Delibera
n. 23/04
Applicazione dei corrispettivi di energia reattiva da parte di imprese distributrici che adottano il regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 5 marzo 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 66 del 19-3-2004
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 marzo 2004
Visti:
-
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
-
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
-
la legge 27 ottobre 2003, n.
290;
-
la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04
(di seguito: deliberazione n. 5/04), e in particolare l'Allegato A alla
medesima deliberazione (di seguito: Testo integrato);
Considerato che:
-
l'articolo 13 del Testo integrato introduce il regime
tariffario semplificato per il servizio di distribuzione (di seguito: regime
semplificato), applicabile alle imprese distributrici sulle cui reti sono
presenti meno di 5000 punti di prelievo;
-
ai sensi del comma 13.2, le imprese ammesse al regime
semplificato applicano un corrispettivo per il servizio di distribuzione pari
alla tariffa TV2;
-
la possibilità di applicare componenti tariffarie ai prelievi
di energia reattiva è prevista dal comma 7.3 del Testo integrato, limitatamente
al caso di applicazione di opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione
(di seguito: regime ordinario);
-
nel regime ordinario i ricavi ottenuti dall'impresa
distributrice in applicazione di corrispettivi per prelievi di energia reattiva
concorrono a formare i ricavi effettivi sottoposti al vincolo V1;
-
il meccanismo di integrazione dei ricavi a V1 previsto
dall'articolo 50 del Testo integrato garantisce alle imprese ammesse al regime
semplificato di ottenere un ricavo pari almeno a quello previsto dal medesimo
vincolo V1, tale pertanto da garantire anche la copertura dei costi connessi al
prelievo di energia reattiva da parte degli utenti della rete;
-
il livello dei prelievi di energia reattiva da parte degli
utenti della rete dipende dalle caratteristiche di prelievo degli stessi e può,
con opportuni accorgimenti tecnici, essere limitato da parte degli stessi
clienti;
-
l'impossibilità di applicare corrispettivi ai prelievi di
energia reattiva priverebbe le imprese distributrici ammesse al regime
semplificato della possibilità di indurre i propri clienti ad effettuare gli
interventi necessari a limitare il prelievo di energia reattiva e,
conseguentemente, a ridurne gli effetti negativi sulla rete elettrica;
Ritenuto che:
-
il sistema tariffario, anche nel caso di applicazione del
regime semplificato, debba consentire di trasferire sugli utenti della rete un
segnale economico relativo agli oneri che il cliente provoca alla rete tramite
prelievi di energia reattiva;
-
sia pertanto opportuno prevedere corrispettivi per prelievi di
energia destinati ad essere applicati da parte delle imprese distributrici nel
caso queste abbiano adottato il regime semplificato;
-
il ricavo derivante dall'applicazione dei corrispettivi di cui
al precedente alinea debba essere destinato a finanziare il Conto per la
perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia
elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di
integrazione, di cui all'articolo 67 del Testo integrato;
-
la riduzione dei prelievi di energia reattiva comporti un
beneficio per il gestore della rete distribuzione in termini di ottimizzazione
dell'utilizzo della capacità di trasporto delle reti elettriche;
DELIBERA
Di approvare il seguente provvedimento:
All'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 5/04
sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
-
dopo il comma 13.3 sono aggiunti i seguenti commi:
"13.4Le imprese
distributrici possono applicare le componenti tariffarie di cui alla tabella 26
dell'allegato n. 1, ai prelievi di energia reattiva dei clienti finali.
13.5L'applicazione delle componenti tariffarie di
cui al precedente comma deve avvenire in maniera non discriminatoria."
- la rubrica dell'articolo 57 è sostituita con la seguente: "Esazione
delle componenti UC3 e UC5 e delle componenti di cui al
comma 13.4".
-
dopo il comma 57.2 è aggiunto il seguente comma:
"57.3Le imprese
distributrici ammesse al regime tariffario semplificato di cui all'articolo 13
versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre,
il gettito derivante dall'applicazione delle componenti tariffarie di cui al
comma 13.4 nel bimestre medesimo."
- alla lettera h) del comma 59.1, dopo le parole "componente UC3"
sono aggiunte le seguenti parole "e dal gettito di cui al comma 57.3".
-
dopo la tabella 25 dell'allegato n. 1 è aggiunta la seguente
tabella 26:
Tabella 26: Corrispettivi per prelievi
di energia reattiva, di cui al comma 13.4
Tipologia contrattuale |
Energia reattiva compresa tra il 50 e il 75%
dell'energia attiva
(centesimi di
euro/kvarh)
|
Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia
attiva
(centesimi di
euro/kvarh)
|
lettera a) |
Utenza domestica in bassa
tensione |
3,23 |
4,21 |
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di
illuminazione pubblica |
3,23 |
4,21
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa
tensione |
3,23 |
4,21
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di
illuminazione pubblica
|
1,51
|
1,89 |
lettera e) |
Altre utenze in media
tensione
|
1,51 |
1,89 |
lettera f)
|
Utenze in alta e altissima
tensione |
0,86 |
1,10 |
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità
l'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche e integrazioni di cui
al presente provvedimento.