Delibera
n. 48/04
Avvio del dispacciamento di merito economico per l'anno 2004 e connesse disposizioni in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 27 marzo
2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 102 del 3-5-2004 - Suppl. Ordinario n.81
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 marzo 2004
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito:
decreto legislativo n.79/99);
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito:
decreto legislativo n. 379/03);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 1 aprile 2003, n. 27/03 (di seguito: deliberazione n. 27/03);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di
seguito: deliberazione n. 168/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004
n. 05/04 (di seguito: Testo integrato);
- gli indirizzi adottati dal Ministro delle attività produttive
in data 31 luglio 2003 per l'attuazione di un sistema organizzato di
offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o
borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di
seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004);
- il documento per la consultazione 17 marzo 2004 recante
integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
30 dicembre 2003 n. 168/03 in materia di adeguatezza della capacità produttiva
del sistema elettrico nazionale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (capacity payment) e misure
attuative della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito:
documento per la consultazione 17 marzo 2004);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 26 marzo 2004, n. 47/04 (di seguito: deliberazione n. 47/04);
Considerato che:
- con la deliberazione n. 168/03 l'Autorità ha definito le
condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento
delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e
5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99; e che tale deliberazione ha
avviato il procedimento per l'adozione delle regole per il dispacciamento di
cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
- la deliberazione n. 168/03 pone, oltre alla disciplina
del dispacciamento di merito economico, alcune disposizioni transitorie con
efficacia per il solo anno 2004;
- il Ministro delle
attività produttive, con nota in data 11 dicembre 2003, ha previsto un
avviamento per fasi del Sistema Italia 2004; e, in particolare:
- una prima fase,
sperimentale, a decorrere dall'8 gennaio 2004, in parallelo al mantenimento del
sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica di cui alla
deliberazione n. 67/03 (di seguito: STOVE);
- una seconda
fase, transitoria, a decorrere dall'1 febbraio 2004, senza la partecipazione
dello domanda e con superamento del regime STOVE;
- una terza fase,
di regime per l'anno 2004, con decorrenza non posteriore all'1 aprile 2004;
- con lettera in data 28
gennaio 2004, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale
Spa (di seguito: il Gestore della rete) e la società Gestore del mercato elettrico Spa hanno
rappresentato all'Autorità che i risultati delle prove per l'avvio del mercato
elettrico inducevano a ritenere poco significative le indicazioni di prezzo e
la funzionalità complessiva del mercato di aggiustamento e del mercato dei
servizi di dispacciamento, ciò che era da imputare al fatto che le offerte
degli impianti sui mercati dell'energia, in particolare sul mercato del giorno
prima, in molte ore, non risultavano complessivamente sufficienti a coprire il
fabbisogno stimato dal Gestore della rete; che, in relazione alla sopra
descritta situazione, ritenevano opportuno procrastinare il periodo di
effettuazione delle prove per l'avvio del mercato elettrico, mantenendo in
operatività lo STOVE ed estendendo il
periodo di vigenza delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio
di dispacciamento dell'energia elettrica di cui alla deliberazione
n. 27/03, tenendo conto delle esigenze derivanti dai meccanismi di
regolazione delle relative partite economiche;
- in conseguenza di
quanto indicato al precedente alinea, l'avvio della fase di cui alla lettera b)
del precedente alinea veniva differito e con esso l'avvio del dispacciamento di
merito economico;
- il Gestore della rete ha provveduto a sottoporre a consultazione, unitamente
ad uno schema delle regole per il dispacciamento di merito economico, una
proposta di disciplina per il funzionamento del dispacciamento di merito
economico senza partecipazione della domanda;
- il Gestore della rete, con lettera in data 25
marzo 2004, ha rappresentato l'esigenza di
estendere la fase di Sistema Italia 2004 senza la partecipazione attiva
della domanda almeno fino al 31 dicembre 2004;
- con deliberazione n. 47/04 l'Autorità ha approvato, con modificazioni, lo
schema delle regole per il dispacciamento proposto dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7 del
deliberazione n. 168/03;
- il Gestore della rete ha comunicato con lettera in data 26
marzo 2004 che, stanti gli esiti delle prove condotte a partire dall'8 gennaio
2004 al fine di consentire il passaggio dal regime di dispacciamento
transitorio al regime di dispacciamento di merito economico, nelle ultime
settimane si sono realizzate e stabilizzate condizioni tecniche ed operative
che rendono possibile l'avvio del dispacciamento di merito economico;
- sussistono pertanto le condizioni per l'avvio del
dispacciamento di merito economico ai sensi dell'articolo 53, comma 53.6, della
deliberazione n. 168/03, sia dal punto di vista dell'impianto regolatorio
che dal punto di vista tecnico, operativo e strumentale, nei termini, a condizione
di adeguare, nel periodo di operatività del Sistema Italia senza la
partecipazione attiva della domanda, la disciplina del dispacciamento alle
esigenze poste da siffatta modalità di funzionamento del mercato regolamentato
dell'energia.
Considerato che:
- l'energia elettrica acquistata dal Gestore della rete o
venduta al medesimo Gestore dagli utenti dello scambio è valorizzata per fascia oraria, mentre l'energia
elettrica venduta nei mercati dell'energia è valorizzata su base oraria;
- la differente valorizzazione di cui al precedente alinea può
indurre distorsioni nelle scelte dei produttori circa la destinazione alla borsa o ai
contratti bilaterali dell'energia elettrica prodotta, portando ad un aumento
del costo medio del servizio di scambio;
Considerato che:
- con il decreto legislativo n. 379/03, nell'ambito del
servizio di dispacciamento, si persegue la finalità di concorrere alla
remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del
raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia
elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura della domanda
nazionale con i necessari margini, nell'ambito delle prestazioni di risorse
rese al Gestore della rete;
- l'adeguatezza
dell'offerta di energia elettrica del sistema elettrico nazionale è
caratteristica distinta dalla sicurezza di funzionamento del medesimo sistema
che, peraltro, viene garantita dal Gestore della rete ai sensi del decreto
legislativo n. 79/99, anche attraverso l'approvvigionamento e l'utilizzo
della riserva che, con decorrenza dalla data di entrata in funzione del
dispacciamento di merito economico, verrà acquisita con metodi di mercato ai
sensi della deliberazione n. 168/03;
- la
remunerazione dell'adeguatezza risulta già inclusa nel prezzo di cessione
dell'energia elettrica in regime amministrato; la disciplina del
dispacciamento, infatti, prevede l'obbligo in capo ai soggetti produttori di
rendere disponibile la capacità produttiva al Gestore della rete ai fini del
mantenimento in equilibrio delle immissioni e dei prelievi nel sistema
elettrico nazionale;
- il decreto
legislativo n. 379/03 interviene a rafforzare l'impianto della
remunerazione dell'adeguatezza, anche a fronte dei gravi eventi interruttivi
verificatisi lo scorso anno, prevedendo un regime incentivante finalizzato ad
orientare i comportamenti dei soggetti attivi nella produzione di energia
elettrica (attività libera ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo n. 79/99) e, se del caso, dei consumatori di energia elettrici
dotati di idonee caratteristiche tecniche, in maniera tale da assicurare la
disponibilità di capacità produttiva nei giorni definiti come critici dal
Gestore della rete in ordine alla copertura della domanda attesa;
- l'articolo 5 del
decreto legislativo n. 379/03 prevede che l'Autorità definisca il
corrispettivo per la remunerazione, per un periodo transitorio con decorrenza 1
marzo 2004 e termine alla data di entrata in funzione del regime di
remunerazione di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, della
disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento e del
mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema
elettrico nazionale;
- la stessa
disposizione di cui al precedente alinea prevede inoltre che l'Autorità, ai
fini della definizione del corrispettivo per il periodo transitorio, tenga
conto del gettito tariffario ad oggi destinato alla copertura dei costi per
l'approvvigionamento della riserva, vale a dire della riserva operativa ovvero
di quelle risorse necessarie per il Gestore della rete a garantire la sicurezza
di funzionamento del sistema elettrico nazionale, stabilendo di fatto un limite
massimo all'ulteriore remunerazione per l'adeguatezza;
- risulta necessario far sì che il sistema di remunerazione introdotto
dal decreto legislativo n. 379/03 sia reso compatibile con i sistemi di
remunerazione dell'energia elettrica e della riserva per la sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico che troveranno applicazione con l'avvio del
dispacciamento di merito economico, al
fine di evitare una interazione negativa tra di essi che determinerebbe oneri
impropri per i clienti finali;
- gli esiti della
consultazione hanno illustrato opinioni diverse da parte dei diversi soggetti
interessati che in parte non possono essere accettate e in parte non appaiono
richiedere una modifica sostanziale dello schema di provvedimento
dell'Autorità; e che fa eccezione a quanto appena considerato la richiesta di
rendere pubblico l'elenco degli impianti di produzione che rendono disponibile
la capacità produttiva;
- il provvedimento avente ad oggetto la remunerazione della
disponibilità della capacità produttiva doveva essere adottato, ai sensi del
decreto legislativo n. 379/03, entro un termine già scaduto, peraltro ordinatorio;
- l'adozione del suddetto provvedimento doveva scontare la
determinazione del Gestore della rete ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 379/03, in ordine all'individuazione dei giorni
critici per la disponibilità di capacità produttiva; e che tale determinazione
è stata comunicata all'Autorità con nota in data 15 marzo 2004 (protocollo
Autorità n. 6872);
- la necessità
di provvedere all'adozione del
presente provvedimento entro il mese di marzo 2004 in considerazione del
previsto aggiornamento del sistema tariffario alla fine del medesimo mese al
fine attivare la costituzione del gettito necessario a copertura dell'ulteriore
remunerazione dell'adeguatezza, nonché della attuale disponibilità delle
determinazioni del Gestore
della rete propedeutiche all'adozione del provvedimento medesimo;
- la situazione di urgenza venutasi a determinare nel modo sopra indicato avrebbe
consentito l'adozione del provvedimento senza preventivamente dar corso ad una
procedura di consultazione dei soggetti interessati;
- nonostante quanto sopra indicato in ordine ai riverberi
procedurali della obiettiva situazione di urgenza venutasi a creare quanto
all'adozione del provvedimento e delle misure ad esso complementari, si è ritenuto comunque opportuno
riconoscere ai soggetti interessati un breve termine entro il quale far
pervenire osservazioni o valutazioni in ordine ad uno schema di provvedimento,
onde poter disporre di un quadro di elementi il più possibile completo a
supporto della decisione;
Considerato che:
- sulle misure previste agli articoli 6 e 7 del documento per la
consultazione 17 marzo 2004:
- sui
commi 6.1, 6.2 e 7.2, è stato riscontrato un diffuso dissenso dei soggetti
consultati;
- quanto
alla modifica dei coefficienti AT di cui alla deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004, n. 13/04,
è stato riscontrato generale consenso;
- risulta
confermata dalla consultazione l'esigenza di prevedere un intervento specifico
per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili non programmabili, che
presentano un'intrinseca rigidità nella produzione;
Ritenuto opportuno:
- monitorare il
comportamento dei produttori con riferimento alla destinazione dell'energia
elettrica tra la borsa e i contratti bilaterali, al fine di evitare
ingiustificati aumenti del costo del servizio di scambio
- disporre
l'avvio del dispacciamento di merito economico secondo quanto richiesto dal
Gestore della rete definendone una disciplina, aderente alle esigenze poste
dall'operatività del Sistema Italia 2004 senza partecipazione attiva della
domanda, che trovi applicazione sino al termine di tale fase, ossia per il solo
anno 2004.
