Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 4/04
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 25 febbraio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 78 del 2.4.04 - Suppl. Ordinario n.58
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 gennaio 2004,
Visti:
- la legge 14
novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1
settembre 1999, n. 128/99;
- la deliberazione
dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 201/99 (di seguito: deliberazione n.
201/99);
-
la deliberazione
dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99;
-
la deliberazione
dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 155/02;
-
la deliberazione
dell'Autorità 19 dicembre 2002, n. 220/02;
-
la deliberazione
dell'Autorità 19 dicembre 2002, n. 221/02;
-
la delibera
dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 31/03;
-
la deliberazione
dell'Autorità 30 aprile 2003, n. 46/03;
- il documento per la
consultazione 19 giugno 2003 recante regolazione della qualità dei servizi di
distribuzione, misura e vendita di energia elettrica nel periodo di regolazione
1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2007;
- il documento per la
consultazione 27 novembre 2003 recante regolazione della continuità del
servizio di distribuzione di energia elettrica nel periodo di regolazione 1
gennaio 2004 - 31 dicembre 2007;
- il documento per la
consultazione 13 gennaio 2004 recante regolazione della qualità dei servizi di
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica nel periodo di
regolazione 2004 - 2007.
Considerati:
- gli effetti della
regolazione della continuità del servizio del servizio di distribuzione
dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2000 - 2003, in particolare:
- i consistenti
miglioramenti dell'indicatore di riferimento utilizzato per la regolazione
della continuità del servizio;
- la progressiva
riduzione dei divari regionali di continuità del servizio tra ambiti
territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione;
- l'affermarsi tra le
imprese distributrici, anche a seguito dei controlli tecnici effettuati, di una
prassi applicativa comune di registrazione delle interruzioni e di utilizzo
generalmente corretto delle clausole di esclusione previste dalla regolazione
della continuità del servizio;
- le esigenze
derivanti dall'evoluzione dei processi di liberalizzazione in atto nel settore
dell'energia elettrica e dall'esperienza di attuazione della regolazione della
continuità del servizio, in particolare:
- l'esigenza di
proseguire e rafforzare l'attuale regolazione della durata delle interruzioni,
a fronte del permanere di situazioni locali con livelli di continuità del
servizio molto lontani dalla media nazionale, nonché della perdurante
arretratezza del livello medio nazionale di continuità del servizio rispetto ai
principali Paesi membri dell'Unione europea;
- l'esigenza di
introdurre forme di regolazione del numero delle interruzioni, con particolare
riferimento ai clienti alimentati in alta e media tensione per i quali sono
progressivamente entrati in vigore gli obblighi di registrazione individuale
delle interruzioni;
- l'esigenza di
introdurre strumenti di regolazione o di mercato per i clienti con particolari
esigenze di continuità del servizio o di qualità della tensione;
- le proposte
formulate dall'Autorità nei sopra citati documenti per la consultazione, nonché
quelle avanzate dai soggetti partecipanti alla consultazione, di
semplificazione della regolazione della continuità del servizio e di
miglioramento della registrazione delle interruzioni, tra cui in particolare:
- l'introduzione di
metodi probabilistici per l'individuazione degli eventi attribuibili a cause di
forza maggiore;
- la definizione di
modalità semplificate di controllo per le imprese distributrici che si fanno
carico della riduzione anche delle interruzioni attribuibili a cause esterne;
- la semplificazione
delle modalità di registrazione dei grandi eventi interruttivi del sistema
elettrico;
- la progressiva
eliminazione della necessità di effettuare stime per la determinazione dei
clienti disalimentati in occasione delle interruzioni lunghe e brevi.
Considerati:
- gli effetti della
regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e
vendita dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2000 - 2003, in
particolare:
- il raggiungimento
di elevate percentuali di rispetto degli standard di qualità fissati
dall'Autorità e omogenei a livello nazionale ed il conseguente superamento
della precedente differenziazione locale tra gli standard definiti dai soggetti
esercenti ai sensi della precedente normativa relativa alle Carte dei servizi;
- la sostanziale
efficacia del meccanismo di indennizzo automatico ai fini della tutela dei
clienti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità rispetto
al precedente meccanismo di rimborsi su richiesta dei clienti previsto dalle
Carte dei servizi;
- le esigenze
derivanti dall'evoluzione dei processi di liberalizzazione in atto nel settore
dell'energia elettrica e dall'esperienza di attuazione della regolazione della
qualità commerciale, in particolare:
- l'esigenza di
prevedere ulteriori livelli specifici per prestazioni attualmente non soggette
a standard di qualità, ad esempio il ripristino dei guasti che provocano
interruzioni a singoli clienti alimentati in bassa tensione;
- l'esigenza di
trasformare attuali standard generali in standard specifici per assicurare una
maggiore tutela dei clienti, in particolare con riferimento al tempo di
accredito al cliente delle somme erroneamente fatturate;
- l'esigenza di
ampliare la regolazione della qualità commerciale a nuovi fattori di qualità,
tra cui assumono particolare rilevanza gli aspetti relativi alla qualità dei
servizi telefonici dei centri di risposta alle chiamate dei clienti;
- l'esigenza di
adeguare gli obblighi in materia di indennizzi automatici alla situazione che
si viene a creare a seguito dell'abbassamento della soglia di idoneità;
- l'esigenza di
ripartire gli standard di qualità commerciale tra i servizi di distribuzione,
di misura e di vendita dell'energia elettrica per adeguare la regolazione della
qualità commerciale ai processi di separazione societaria in corso tra i
soggetti esercenti;
- le proposte di
semplificazione presentate dai soggetti partecipanti alla consultazione, a
seguito di sollecitazione da parte dell'Autorità, tra cui in particolare:
- l'introduzione di
modalità semplificate per il trattamento delle richieste di esecuzione di
lavori con preventivo ad ammontare predeterminabile, evitando la registrazione
del tempo di preventivazione, al fine di conseguire un significativo risparmio
di tempo sia per il cliente sia per l'esercente;
- in conseguenza
della semplificazione di cui alla precedente lettera, l'unificazione dello
standard specifico di qualità relativo al tempo di preventivazione per
l'esecuzione di lavori semplici e dello standard generale di qualità relativo al tempo di preventivazione per
l'esecuzione di lavori complessi in un unico standard specifico di qualità,
limitatamente ai lavori sulla rete a bassa tensione.
Ritenuto che, con
riferimento alla regolazione della continuità del servizio:
- sia opportuno,
anche a seguito delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati durante
le fasi della consultazione, mantenere la regolazione della continuità del
servizio relativa alla durata delle interruzioni e finalizzata all'eliminazione
dei divari regionali e al progressivo allineamento del livello medio nazionale
ai livelli registrati nei principali Paesi membri dell'Unione europea, apportando
alcune modifiche rispetto al precedente periodo di regolazione, tra cui in
particolare:
- promuovere
ulteriori e progressive riduzioni della durata delle interruzioni attraverso
una nuova modalità per la determinazione dei livelli tendenziali basata sul raggiungimento
entro 3 periodi di regolazioni di livelli obiettivo uguali per tutti gli ambiti
territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione, essendo tale arco di
tempo sufficiente affinché le imprese distributrici possano raggiungere i
livelli obiettivo anche partendo dalle situazioni attualmente più critiche;
- ridefinire i
parametri unitari per l'erogazione di incentivi nel caso di recuperi aggiuntivi
di qualità rispetto ai livelli tendenziali e di penalità nel caso di mancato
raggiungimento degli stessi livelli tendenziali come espressione della
disponibilità dei clienti a pagare per il miglioramento della qualità;
- contenere i rischi
sia di eccesso di penalità a carico delle imprese, sia di eccesso di incentivi
a carico del sistema tariffario e introdurre meccanismi per tenere conto del
mancato raggiungimento, in alcuni ambiti territoriali, dei livelli tendenziali
assegnati per il primo periodo di regolazione;
- prevedere la
facoltà per le imprese distributrici di inglobare nell'indicatore di riferimento
della regolazione anche le interruzioni attribuibili a cause esterne (in
