Disposizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale per l'anno 2004
Pubblicata su questo sito il 19 dicembre 2003 ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001,
n. 26/01.
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 12-1-2004
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18
dicembre 2003,
Visti:
-
la
direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2003;
-
il
regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2003 (di seguito: il regolamento n. 1228/2003);
-
la
legge 14 novembre 1995, n. 481;
-
l'articolo
10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
-
l'articolo
35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
-
la
legge 27 ottobre 2003, n. 290;
-
il
decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2003 (di seguito:
decreto 17 dicembre 2003);
-
la
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 12 dicembre 2003 n. 151/03, come modificata e integrata dalla
deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2003, n. 155/03;
-
la
deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2003, n. 156/03 (di seguito:
deliberazione n. 156/03);
Considerato che:
-
il
regolamento n. 1228/03 prevede:
-
all'articolo
6, comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con
soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano
segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori
del sistema di trasmissione;
-
all'articolo
5, comma 2, che i gestori del sistema di trasmissione elaborino modelli
generali di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di
affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e
fisiche della rete e che tali modelli siano approvati dalle autorità di
regolazione;
-
all'articolo
9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorità di regolamentazione
garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che se necessario per
realizzare gli obiettivi del regolamento cooperino tra loro e con la
Commissione;
-
il
decreto 17 dicembre 2003 stabilisce modalità e condizioni per l'importazione di
energia elettrica per l'anno 2004;
-
anche
nell'anno 2004 si manifesterà l'esigenza di utilizzare la capacità di trasporto
sulla rete di interconnessione anche ai fini dell'esportazione e del transito
di energia elettrica sul territorio nazionale;
-
con
la deliberazione n. 156/03, l'Autorità ha adottato uno schema di accordo
con la Commissione de régulation de
l'energie (di seguito: CRE) per l'allocazione della capacità di trasporto
sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2004 (di
seguito: lo schema di accordo), prevedendo una allocazione congiunta, da parte
della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il
Gestore della rete) e di Réseau du
transport de l'electricité,dell'intera
capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Francia e della capacità
di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera assegnabile
autonomamente dal Gestore della rete;
-
la
CRE ha approvato lo schema di accordo a condizione che nello stesso siano
introdotte alcune lievi modifiche;
-
l'assegnazione
congiunta della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con
l'estero è la modalità più aderente alle finalità del mercato interno; e che la
medesima modalità consente di unificare la procedura di assegnazione delle
capacità di trasporto sulle diverse frontiere elettriche favorendo la
razionalizzazione e l'incremento dell'efficienza delle predette procedure;
-
l'impiego
del metodo pro-rata per l'assegnazione su base annuale, secondo quanto previsto
nel decreto 17 dicembre 2003, richiede, al fine di garantire l'efficienza
allocativa delle procedure, la previsione di un mercato secondario nel quale
possano essere scambiati i diritti attribuiti con il suddetto metodo;
-
l'assegnazione
della capacità di trasporto anche su base settimanale e giornaliera garantisce
ai soggetti assegnatari la necessaria flessibilità negli approvvigionamenti
consentendo altresì il massimo sfruttamento della medesima capacità di
trasporto;
-
nel
corso dell'anno 2004 sarà operativo il mercato organizzato dell'energia
elettrica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
-
gli
eventi verificatisi il 26 giugno e il 28 settembre 2003 richiedono, nell'anno
2004, da parte del Gestore della rete e dei gestori delle reti di trasmissione
dei sistemi elettrici confinanti, l'adozione di misure volte al consolidamento
e all'incremento dei livelli di adeguatezza e di sicurezza di funzionamento dei
sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale;
-
con
nota in data 11 novembre 2003, prot. n. O-4791 (prot. Autorità
n. 29448 del 13 novembre 2003) Regulatory
authority for energy, autorità di regolazione per l'energia della Grecia,
ha comunicato all'Autorità che la legge di riorganizzazione del settore
elettrico ellenico, approvata nel mese di giugno 2003, nella parte relativa ai
transiti sulle reti elettriche, troverà applicazione non prima della fine
dell'anno 2004;
-
la
promozione della concorrenza, favorendo secondo il decreto 17 dicembre 2003 la
pluralità degli assegnatari, trova un limite nell'assenza, nelle procedure
gestite dagli operatori di rete estera, di quote massime di capacità
assegnabile;
Ritenuto che sia opportuno:
- approvare
l'accordo con la CRE nella versione risultante dalle modifiche richieste dalla
medesima;
- adottare,
ai sensi del decreto 17 dicembre 2003, disposizioni per l'assegnazione della
capacità di trasporto per l'importazione, nonché adottare disposizioni per
l'esportazione e per il transito di energia elettrica sul territorio nazionale
prevedendo:
-
un'assegnazione
su base annuale mediante l'utilizzo del metodo pro-rata;
- un
sistema per la cessione dei diritti di utilizzo delle quote di capacità di
trasmissione assegnate su base annuale e degli obblighi connessi con
l'assegnazione;
- un'assegnazione
di breve termine (settimanale e giornaliera) anche avvalendosi di mercati
organizzati;
- prevedere
che, nelle more dell'adozione delle misure volte al consolidamento e
all'incremento dei livelli di sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici
interconnessi con il sistema elettrico nazionale, il Gestore della rete
definisca modalità di utilizzo della capacità di trasporto assegnata che
tengano conto delle esigenze di sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico nazionale e dei sistemi elettrici interconnessi;
- limitare,
per l'anno 2004, i transiti per o dalla Grecia alle sole assegnazioni di
capacità di trasporto di breve termine;
- ai
fini di garantire una effettiva pluralità dei soggetti assegnatari, escludere
l'accesso alla capacità assegnabile dall'Italia ai soggetti che abbiano
ottenuto, in esito alle procedure gestite autonomamente dagli operatori di rete
estera, una quota della capacità assegnabile da detti operatori superiore a
quella massima ottenibile dal singolo cliente idoneo su tutte le frontiere
elettriche e assegnabile dall'Italia;
DELIBERA
Di
approvare l'accordo di cui al documento "Agreement
between Autorità per l'energia elettrica e il gas and Commission de régulation
de l'energie on transfer capacity allocation over the grid interconnecting
Italy with France for the year 2004", allegato al presente provvedimento (Allegato
A) di cui forma parte integrante e sostanziale;
Di
approvare le disposizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per
l'importazione, l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo
della rete di trasmissione nazionale per l'anno 2004, come definite nell' Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
Di
inviare per informazione copia dell' Allegato B a Commission de régulation de l'energie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084
Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria,
all'Agencija za energijo Republike
Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens (Greece);
Di
trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività
produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche
comunitarie, al Commissario europeo per l'energia e i trasporti ed alla società
Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
Di
pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato A,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione.