriori indicazioni al fine di poter intervenire a compensare le conseguenze
dell'esercizio delle clausole di interrompibilità e di modulabilità,
evidenziando altresì difficoltà nel provvedervi partecipando alle procedure di
assegnazione previste dalla deliberazione n. 157/03;
-
la
riduzione di 800 MW dell'apporto dalla Francia relativamente al contratto di
importazione tra l'Enel Spa e l'EdF lo scorso 26 giugno 2003 ha costituito
concausa nel determinare l'adozione da parte della società Gestore della rete
di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) di misure di
difesa a garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale, tra cui
l'applicazione del primo livello di severità dei distacchi programmati a
rotazione dell'utenza diffusa, determinando in tal modo interruzioni del
servizio di fornitura di energia elettrica in estese zone del Paese;
-
gli esiti delle
procedure concorsuali finalizzate alla conclusione dei contratti differenziali
con funzione di copertura del rischio di prezzo svolte finora dall'Acquirente
Unico evidenziano che il mercato vincolato necessita di ulteriori forme di copertura
dal rischio prezzo per acquisti nel sistema delle offerte atteso che i prezzi
medi per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nei mercati esteri sono in
prevalenza inferiori ai prezzi di approvvigionamento dell'energia elettrica in
Italia;
-
l'articolo 17,
comma 17.1, lettera b), della deliberazione n. 157/03, stabilisce che il Gestore della rete proceda all'assegnazione
della capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera, tra
l'altro, sulla frontiera elettrica con la Francia mediante metodi di
assegnazione che possono avvalersi di mercati organizzati, quale il sistema
delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
-
con lettera in
data 30 aprile 2004, prot. n. GRTN/P2004009380 (prot. Autorità n. 11187
in pari data), il Gestore della rete ha rappresentato all'Autorità l'impossibilità
di assegnare la capacità di trasporto sulla rete di interconnessione che
dovesse rendersi disponibile con continuità su base giornaliera per effetto
dell'esercizio delle citate clausole di modulabilità e di interrompibilità
mediante le procedure di assegnazione della capacità disponibile su base
giornaliera di cui al precedente alinea;
-
l'Autorità, con
nota del 21 maggio 2004, prot. AO/R04/1722, inviata al Ministero delle attività
produttive, ha rilevato l'opportunità di prevedere alcune misure per l'approvvigionamento
del mercato vincolato, tra cui l'assegnazione
al medesimo mercato della capacità di importazione che si rende disponibile su
base giornaliera per effetto delle variazioni della capacità di trasporto
impegnata dai contratti pluriennali;
-
il Ministero
delle attività produttive, con nota del 27 maggio 2004, prot. 254486, ha
prestato assenso sulla opportunità di porre in essere le misure individuate
dall'Autorità nella nota di cui al precedente alinea e che le medesime misure
risultavano peraltro già compatibili con il quadro normativo e regolamentare di
riferimento, in particolare, con il decreto ministeriale 17 dicembre 2003;
-
l'Enel Spa, con
lettera in data 9 giugno 2004, prot. 165, ha comunicato all'Autorità il proprio
impegno a non esercitare la facoltà di rifiutare la capacità messa a
disposizione da EdF per l'importazione di energia elettrica in Italia per l'anno
2004;
-
con lettera
dell'11 giugno 2004 (prot. Autorità n. 14009 in pari data), la Commission
de regulation de l'énergie, su proposta dell'Autorità formulata con nota in
data 10 giugno 2004, prot. n. AO/R04/1954, ha rappresentato il
proprio consenso a modificare, per l'anno 2004, l'accordo tra Autorità
prevedendo che la capacità di trasporto assegnata al contratto pluriennale tra
l'Enel Spa e l'EdF, e non utilizzata per effetto dell'esercizio delle clausole
di interrompibilità e modulabilità ivi previste, sia assegnata all'Acquirente
unico per l'importazione di energia elettrica da destinare ai clienti del
mercato vincolato;
Ritenuto opportuno:
-
emendare l'accordo
tra Autorità in coerenza con i citati termini;
-
consentire all'Acquirente
Unico, compatibilmente con il richiamato principio dell'equa ripartizione
complessiva tra mercato libero e mercato vincolato, di utilizzare per la
rimanente parte dell'anno 2004, al fine dell'importazione di energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato, la capacità di trasporto che
si rende disponibile con continuità su base giornaliera o settimanale per
effetto di variazioni della capacità impegnata dal contratto pluriennale tra l'Enel
spa e l'EdF in esito all'esercizio delle clausole di interrompibilità e
modulabilità previste nel medesimo contratto,
al fine di:
-
perseguire la completa
utilizzazione della capacità di importazione migliorando pertanto le condizioni
di adeguatezza del sistema elettrico nazionale;
-
consentire all'Acquirente
Unico di poter realizzare ulteriori forme di copertura del rischio prezzo
rispetto a quelle finora realizzate;
-
ottenere una
riduzione dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica per i clienti del mercato
vincolato;
DELIBERA
Di
approvare il seguente provvedimento:
Articolo 1
Modifiche dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 18 dicembre 2003, n. 157/03
1.1
Dopo il punto 13 della
sezione B dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 18 dicembre 2003, n. 157/03, è inserito il
seguente punto:
"13.1 As a temporary measure for
the sole year 2004, following the entering into force of Acquirente unico
Spa (the company which is in charge to assure the supply of the Italian
franchised market) and Enel having committed not to exercise its acceptance
right, the transfer capacity unused by the EdF-Enel long term supply contract,
which is released on daily basis in application of EdF's curtailment clause,
shall be assigned to Acquirente unico Spa to import electricity to
supply the Italian franchised market."
Articolo 2
Modifiche all'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 18 dicembre 2003, n. 157/03
2.1 L'Allegato B della deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18
dicembre 2003, n. 157/03, è modificato come segue:
a) all'articolo 5, comma 5.1, lettera c), dopo
la parola "essere" sono aggiunte le parole: ", al netto della capacità di
trasporto utilizzata dalla società Acquirente Unico S.p.A. per l'importazione
di energia elettrica per la fornitura dei clienti del mercato vincolato, ai
sensi del successivo articolo 9, comma 9.3";
b)
all'articolo 9,
dopo il comma 9.2, è inserito il seguente comma:
"9.3 La capacità di trasporto che si rende
disponibile con continuità su base giornaliera o settimanale per effetto di
variazioni della capacità impegnata previste nel contratto pluriennale tra la
società Enel spa e la società Électricité
de France, è assegnata alla società Acquirente unico Spa e
utilizzata dalla medesima società per l'esecuzione di contratti di fornitura di
energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato."
c) all'articolo 24, dopo il comma 24.8, è
inserito il seguente comma:
"24.9 La società Acquirente unico Spa conclude i
contratti di fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato
vincolato di cui all'articolo 9, comma 9.3, perseguendo l'obiettivo di cui all'articolo
2, comma 2.1."
Di pubblicare l'Allegato B alla
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 dicembre 2003, n. 157/03, con
le modificazioni introdotte dal presente provvedimento;
Di trasmettere il presente provvedimento al
Ministro delle attività produttive, alla Commission de régulation de
l'énergie, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e
alla società Acquirente Unico S.p.A.;
Di pubblicare il presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet
dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla
data di pubblicazione.