particolare danni di terzi e guasti negli impianti di utenza), altrimenti
escluse, allo scopo di ridurre anche tale tipo di interruzioni;
- sia opportuno
introdurre una nuova regolazione del numero delle interruzioni, inizialmente
limitata ai clienti di maggiore dimensione e finalizzata a stimolare
investimenti mirati all'eliminazione o alla riduzione dei casi in cui singoli
clienti subiscono un numero annuo eccessivo di interruzioni, caratterizzata in
particolare da:
- livelli individuali
(standard specifici) di numero massimo annuo di interruzioni per cliente,
differenziati per grado di concentrazione;
- un periodo di
transizione, per consentire alle imprese distributrici l'approntamento dei
necessari interventi mirati alla progressiva riduzione dei casi in cui singoli
clienti subiscono un numero annuo eccessivo di interruzioni;
- penalità per le
imprese distributrici in relazione al numero e alla gravità dei casi in cui
singoli clienti subiscono un numero annuo eccessivo di interruzioni,
opportunamente limitate per tenere conto delle esigenze di equilibrio economico
e finanziario delle imprese distributrici;
- criteri aventi ad
oggetto la negoziazione, da parte delle imprese distributrici, dei clienti
finali di maggiori dimensioni, dei clienti grossisti e delle imprese
distributrici interconnesse, di modifiche migliorative o integrative ai livelli
qualitativi definiti dall'Autorità, tramite appositi contratti per la qualità;
- criteri aventi ad oggetto
la misurazione individuale della continuità del servizio e delle altre caratteristiche di qualità
della tensione sul punto di consegna dell'energia elettrica;
- sia opportuno,
anche allo scopo di sviluppare adeguatamente alcune proposte innovative emerse
dalla consultazione, definire con successivo provvedimento, da adottarsi entro
l'anno 2004 a seguito di specifica consultazione, le modalità operative
relative a:
- erogazione di
indennizzi automatici ai clienti di maggiore dimensione peggio serviti, a cui
trasferire in tutto o in parte le penalità imposte alle imprese distributrici
che non assicurano il rispetto degli standard specifici di continuità del
servizio;
- adeguamento tecnico
degli impianti di utenza per l'eliminazione di interruzioni originate negli
impianti di utenza stessi e che attualmente, in mancanza di tale adeguamento,
si riverberano sulla rete di distribuzione, danneggiando gli altri clienti
connessi;
- promozione
dell'adeguamento tecnico di cui al precedente alinea tra i clienti allacciati
alle reti di media tensione con conseguente riduzione del contenzioso in
materia di risarcimento dei danni subiti a seguito di interruzioni;
- sia opportuno
razionalizzare e semplificare la registrazione e il controllo dei dati relativi
alla continuità del servizio, prevedendo in particolare:
- l'introduzione,
nella classificazione delle origini delle interruzioni, della categoria
"origine sistema elettrico", per identificare i grandi eventi interruttivi,
quali distacchi programmati e interruzioni totali della rete di trasmissione,
per i quali non è oggettivamente possibile applicare le regole di registrazione
vigenti per interruzioni originate sulle reti di distribuzione;
- la facoltà per le
imprese distributrici di scegliere un metodo probabilistico di identificazione
degli eventi di particolare rilevanza che permetta di eliminare la necessità di
documentare le interruzioni attribuite a cause di forza maggiore, essendo a
tale scopo preferibile, anche a seguito delle osservazioni pervenute durante le
fasi di consultazione, un metodo a due stadi basato sulla preselezione dei
giorni in cui il tempo medio di ripristino è elevato;
- la sostituzione
dell'attuale indice di correttezza con un opportuno indice di sistema di
registrazione, finalizzato a valutare durante i controlli tecnici anche gli
aspetti di natura sistematica e procedurale;
- la modifica delle
penalizzazioni previste in caso di esito negativo dei controlli tecnici,
riducendo la penalizzazione prevista in caso di registrazioni non
sufficientemente precise o corrette nell'attribuzione della responsabilità e
prevedendo una penalizzazione anche per non conformità di natura sistematica o
procedurale;
- non sia opportuno
dare seguito ad alcune proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla
consultazione, che hanno in particolare richiesto:
- la derogabilità
anche in termini peggiorativi dei livelli qualitativi rispetto a quelli
stabiliti dall'Autorità; ciò non è possibile in quanto detta derogabilità
potrebbe avere effetti pregiudizievoli anche nei confronti di soggetti terzi e
risulterebbe comunque incompatibile con le finalità di miglioramento della
qualità del servizio poste dalla legge n. 481/95;
- la possibilità per
alcune aree metropolitane di raggiungere i livelli obiettivo nell'arco di 4
