Modalità per l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 2 aprile
2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 86 del 16.4.04
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 1 aprile 2004
Visti:
- la
legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visti:
- l'allegato
A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di seguito: deliberazione
n. 118/03);
- le
proposte di attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli
impianti di illuminazione pubblica trasmesse all'Autorità dalle imprese
distributrici ai sensi dell'articolo 10, comma 10.1, della deliberazione
n. 118/03 (di seguito: le proposte delle imprese distributrici);
Considerato che:
- l'articolo
4, comma 2, della deliberazione n. 118/03 stabilisce, ai fini della
determinazione del prelievo residuo di area, che:
- per gli impianti di illuminazione pubblica si assume
un profilo orario determinato dall'Autorità;
- tutti i punti di prelievo in media e bassa tensione
corrispondenti a clienti finali del mercato vincolato sono considerati punti di
prelievo non trattati su base oraria;
- l'articolo
10, comma 1, della deliberazione n. 118/03 stabilisce che, entro 30 giorni
dalla pubblicazione della medesima deliberazione, le imprese distributrici
trasmettano all'Autorità una proposta per l'attribuzione su base oraria dell'energia
elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica;
- l'analisi
delle proposte delle imprese distributrici ha evidenziato che l'attribuzione su
base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione
pubblica deve tenere conto della collocazione geografica di detti impianti sul
territorio nazionale, nonché dell'eventuale capacità di modulazione del flusso
luminoso durante il periodo di accensione;
Ritenuto che sia opportuno stabilire le modalità per
l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti
di illuminazione pubblica del mercato libero tenendo conto delle proposte delle
imprese distributrici in merito alla localizzazione geografica di detti
impianti e dell'eventuale capacità di modulazione del flusso luminoso durante
il periodo di accensione, nonché di opportune misure di gradualità
DELIBERA
Di approvare il seguente provvedimento:
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini dell'interpretazione e
dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si
applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla
deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo
integrato) nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
- ora
convenzionale di accensione è l'ora in corrispondenza della quale è
convenzionalmente stabilita l'accensione degli impianti di illuminazione
pubblica;
- ora
convenzionale di spegnimentoè l'ora in corrispondenza della quale è
convenzionalmente stabilito lo spegnimento degli impianti di illuminazione
pubblica;
- decadi sono, per ciascun
mese, i seguenti raggruppamenti di giorni:
- prima decade: dal primo
al decimo giorno del mese;
- seconda decade:
dall'undicesimo al ventesimo giorno del mese ;
- terza decade: dal
ventunesimo all'ultimo giorno del mese;
- prima
fascia di accensione sono,
per ciascun giorno di ciascuna decade, le ore intercorrenti tra l'ora
convenzionale di accensione e le ore 24.00 dello stesso giorno;
- seconda
fascia di accensione sono,
per ciascun giorno di ciascuna decade, le ore intercorrenti tra le ore 24.00 e
l'ora convenzionale di spegnimento;
- fascia
geografica
è l'insieme delle regioni italiane caratterizzate dalla stessa ora
convenzionale di accensione e dalla stessa ora convenzionale di spegnimento;
- fascia
geografica centrale è
l'insieme delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Marche, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto;
- fascia
geografica occidentale è l'insieme delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte,
Sardegna e Valle d'Aosta;
- fascia
geografica orientale è
l'insieme delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.
Articolo 2
Oggetto
2.1 Il presente provvedimento disciplina
le modalità per l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata
dagli impianti di illuminazione pubblica i cui punti di prelievo non sono
trattati su base oraria e corrispondenti a clienti del mercato libero.
Articolo 3
Determinazione del profilo
orario di prelievo
3.1 Il profilo orario di prelievo di energia elettrica nei punti
di prelievo non trattati su base oraria
relativi di impianti di illuminazione pubblica di cui all'articolo 2, comma
2.1, è posto pari, ad una potenza oraria determinata, in ciascuna decade
di ciascun mese, in maniera tale che:
- il
valore della potenza oraria di prelievo della prima fascia di accensione sia
posta uguale in tutte le ore delle medesima fascia ad eccezione della prima
ora;
- il
valore della potenza oraria di prelievo della seconda fascia di accensione sia
posta uguale in tutte le ore delle medesima fascia ad eccezione dell'ultima
ora;
- nel
caso in cui siano adottate misure tecniche per la modulazione del flusso luminoso che comportino una
riduzione del prelievo di energia elettrica durante la seconda fascia di
accensione, il valore di cui alla precedente lettera b) sia posto uguale al 75%
del valore di cui alla precedente lettera a);
- il
valore della potenza oraria di prelievo nella prima ora della prima fascia di
accensione è pari al valore di cui alla precedente lettera a) moltiplicato per
il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale ora e 60;
- il
valore della potenza oraria di prelievo nell'ultima ora della seconda fascia di
accensione è pari al valore di cui alla precedente lettera b) moltiplicato per
il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale ora e 60;
- l'energia elettrica sottesa al profilo orario di prelievo
risulti pari all'energia elettrica prelevata nel mese per il quale detti
profili sono determinati.
3.2 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia
geografica centrale sono quelle indicate nella tabella 1 allegata al presente
provvedimento.
3.3
Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia
geografica occidentale sono posticipati di 15 minuti rispetto agli orari di cui
al comma 3.2.
3.4
Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia
geografica orientale sono anticipati di 15 minuti rispetto agli orari di cui al
comma 3.2.
Articolo 4
Disposizioni transitorie e
finali
4.1 Fino al 31 dicembre 2004, le ore di accensione
e spegnimento della fascia geografica occidentale e della fascia geografica
orientale sono poste pari a quelle della fascia geografica centrale.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione
Tabella 1: ore convenzionali di accensione e
spegnimento con riferimento alla fascia geografica centrale
mese
|
decade |
ora convenzionale di accensione |
ora convenzionale di spegnimento |
Gennaio |
1 |
17.05 |
7.55
|
|
2 |
17.15 |
7.50 |
|
3
|
17.25
|
7.45 |
Febbraio |
1 |
17.40 |
7.35
|
|
2 |
17.55
|
7.20
|
|
3 |
18.10 |
7.05
|
Marzo
|
1 |
18.20
|
6.50 |
|
2
|
18.35
|
6.30
|
|
3
|
18.50
|
6.10
|
Aprile
|
1 |
20.05 |
6.50 |
|
2
|
20.15
|
6.30
|
|
3
|
20.30
|
6.10
|
Maggio
|
1
|
20.45
|
5.55
|
|
2
|
20.55
|
5.40 |
|
3
|
21.10
|
5.30
|
Giugno
|
1
|
21.20
|
5.20
|
|
2
|
21.25
|
5.20
|
|
3 |
21.30
|
5.20
|
Luglio
|
1
|
21.30 |
5.30 |
|
2 |
21.20 |
5.40
|
|
3 |
21.10 |
5.45 |
Agosto
|
1 |
20.55 |
6.00 |
|
2 |
20.40 |
6.15 |
|
3 |
20.20 |
6.30 |
Settembre |
1 |
20.00 |
6.45 |
|
2 |
19.40 |
6.55 |
|
3
|
19.20 |
7.10 |
Ottobre |
1 |
19.00 |
7.20 |
|
2 |
18.40 |
7.35
|
|
3 |
18.25 |
7.45 |
Novembre |
1
|
17.10 |
7.00 |
|
2 |
16.55 |
7.15 |
|
3 |
16.50 |
7.25 |
Dicembre
|
1 |
16.50 |
7.40 |
|
2 |
16.50 |
7.45 |
|
3 |
16.55 |
7.55 |