Ritenuto che:
- tenendo conto
di quanto sopra considerato riguardo alla remunerazione della disponibilità di
capacità produttiva, il regime di ulteriore remunerazione per il periodo transitorio può essere
articolato in corrispettivi amministrati dall'Autorità;
- sia necessario
che i regimi di remunerazione della
riserva per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell'adeguatezza
della capacità produttiva siano tra loro compatibili e non si abbia una
interazione negativa tra di essi;
- l'ulteriore
remunerazione dell'adeguatezza debba contestualmente costituire:
- un incentivo
ai produttori che sono richiesti di orientare le proprie scelte produttive nei
periodi di maggior criticità del sistema elettrico;
- uno strumento
di tutela dei consumatori che non si troveranno gravati di un onere aggiuntivo
impropriamente attribuito, qualora si verifichino condizioni di prezzo elevato
nei mercati dell'energia elettrica tale da comportare risultati economici
analoghi alla parte del corrispettivo di cui alla lettera b) del precedente
alinea ovvero da duplicare il beneficio a remunerazione dei produttori;
- sia opportuno
prevedere che, nel periodo transitorio, l'ulteriore remunerazione da
riconoscere ai soggetti che rendono disponibili le risorse di capacità
produttiva secondo le modalità definite dal Gestore della rete sia articolata
come segue:
- una parte,
definita come remunerazione costante su base mensile, corrisposta ai medesimi
soggetti a condizione che questi effettivamente adempiano all'impegno assunto
di rendere disponibile nei giorni di alta e media criticità le risorse
predette;
- una parte,
definita come remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo
produttore nei mercati borsistici (escluso il mercato per il servizio di
dispacciamento) qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a
quelli che il medesimo produttore avrebbe conseguito, a parità di produzione,
se fossero applicati i prezzi dell'energia elettrica in regime amministrato,
atteso che, come sopra richiamato, detti prezzi sono già comprensivi di una
remunerazione dell'adeguatezza; tale remunerazione integrativa è riconosciuta a
tutti gli impianti ammessi a tale regime;
- sia opportuno
prevedere un limite superiore alla remunerazione integrativa di cui alla
lettera b) del precedente alinea al fine di prevenire comportamenti strategici
dei soggetti produttori tesi a massimizzare il ricavo rinveniente da detta
remunerazione integrativa; e che il parametro utilizzato nella determinazione
del predetto limite superiore sia confermato pari a 0,8*PGNh, anche
in ragione degli esiti della consultazione;
- l'obiezione formulata
nel corso della consultazione da alcuni soggetti produttori riguardo alla
possibilità di distribuire interamente il gettito raccolto ai sensi del decreto
legislativo n. 379/03 in maniera certa ai soggetti che dichiarano la
disponibilità di capacità produttiva non possa essere accolta in forza dei
principi di tutela dei clienti finali sopra richiamati.
Ritenuto opportuno:
- procedere alla modifica dei coefficienti AT di cui
alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 febbraio
2004, n. 13/04;
- limitare l'intervento agli impianti di generazione a fonti
rinnovabili non programmabili, ad eccezione degli impianti ammessi ai regimi di
cui ai provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90,
29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazioni dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/1997, e 18
aprile 2002, n. 62/02;
DELIBERA
Di approvare un provvedimento in materia di avvio del
dispacciamento di merito economico per l'anno 2004, di adeguatezza della
capacità produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004,
n. 5/04, nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato A), di
cui forma parte integrante e sostanziale.
Di trasmettere copia del presente provvedimento al
Ministro delle attività produttive, alle società Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa, Gestore del mercato elettrico Spa ed Acquirente
Unico Spa.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta
ufficiale delle repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it),
affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.