periodi di regolazione; ciò non è opportuno dal momento che i tassi annui di
miglioramento derivanti dal raggiungimento in 3 periodi sono compatibili, alla
luce dei risultati ottenuti nel periodo di regolazione 2000-2003, con le
necessità tecniche, organizzative ed economiche delle imprese distributrici;
- l'estensione della
regolazione del numero di interruzioni anche ai clienti di minore dimensione;
ciò non è attualmente possibile dal momento che non sono allo stato disponibili
sistemi di registrazione individuale delle interruzioni a livello di clienti
alimentati in bassa tensione; l'obbligo di identificazione del numero esatto di
clienti in bassa tensione disalimentati, introdotto dal presente provvedimento,
nonché la progressiva diffusione sul territorio nazionale di contatori
elettronici telegestiti, renderà disponibili nuove opportunità tecnologiche che
potrebbero permettere in futuro di procedere all'estensione richiesta;
- che sia inoltre
opportuno prevedere:
- disposizioni
transitorie per l'anno 2004 finalizzate a rendere più graduale l'attuazione
delle modifiche apportate alla regolazione della continuità del servizio
vigente fino al 2003, nonché l'introduzione di nuovi standard specifici di
qualità commerciale;
- semplificazioni del
procedimento di definizione delle partite di competenza per l'anno 2003 in
materia di continuità del servizio.
Ritenuto che, per
quanto concerne la regolazione della qualità commerciale:
- sia opportuno,
anche alla luce delle osservazioni formulate dai soggetti partecipanti alle
fasi di consultazione:
- ripartire gli
standard di qualità commerciale tra i servizi di distribuzione e vendita,
considerando l'attivazione, la disattivazione e la riattivazione come attività
connesse al servizio di distribuzione;
- limitare
l'applicazione dello standard specifico relativo al tempo massimo di ripristino
della fornitura in seguito a guasti solo ai guasti originati sui gruppi di
misura dei clienti alimentati in bassa tensione ed escludere il diritto
all'indennizzo automatico nel caso in cui il guasto consista in un mero
allentamento dei morsetti, onde evitare abusi;
- con riferimento
alla qualità dei servizi telefonici, avviare un monitoraggio dei valori medi
attuali degli indicatori di qualità dei servizi telefonici concernenti il tempo
medio di attesa telefonica e il livello di servizio telefonico, rinviando a un
momento successivo la determinazione dei livelli di qualità;
- con riferimento
alle richieste di esecuzione di lavori con preventivo ad ammontare
predeterminabile, prevedere una verifica della effettiva natura del lavoro
richiesto;
- con riferimento
alla struttura degli indennizzi automatici, procedere all'aggiornamento degli
importi previsti;
- sopprimere alcuni
standard generali di qualità commerciale per i quali sussistono adeguate forme
alternative di tutela per i clienti;
- prevedere un
adeguato periodo per la predisposizione dei sistemi di registrazione al fine di
consentire l'operatività dell'indicatore di qualità relativo al tempo di
ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura e l'avvio
dell'attività di registrazione a carico dell'esercente dei dati in materia di
qualità del servizio telefonico;
- esonerare gli
esercenti con meno di 1.000 clienti dall'applicazione della disciplina in
materia di qualità commerciale, dal
momento che i costi di attuazione della regolazione possono risultare per
questi esercenti superiori ai benefici ottenuti dai clienti per effetto della
stessa regolazione;
- introdurre
l'obbligo, per gli esercenti l'attività di vendita che presentano richieste di
prestazione alle imprese distributrici per conto dei clienti finali, di
trasferire agli stessi clienti gli eventuali indennizzi automatici ricevuti in
caso di mancato rispetto degli standard specifici; diversamente da quanto
osservato da alcuni soggetti partecipanti alla consultazione, ciò è reso
necessario dal prossimo abbassamento della soglia di idoneità e non determina
effetti lesivi della concorrenza tra i soggetti esercenti l'attività di vendita
che possono comunque adottare misure migliorative per i propri clienti;
- sia infine
opportuno rendere omogenee le disposizioni in materia di qualità
commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia
elettrica e del gas, estendendo al settore
del gas la disciplina concernente le modifiche degli importi degli indennizzi
automatici ed esonerando gli esercenti di piccolissima dimensione
dall'applicazione degli obblighi concernenti la qualità commerciale;
DELIBERA
- Di approvare il Testo
integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: Autorità) in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e
vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 - 2007 (di
seguito: Testo integrato), allegato alla presente deliberazione di cui forma
parte integrante e sostanziale (Allegato A).
- Di prevedere che, ai fini
dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 33 del Testo integrato:
- entro il 30 aprile 2004 le imprese distributrici,
anche in forma associata, presentino all'Autorità una proposta avente ad
oggetto i requisiti tecnici per il coordinamento delle protezioni, atti a
selezionare i guasti originati negli impianti di utenza dei clienti di maggiore
dimensione e a evitare che tali guasti si propaghino alla rete di
distribuzione;
- sulla proposta presentata e sugli altri temi
oggetti del provvedimento si svolga una specifica consultazione dei soggetti
interessati prima dell'adozione del provvedimento definitivo.
- Di
prevedere che la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 155/02
(di
seguito: deliberazione n. 155/02) continui ad essere applicata per quanto
necessario e limitatamente alla definizione delle partite di competenza
dell'anno 2003 e di prevedere, ai fini della definizione di dette partite, che:
- ai fini delle comunicazioni ai clienti finali e
all'Autorità dei dati di continuità relativi all'anno 2003, si applichi la
classificazione delle origini di cui all'articolo 6 del Testo integrato;
- agli stessi fini di cui alla precedente lettera,
le imprese distributrici che intendano optare per l'adozione del metodo di
identificazione degli eventi di particolare rilevanza per il periodo di
regolazione 2004 - 2007 possano comunicare i dati di continuità relativi al
2003 calcolati secondo tale metodo, a condizione che tale comunicazione avvenga
entro il 31 marzo 2004;
- ai fini dei controlli tecnici sui dati di
continuità del servizio relativi all'anno 2003, si applichi quanto previsto
dall'articolo 26, comma 26.3, del Testo integrato;
- all'articolo 22, comma 22.4, dell'Allegato A alla
deliberazione n. 155/02, le parole "di ogni anno del periodo 2000-2003" siano
sostituite con le parole "dell'anno 2004".
- Di abrogare la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2002,
n. 220/02.
- Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni
dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2002, n. 221/02
(di seguito: deliberazione n. 221/02:
- all'articolo 33, comma 33.4, lettera c), dopo le
parole "minore o uguale a 3.000" sono aggiunte le parole "e per i soli impianti
di distribuzione con più di 1.000 clienti finali";
- nella tabella 3 di cui all'articolo 24, comma
24.1, gli importi degli indennizzi automatici di 25,82 euro, 51,65 euro e
103,29 euro sono aggiornati rispettivamente a: 30,00 euro, 60,00 euro e 120,00
euro.
- Gli importi degli indennizzi automatici definiti dalla tabella
4 del Testo integrato nonché le variazioni previste dal precedente punto 5),
lettera b), si applicano agli indennizzi pagati dall'1 luglio 2004. Fino a tale
data si applicano gli importi vigenti al 31 gennaio 2004.
- Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it)
il testo dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 221/02 come
risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente
provvedimento.
- Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet
dell'Autorità affinché entri in vigore dall'1 febbraio 2004.